4  Principi generali

L’art. 6 del Decreto stabilisce che pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche e private, che rientrano tra i soggetti destinatari di cui al par. 1.3 rendano disponibili per il riutilizzo i propri dati, e relativi metadati, nel rispetto delle regole tecniche definite con le presenti Linee Guida.

Questo capitolo definisce le modalità e i formati per i dati da rendere disponibili come dati di tipo aperto e, in particolare, per le specifiche categorie di dati individuate da Direttiva e Decreto, ovvero dati dinamici, dati della ricerca e serie di dati di elevato valore (di cui, rispettivamente, agli artt. 6, commi 5, 6, 9-bis e 12-bis del Decreto).

4.1 Requisiti comuni

Sulla base dell’art. 1 del Decreto, le presenti Linee Guida si applicano ai “documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e private”, con esclusione dei casi riportati al par. 1.2.

Il Decreto utilizza il termine “documento” nell’accezione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), cioè “la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. […]”. La definizione di documento non comprende i programmi informatici ma include qualsiasi parte del documento stesso.

Il Decreto - a differenza della Direttiva - include anche la definizione di “dato pubblico” nel medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), quale “dato conoscibile da chiunque”.

Non è, quindi, definita chiaramente la distinzione tra “documento” e “dato”; anzi, se si considerano altre fonti normative, come il Regolamento (UE) 2022/868 (Data Governance Act) o la proposta di Data Act, la definizione di “dato” presente in quelle fonti è coincidente con quella di “documento” innanzi riportata. L’unica differenza è che nel caso di “dato” è considerata solo la rappresentazione digitale, mentre nel caso di “documento” è compresa anche la rappresentazione attraverso supporto cartaceo.

Nella Direttiva, inoltre, i dati dinamici, i dati della ricerca e le serie di dati di elevato valore sono definiti anch’essi come “documenti”.

Ai fini delle presenti Linee Guida si rende necessario fornire una distinzione in modo da rendere più agevole l’applicazione delle stesse.

Nella legislazione italiana si riscontra la presenza della definizione dei diversi tipi di documenti. Il CAD presenta la definizione di “documento informatico” come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”; la legge n. 241/90 include, all’art. 22, comma 1, lettera d), la definizione di “documento amministrativo” come “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione […]”.

Al di là dell’aggettivazione utilizzata per caratterizzare la tipologia di documento, nelle definizioni riportate dati e informazioni risultano rappresentare il contenuto di un documento e, di conseguenza, il documento risulta essere il “contenitore” di dati e informazioni. Tale interpretazione sembra essere confermata anche dall’art. 1, comma 1 del Decreto nel quale, a proposito dell’oggetto e dell’ambito di applicazione del Decreto stesso, si parla di “documenti contenenti dati pubblici”. Nel prosieguo delle presenti Linee Guida, quindi, l’utilizzo dei termini “documento” e “dato” farà riferimento all’accezione indicata innanzi.

Considerata, quindi, la distinzione tra documenti e dati introdotta prima, l’applicazione delle indicazioni delle presenti Linee Guida non è da limitare solo ai documenti, ma DEVE riguardare anche i dati contenuti nei documenti. Ad esempio, nel processo di apertura dei dati si suggerisce, nel caso di pubblicazione di un report contenente tabelle di dati, di pubblicare separatamente sia il documento che le singole tabelle di dati ivi contenute, seguendo le regole definite nel presente documento.

A tale proposito, si precisa che quanto sopra non comporta obblighi aggiuntivi a quanto richiesto nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” [LG-CONS] in relazione alla formazione del documento informatico. Ciò significa che le indicazioni presenti nelle citate Linee Guida continuano ad essere riferibili ai soli documenti che rientrano nell’ambito di applicazione ivi definito.

In relazione, inoltre, alle modalità di formazione del documento di cui al par. 2.1.1 delle Linee Guida di cui sopra, con particolare riferimento alla lettera a)1, nel caso in cui estrarre e pubblicare separatamente i dati contenuti nei documenti comporti difficoltà sproporzionate, è applicabile quanto indicato con il REQUISITO 4. SI RACCOMANDA, in questi casi, di valutare se le difficoltà sproporzionate di cui sopra possano essere superate pubblicando i documenti in modo che sia consentita l’estrazione dei dati in essi contenuti direttamente da parte dei riutilizzatori.

