Introduzione

La costruzione di un mercato unico dei dati e di un’economia basata sugli stessi è l’obiettivo strategico che l’Unione Europea intende perseguire per agevolare la circolazione dei dati a beneficio di tutti, imprese, ricercatori, amministrazioni pubbliche e cittadini. Molteplici sono le iniziative che l’UE sta portando avanti in tale direzione, fra cui la Strategia Europea per i dati e la costruzione di spazi di dati comuni e interoperabili, il Regolamento relativo alla governance dei dati (Data Governance Act), avente ad oggetto la facilitazione della condivisione tra settori e Stati Membri, e la proposta relativa al Data Act, finalizzato a introdurre norme armonizzate per l’accesso equo ai dati e il loro utilizzo.

In questo contesto si pone anche la Direttiva (UE) 2019/1024, cosiddetta Direttiva Open Data, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con cui viene aggiornata e modificata la normativa previgente, definita a livello europeo sin dal 2003 con la prima Direttiva PSI. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della crescita esponenziale della quantità di dati, compresi i dati pubblici, della produzione e raccolta di nuovi tipi di dati, insieme a un’evoluzione costante delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati, quali l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e l’internet delle cose (cfr. Considerando 10 della Direttiva).

In particolare, tali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti: la disponibilità in tempo reale dei dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l’aumento dell’offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell’emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la Direttiva 2007/2/CE, cosiddetta Direttiva INSPIRE (cfr. Considerando 4 della Direttiva).

Anche in Italia, come indicato anche nel Piano Triennale dell’informatica nella Pubblica Amministrazione, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la Pubblica Amministrazione per affrontare efficacemente le nuove sfide derivanti dalle strategie europee innanzi delineate, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data- driven da utilizzare nei processi decisionali e/o produttivi. Questo obiettivo si può perseguire solo se viene garantito l’accesso a un sempre maggiore numero di dati e vengono migliorate le modalità e la capacità di utilizzarli.

Va in questa direzione il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024, avvenuto con il D. Lgs. 200/2021, che ha modificato, in alcune parti anche sostanzialmente, ilD. Lgs. 36/2006 che diventa, quindi, il riferimento normativo nazionale in tema di apertura di dati e riutilizzo del patrimonio informativo pubblico.

L’art. 12 del D. Lgs. 36/2006 dispone che l’Agenzia per l’Italia Digitale adotti “le Linee guida contenenti le regole tecniche per l’attuazione del presente decreto con le modalità previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Il presente documento rappresenta, pertanto, l’attuazione di detto articolo ed è finalizzato a definire le regole tecniche per l’implementazione delle previsioni normative introdotte dal decreto di cui sopra.

In quanto documento attuativo e considerato il carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute anche alla luce del secondo periodo del citato art. 12 (a norma del quale “In caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle Linee guida, il soggetto interessato può rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all’articolo 17, comma 1-quater, del Codice dell’amministrazione digitale e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice”), l’approccio seguito per la redazione è stato quello di definire opportuni requisiti, quindi indicazioni da implementare obbligatoriamente, solo relativamente agli aspetti coperti dal decreto.

NdR: sul difensore civico per il digitale

AgID ha pubblicato la Guida dei diritti di cittadinanza digitali, di cui l’associazione onData ha creato la versione HTML.

In particolare, quindi:

Altri aspetti comunque ritenuti importanti per il processo di apertura dei dati sono stati trattati come raccomandazioni.

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