I dati pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Linee Guida DEVONO essere messi a disposizione per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali:

  • in formato leggibile meccanicamente, cioè, come da definizione presente nel Decreto, in “un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna”;
  • in formato aperto, cioè, come da definizione dell’art. 1, comma 1, lettera l-bis) del CAD in “un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”;
  • in modalità accessibile attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • gratuitamente o con i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato (v. par. 6.2);
  • secondo i termini di licenze standard, disponibili in formato digitale (v. par. 6.1);
  • provvisti dei relativi metadati (v. par. 4.6).

Tali indicazioni rappresentano le caratteristiche dei dati di tipo aperto come da definizione fornita all’art. 1, comma 1. lettera l-ter) del CAD Resta fermo che il riutilizzo dei dati pubblici DEVE essere effettuato nel rispetto della normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione all’analisi della finalità e degli eventuali limiti del riutilizzo, anche ai sensi delle presenti Linee guida.

Al riguardo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, si ricorda, che i dati personali pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni sulla base di specifici presupposti normativi di cui all’art. 2-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. 196/2003 [D-LGS-196-2003] non sono da considerarsi automaticamente “dati di tipo aperto” liberamente riutilizzabili per qualsiasi finalità, considerando che anche la Direttiva prevede espressamente che le proprie disposizioni “non pregiudicano il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale” (cfr. art. 1, par. 4).

Si precisa che le presenti Linee guida non introducono alcun ulteriore obbligo di pubblicazione rispetto agli obblighi già altrimenti previsti dalla normativa vigente né impongono che l’obbligo di pubblicazione online di dati personali si traduca in obbligo di pubblicazione dei medesimi dati come “dati di tipo aperto” ai sensi della definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. l- ter del CAD, anche alla luce di quanto disposto all’art. 52, comma 2 del medesimo CAD In tale contesto, si evidenzia che il Decreto - facendo seguito all’art. 3, comma 1, lett. h-quater), della Direttiva - prevede che la normativa sul riutilizzo non si applichi ai documenti “il cui accesso, ai sensi delle previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, è escluso o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell’integrità degli individui, nonché alle parti di documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni normative”. Come precisato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, la disposizione deve essere in ogni caso interpretata nel senso che il riutilizzo dei dati personali non è permesso nei casi in cui “in particolare, non è conforme al disposto di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 4, del citato Regolamento, nonché 3, comma 1, lettera b) e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 512.

Il principio di limitazione della finalità (conforme al considerando n. 52 della Direttiva) DEVE supportare l’attività valutativa dell’interprete, anche rispetto all’individuazione delle più opportune azioni utili a rendere riutilizzabili i dataset, come indicato anche dal Garante per la protezione dei dati personali secondo cui “il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi” (cfr. parte prima, par. 6, delle Linee guida [LG-GPDP]). Pertanto, come si legge nelle citate Linee guida del Garante, “il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo” ma “impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del ‘principio di finalità’ e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali” (sul processo di selezione dei dati e sulle cautele da utilizzare nelle valutazioni riguardanti il riutilizzo di dati personali, si rinvia alle indicazioni contenute nel successivo par. 5.1.2).

Appare anche utile richiamare quanto condiviso dal Garante per la protezione dei dati personali nelle già citate Linee guida [LG-GPDP]: “Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è quindi in primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata ”Amministrazione trasparente” dei propri siti web istituzionali un Alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono <<riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali>>”.

Requisito 4.1

REQUISITO 1: dlgs36-2006/opendata/req/common/guidelines 🔗
I soggetti di cui al par. 1.3 DEVONO rendere disponibili i documenti e i dati di cui al par. 1.1 per il loro riutilizzo a fini commerciali e non commerciali secondo quanto indicato nelle presenti Linee Guida.

Nella definizione di dato di tipo aperto di cui all’art. 1, comma 1, lettera l-ter del CAD, è indicato esplicitamente che i dati debbano essere resi disponibili “in formato disaggregato”. SI RACCOMANDA, quindi, di fornire dati che rispettino l’indicazione del CAD in tutti quei casi in cui è possibile ed è consentito dalle norme. Nel caso in cui fornire dati disaggregati implicherebbe la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, è necessario adottare procedure di anonimizzazione in modo da rendere i dati non più riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile3. In ogni caso, l’art. 50-ter, comma 4 del CAD prevede che con la definizione della Strategia nazionale dati vengano identificati le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari le Pubbliche Amministrazioni. Nel caso in cui la Strategia di cui sopra dovesse indicare che i dati identificati debbano essere resi disponibili come dati aperti, si applicheranno, anche in quei casi, le indicazioni fornite con le presenti Linee Guida.

Nella figura che segue (Figura 4.1) è mostrata una rappresentazione delle tipologie di dati pubblici.

Il concetto di “disponibilità” può essere derivato dal CAD nella definizione presente prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Sulla base della formulazione originaria del CAD, per disponibilità si intende “la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge”.

Come detto, il Decreto si applica ai dati pubblici nella disponibilità degli enti indicati al par. 1.3 e che presentino le caratteristiche dei dati di tipo aperto indicate innanzi (rappresentati, nella figura, dall’intersezione indicata, appunto, con “Dati di tipo aperto”).

Tipi di dato pubblico.
Figura 4.1: Tipi di dato pubblico

Per la scelta del formato da utilizzare per il rispetto delle caratteristiche di cui sopra, si può fare riferimento all’allegato A, che riporta il modello a 5 stelle per i dati aperti, e all’allegato B, che descrive i formati più comuni.

Requisito 4.2

REQUISITO 2: dlgs36-2006/opendata/req/common/3stars 🔗
I dati DEVONO essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di almeno 3 stelle nella classificazione del modello di cui all’Allegato A.

Ulteriori elementi per la scelta del formato da utilizzare si possono rinvenire nella Tabella seguente (Tabella 4.1) tratta dal documento “Data.europa.eu - Data Quality Guidelines” (v. box “Risorse utili” alla fine del paragrafo) che riporta l’elenco dei formati utilizzati comunemente specificando quali siano leggibili meccanicamente e non proprietari. L’ultima colonna indica il numero di stelle ottenibili utilizzando il corrispondente formato per la pubblicazione dei dati. I formati evidenziati in verde sono quelli che dovrebbero essere utilizzati; se questo non è possibile allora si possono utilizzare quelli evidenziati in giallo, mentre sono da escludere quelli evidenziati in rosso.

Tabella 4.1: Formati più comuni per i dati aperti e relativi livelli di apertura
Formato Non-proprietario Leggibile meccanicamente Stelle raggiungibili
RDF ⭐⭐⭐⭐
XML ⭐⭐⭐
JSON ⭐⭐⭐
CSV ⭐⭐⭐
ODS Prevalentemente ⭐⭐⭐
XLSX Prevalentemente ⭐⭐⭐
XLS No Prevalentemente ⭐⭐
TXT Prevalentemente ⭐*
HTML Prevalentemente ⭐*
PDF No
DOCX No
ODT No
PNG No
GIF No No
JPG/JPEG No No
TIFF No No
DOC No No
Nota

* Il documento evidenzia che i formati txt e html dovrebbero essere valutati con tre stelle, poiché i dati potrebbero essere progettati per essere leggibili dalla macchina. Tuttavia, viene assegnata solo una stella perché questi formati non erano originariamente concepiti per rappresentare contenuti leggibili dalla macchina ma solo dall’uomo. La rappresentazione di contenuti leggibili automaticamente in questi formati non soddisfa, quindi, le migliori pratiche e pertanto non sono consigliati dagli autori del documento.

Nella tabella i formati per le immagini (PNG, GIF, JPG/JPEG, TIFF) sono presenti nella zona evidenziata in rosso e, quindi, ne è sconsigliato il loro uso. Tale raccomandazione, però, è da intendere nell’utilizzo di tali formati per rappresentare dati che, invece, andrebbero rappresentati attraverso formati più appropriati (per es. una tabella rappresentata come immagine). Questo implica che per le immagini vere e proprie si possono utilizzare i relativi formati come indicato nell’Allegato B.

Requisito 4.3

REQUISITO 3: dlgs36-2006/opendata/req/common/more-formats 🔗
Nel caso in cui un dato sia disponibile in più formati, almeno uno di essi DEVE essere coerente con il REQUISITO 2.

Raccomandazione 4.1

Raccomandazione 1: dlgs36-2006/opendata/rec/common/lod 🔗
SI RACCOMANDA un percorso graduale verso la produzione nativa di Linked Open Data – LOD (livello cinque stelle nella classificazione del modello di cui all’Allegato A).

Nel caso in cui mettere a disposizione i propri dati secondo le indicazioni di cui sopra, per soddisfare richieste di apertura, comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione, e che, quindi, implicherebbero difficoltà sproporzionate, gli enti pubblici (cioè pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico) non hanno l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti, fermi restando i limiti imposti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali. In tal caso, attraverso un apposito provvedimento, l’ente titolare DEVE motivare le difficoltà sproporzionate indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione.

Requisito 4.4

REQUISITO 4: dlgs36-2006/opendata/req/common/no-od 🔗
Nel caso in cui, per soddisfare richieste di apertura, rendere disponibili i dati per il riutilizzo comporti attività che vanno al di là della semplice manipolazione che implicherebbero difficoltà sproporzionate, il titolare dei dati non ha l’obbligo di adeguare i documenti o crearne nuovi o fornire estratti di documenti, motivando, attraverso un apposito provvedimento, le difficoltà sproporzionate anche indicando le attività sui dati che eccedono la semplice manipolazione.

Secondo quanto indicato nella Direttiva al Considerando (32), la valutazione della proporzionalità dello sforzo deve prendere in considerazione la dimensione e il bilancio di funzionamento dell’ente. Questo implica che potrebbero essere considerate giustificazioni ammissibili la mancanza di personale tecnico (per es. in un piccolo Comune, a meno di un’azione di sussidiarietà da parte di un ente sovraordinato) o di fondi da dedicare alle attività necessarie per assecondare le richieste. Tale indicazione si evince anche dalle disposizioni relative ai dati dinamici di cui all’art. 6, commi 5 e 6 del Decreto, in cui lo sforzo sproporzionato è messo in relazione alle capacità economiche e tecniche dell’ente.

Ciò stante, anche il concetto di “semplice manipolazione” può cambiare in funzione dei due parametri innanzi indicati, se si fa riferimento alla disponibilità nell’ente di risorse umane, finanziarie e strumentali. In altre parole, le operazioni che sono riconducibili alla semplice manipolazione per un ente, per via delle capacità tecniche ed economiche disponibili, possono essere considerate uno sforzo sproporzionato in altri enti che di quelle capacità non dispongono. Per tale motivo, è necessario che vengano indicate puntualmente, con tutte le evidenze del caso, le attività necessarie per rispondere alla richiesta di apertura e che potrebbero rappresentare difficoltà sproporzionate per l’ente.

È bene, infine, rimarcare che il REQUISITO 4 è applicabile sia ai dati già esistenti che a quelli che saranno prodotti dopo l’entrata in vigore delle presenti Linee Guida, ferma restando la disposizione di cui all’art. 6, comma 2 del Decreto che non prevede un obbligo di creazione di nuovi dati, oltre all’adeguamento di dati già esistenti, nel caso di difficoltà sproporzionate.

Quanto indicato in questo paragrafo è valido per tutte le tipologie di dati.

Il Decreto individua particolari tipi di dati quali i dati dinamici, le serie di dati di elevato valore e i dati della ricerca per i quali, nei paragrafi successivi, saranno fornite specifiche indicazioni supplementari in attuazione di quanto disposto dal Decreto.

Per l’implementazione delle regole tecniche contenute nelle presenti Linee Guida, AgID può adottare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui alla Determinazione AgID n. 160/2018, opportune guide operative per fornire ai soggetti interessati indicazioni e istruzioni più dettagliate, anche in relazione a specifici casi d’uso.


Risorsa 4.1

📚 Risorse utili - cap. 4.1 🔗

4.2 Dati dinamici

Il Decreto definisce, all’art. 2, comma 1, lettera c-sexies), i “dati dinamici” come “documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza”. La Direttiva ribadisce, inoltre, che “i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici” (art. 2, punto 8). Esempi di dati dinamici sono, quindi, i dati ambientali, relativi al traffico, satellitari o meteorologici.

I dati dinamici costituiscono una delle tipologie più preziose dal punto di vista commerciale, in quanto possono essere utilizzati per prodotti e servizi che forniscono informazioni in tempo reale, come app di viaggio o di trasporto. Considerato che il valore economico di tale tipologia di dati dipende dall’immediata disponibilità dell’informazione e dagli aggiornamenti regolari, come indicato nel Decreto, i dati dinamici, oltre ad essere coerenti con le indicazioni generali di cui alle presenti Linee Guida, DEVONO essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, ove possibile, attraverso download in blocco. Per ulteriori dettagli e indicazioni su tali modalità di pubblicazione dei dati si rimanda al par. 7.1.1.

Requisito 4.5

REQUISITO 5: dlgs36-2006/opendata/req/dynamic/api 🔗
I dati dinamici DEVONO essere messi a disposizione per il riutilizzo attraverso API coerenti con il REQUISITO 27.

Il REQUISITO 27 citato indica, in sintesi, che le API implementate per rendere disponibili i dati dinamici DEVONO essere conformi ai requisiti definiti nell’ambito del modello di interoperabilità ed essere registrate nel catalogo API, reso disponibile attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) in attuazione dell’art. 50-ter del CAD.

Raccomandazione 4.2

Raccomandazione 2: dlgs36-2006/opendata/rec/dynamic/bulk 🔗
Ove possibile, opportuno o necessario, SI RACCOMANDA di rendere disponibili i dati dinamici anche attraverso download in blocco.

Nel caso in cui mettere a disposizione tali dati subito dopo la raccolta costituisca uno sforzo sproporzionato per il titolare del dato, a causa di non sufficienti capacità finanziarie o tecniche, il Decreto consente a detto titolare di posticipare la disponibilità dei dati ad un termine successivo e di applicare restrizioni tecniche temporanee; detto termine e tali restrizioni tecniche DEVONO essere definiti attraverso un apposito provvedimento in modo, però, da non compromettere lo sfruttamento del potenziale economico e sociale dei dati.

Sul concetto di sforzo sproporzionato, si richiamano anche qui le considerazioni espresse nel paragrafo precedente.

Requisito 4.6

REQUISITO 6: dlgs36-2006/opendata/req/dynamic/release 🔗
I dati dinamici DEVONO essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta.
Se, per motivi di capacità finanziarie o tecniche, ciò non sia possibile, allora i dati dinamici POSSONO essere resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e/o con temporanee restrizioni tecniche, tali, però, da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.
Il termine e le restrizioni tecniche di cui sopra DEVONO essere definiti e motivati con apposito provvedimento del titolare del trattamento dei dati.

Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione include uno specifico risultato atteso sull’aumento del numero di dati dinamici nell’ambito dell’obiettivo teso a favorire la condivisione dei dati tra le PA e il loro riutilizzo da parte di cittadini e imprese.

Anche ai fini del calcolo dell’indicatore per la misurazione del risultato atteso di cui sopra, nei metadati documentati nel catalogo nazionale di cui all’art. 9 del Decreto è necessario indicare che si tratta di dati dinamici. A tale proposito, indicazioni specifiche saranno incluse nella guida operativa sui cataloghi.


Risorsa 4.2

📚 Risorse utili - cap. 4.2 🔗

4.3 Serie di dati di elevato valore

La Direttiva e, quindi, il Decreto hanno introdotto la tipologia di serie di dati denominati “di elevato valore” definiti come quei “documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati”.

I criteri per l’identificazione di tale tipologia di dati sono indicati all’art. 14, comma 2 della Direttiva, secondo cui deve essere valutata la loro potenzialità:

  1. nell’apportare importanti benefici socio-economici o ambientali e servizi innovativi;
  2. nel beneficiare un numero elevato di utilizzatori, in particolare PMI;
  3. nel contribuire a generare proventi;
  4. nell’essere combinati con altre serie di dati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della Direttiva in tutti gli Stati membri, l’individuazione delle serie di dati di elevato valore, sulla base dei criteri innanzi citati, è stata effettuata attraverso uno specifico atto di esecuzione di competenza della Commissione Europea, il Regolamento (UE) 2023/138 [REG-HVD] (di seguito Regolamento).

Le serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione fanno riferimento alle

4.3.1 categorie tematiche indicate nell’Allegato I della Direttiva, ovvero:

  1. Dati geospaziali
  2. Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
  3. Dati meteorologici
  4. Dati statistici
  5. Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese4
  6. Dati relativi alla mobilità.

La Direttiva assegna alla Commissione anche la facoltà di individuare categorie aggiuntive a quelle innanzi elencate.

Di seguito vengono definiti requisiti e raccomandazioni sulla base delle prescrizioni più generali presenti nel Decreto e nel Regolamento citato. Tali requisiti e raccomandazioni dovranno essere applicati nei termini temporali indicati nel Regolamento insieme alle specifiche indicazioni riportate in quell’atto. Come previsto dal Regolamento, le disposizioni ivi previste (e di conseguenza requisiti e raccomandazioni definiti nelle presenti Linee Guida) sono applicabili anche alle serie di dati esistenti, create prima della data di applicazione del Regolamento stesso.

In ogni caso, ove si ritenga opportuno o necessario, anche per definire ulteriori indicazioni più dettagliate per la loro implementazione, sarà adottata un’apposita guida operativa, quale documento di orientamento a cui si fa cenno nell’art. 5, paragrafo (3), lettera (d) del Regolamento.

Tale guida sarà pubblicata nel sito istituzionale di AgID nonché nei portali dei cataloghi di dati di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto.

NdR - Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore

La guida operativa citata sopra, è stata poi pubblicata da AgID (notizia di lancio).

Al fine di garantire un impatto massimo e agevolarne il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore DEVONO essere rese disponibili gratuitamente (a meno di alcune eccezioni indicate di seguito nel REQUISITO 8) e attraverso API, oltre che attraverso download in blocco.

Requisito 4.7

REQUISITO 7: dlgs36-2006/opendata/req/hvd/api 🔗
Le serie di dati di elevato valore DEVONO essere messe a disposizione per il riutilizzo attraverso API coerenti con il REQUISITO 27 e, se del caso, attraverso download in blocco.

Come già indicato per i dati dinamici, il REQUISITO 27 citato indica, in sintesi, che le API implementate DEVONO essere conformi ai requisiti definiti nell’ambito del modello di interoperabilità ed essere registrate nel catalogo API, reso disponibile attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) in attuazione dell’art. 50-ter del CAD.

Requisito 4.8

REQUISITO 8: dlgs36-2006/opendata/req/hvd/free 🔗
Le serie di dati di elevato valore, individuate dal Regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/138, DEVONO essere messe a disposizione gratuitamente ad eccezione di quelle:

  • in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati, se così previsto dagli atti di esecuzione di cui sopra;
  • in possesso di biblioteche, ivi comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;
  • che, in possesso degli enti pubblici, generano utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico e la loro messa a disposizione gratuita avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti. In tal caso la possibile esenzione dall’obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di valore elevato DEVE durare per un periodo non superiore ai due anni dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/138.

L’art. 3 del Regolamento definisce le disposizioni per la pubblicazione applicabili a tutte le categorie di set di dati di alto valore. Il rispetto di REQUISITO 2, REQUISITO 7 e REQUISITO 27 definiti nelle presenti Linee Guida assicura l’adempimento dei paragrafi (1), (2) e (3) del citato articolo.

Lo stesso articolo dispone inoltre che le amministrazioni titolari di dati di elevato valore debbano designare un punto di contatto per le domande e i problemi relativi alle API al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento delle API stesse e, in definitiva, la pubblicazione regolare ed efficace dei set di dati di alto valore (cfr. art. 3(4)).

Nei metadati che documentano i dati di cui al presente paragrafo, dovrà essere, inoltre, indicato che si tratta di dati di elevato valore (cfr. art. 3(5)). Indicazioni specifiche su come implementare tale disposizione saranno fornite nelle guide operative relative ai profili nazionali di metadati (v. par. 4.6). Ulteriori indicazioni sui metadati saranno fornite nelle guide operative di cui sopra per adempiere a quanto previsto per i differenti set di dati di elevato valore di cui all’Allegato al Regolamento.

Con riferimento al REQUISITO 8 il Regolamento precisa che i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso, limitandolo, quindi, alle sole Pubbliche Amministrazioni (cfr. Considerando 7).

Il concetto di possesso, indicato al terzo punto del REQUISITO 8 è da intendere nell’accezione di titolarità dei dati. A tale proposito si può fare riferimento alla definizione di titolare del dato di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto, come “la pubblica amministrazione o l’organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità”. Altra definizione è fornita all’art. 1, comma 1, lett. cc) del CAD quale “uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità”. Una migliore interpretazione è data nelle Linee Guida RNDT [LG-RNDT], secondo cui il titolare del dato è “la pubblica amministrazione (…) che produce e detiene il dato originale, ovvero la versione di riferimento da cui derivano eventuali copie e che ne può disporre liberamente”. Dal confronto delle due definizioni, si evince anche che quando si parla di “avere la disponibilità” si intende “il disporre liberamente”. Estendendo la definizione di cui sopra anche agli altri soggetti destinatari di cui al par. 1.3 (oltre alle pubbliche amministrazioni), è da chiarire che quando, in questo documento, si parla di titolare del/i dato/i ci si riferisce sempre al livello più generale dell’organizzazione, ovvero alla persona giuridica o ente unitario. L’individuazione dei soggetti interni all’organizzazione (persone fisiche, uffici o unità organizzative) responsabili per il processo di apertura dei dati e per l’applicazione delle presenti Linee Guida viene demandata all’autonomia organizzativa dell’ente stesso (v. anche par. 5.1.1).

Sempre con riferimento al REQUISITO 8 se imprese pubbliche, biblioteche, musei ed archivi non sono titolari dei dati ma li gestiscono per conto di una Pubblica Amministrazione, allora il suddetto requisito non è applicabile a questi casi, dovendo essere il possesso riconducibile al titolare.

L’art. 4 del Regolamento definisce le disposizioni per il riutilizzo comuni a tutte le categorie di dati di elevato valore. Il rispetto del REQUISITO 20 e del REQUISITO 21 assicura l’adempimento del paragrafo (3) del citato articolo.

In aggiunta alle indicazioni comuni di cui sopra, nell’Allegato I del Regolamento sono individuate, per ciascuna categoria tematica, le serie di dati di elevato valore e sono definite le modalità di pubblicazione e riutilizzo, ivi compresi le condizioni applicabili al riutilizzo, i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche di diffusione.

Nella tabelle seguenti sono riportate le disposizioni di pubblicazione e riutilizzo per ciascuna categoria tematica indicate nell’Allegato I al Regolamento e le corrispondenti indicazioni definite nelle presenti Linee Guida, rispettando le quali si assicurano gli adempimenti previsti nel Regolamento stesso. Le indicazioni che non trovano corrispondenza nel presente documento sono indicate in parentesi quadre [] e in corsivo. Tali indicazioni sono comunque vincolanti essendo il Regolamento direttamente applicabile negli Stati membri. Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda al Regolamento.

Tabella 4.2: disposizioni per i dati geospaziali
Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
- in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente
documentato e riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale;
- tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (“API”) e download in blocco;
- [nella versione più aggiornata].
REQUISITO 20
REQUISITO 21
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 7
REQUISITO 27
I metadati che descrivono le serie di dati rientranti nell’ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati INSPIRE contengono almeno gli elementi di metadati di cui al regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione. REQUISITO 16
Per l’attuazione delle serie di dati sulle parcelle di riferimento e sulle parcelle agricole, gli Stati membri tengono conto dell’attuazione in corso della direttiva 2007/2/CE nonché degli obblighi di cui all’articolo 67, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116. REQUISITO 14
Tabella 4.3: disposizioni per i dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
- in un formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale;
- tramite API e download in blocco (per le versioni storiche delle serie di dati: API o download in blocco, per quanto possibile e opportuno).
REQUISITO 20
REQUISITO 21
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 7
REQUISITO 27
I metadati che descrivono i dati rientranti nell’ambito di applicazione delle categorie tematiche di dati INSPIRE contengono almeno gli elementi di metadati di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008. REQUISITO 16
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. Par. 5.1.5
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall’Unione o a livello internazionale, se disponibili. Par. 5.1.4
Tabella 4.4: disposizioni per i dati meteorologici
Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
- in uno qualsiasi dei formati specificati nella tabella presente al par. 3.2 dell’Allegato I o in un altro formato aperto, leggibile meccanicamente, riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale;
- tramite API e download in blocco, ad eccezione della serie di dati «dati dei modelli NWP», che è resa disponibile solo tramite API;
- [in base alla frequenza e alla tempestività di aggiornamento specificate nella tabella presente nel par. 3.2 dell’Allegato I].
REQUISITO 20
REQUISITO 21
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 7
REQUISITO 27
Allegato B – 2.4
I metadati che descrivono la serie di dati sono completi e disponibili sul Web in un formato aperto e ampiamente utilizzato, leggibile meccanicamente. REQUISITO 15
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la la struttura e la semantica dei dati5. Par. 5.1.5
Tabella 4.5: disposizioni per i dati statistici
Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
- [con la frequenza richiesta dalla legislazione corrispondente di cui al punto 4.1. dell’Allegato I (ad es. mensile, trimestrale, annuale)];
- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
- in un formato CSV, XML (SDMX), JSON o in altro formato aperto leggibile meccanicamente, pubblicamente documentato e riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale;
- tramite API e download in blocco;
REQUISITO 20
REQUISITO 21
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 7
REQUISITO 27
Allegato B – 2.2/2.4
I metadati che descrivono le serie di dati sono disponibili sotto forma di file strutturato ben sviluppato contenente almeno una descrizione di dati statistici, concetti statistici, metodologie e informazioni sulla qualità dei dati. REQUISITO 156
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. Par. 5.1.5
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall’Unione o a livello internazionale, se disponibili. Par. 5.1.4
Tabella 4.6: disposizioni per i dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese7
Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Le serie di dati sono messe a disposizione per il riutilizzo:
- [senza indebito ritardo dopo l’ultimo aggiornamento];
- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva, con condizioni supplementari relative al riutilizzo dei dati personali, se del caso;
- in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale (XHTML per i documenti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2018/815 della Commissione; altri formati, se e ove prescritto dal diritto dell’Unione applicabile), con metadati completi ([per i documenti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, i metadati specificati in tale regolamento, se del caso;] per gli altri documenti, i metadati prescritti dal diritto dell’UE applicabile, se del caso); la leggibilità meccanica non è imposta per i dati conservati in formati non leggibili meccanicamente (ad es. documenti e conti aziendali scannerizzati) o per I campi di dati non strutturati/non leggibili meccanicamente inclusi come parte di documenti leggibili meccanicamente;
- tramite API e download in blocco;
- [a livello di singola azienda].
REQUISITO 20
REQUISITO 21
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 15
REQUISITO 7
REQUISITO 27
Allegato B – 2.4
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. Par. 5.1.5
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall’Unione o a livello internazionale, se disponibili, come il Core Business Vocabulary8. Par. 5.1.4
Tabella 4.7: disposizioni per i dati relativi alla mobilità9
Disposizioni Regolamento Rif. indicazioni LG
Le serie di dati della rete di trasporto sono messe a disposizione per il riutilizzo
- [immediatamente dopo l’ultimo aggiornamento];
- alle condizioni della licenza Creative Commons BY 4.0 o di una licenza aperta equivalente o meno restrittiva;
- in un formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto dall’Unione o a livello internazionale;
- tramite API e download in blocco;
- [nella versione più aggiornata].
REQUISITO 20
REQUISITO 21
REQUISITO 2
REQUISITO 3
REQUISITO 7
REQUISITO 27
I metadati che descrivono le serie di dati sulle reti di trasporto contengono almeno gli elementi di metadati definiti nel Regolamento (CE) n. 1205/2008. REQUISITO 16
Le serie di dati sono descritte in una documentazione online completa e accessibile al pubblico che descrive almeno la struttura e la semantica dei dati. Par. 5.1.5
Le serie di dati utilizzano vocabolari e tassonomie controllati, pubblicamente documentati e riconosciuti dall’Unione o a livello internazionale, se disponibili. Par. 5.1.4

4.3.2 Il ruolo dell’Istituto Geografico Militare (IGM)

Con riferimento alle serie di dati di elevato valore, il Decreto, all’art. 12-bis, comma 2, assegna competenze specifiche all’Istituto Geografico Militare (IGM) in relazione ai propri compiti istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dal medesimo Istituto.

Al fine di garantire la qualità dei dati di elevato valore appartenenti alla categoria “Dati geospaziali” di cui all’Allegato I della Direttiva, individuati attraverso gli atti di esecuzione della Commissione Europea, ai sensi del Decreto, l’IGM utilizza i suddetti elementi di informazione, resi disponibili dai titolari coerentemente ai Requisiti 2, 3, 7 e 8 (cioè secondo le caratteristiche dei dati aperti e attraverso API e/o servizi di rete INSPIRE), per aggiornare e produrre i propri dati geospaziali di interesse, ricorrendo a procedure e interventi opportuni per integrarli o convalidarli direttamente mediante il proprio personale tecnico. Nel caso di dati geospaziali prodotti con modalità tecniche diverse da quelle eventualmente indicate negli atti di esecuzione della Commissione Europea, l’IGM contribuisce alla validazione del contenuto.

Ai fini della produzione dei documenti cartografici dello Stato ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68 e dichiarati ufficiali dall’Istituto, il Decreto stabilisce che l’IGM acquisisce documenti cartografici o dati geospaziali d’interesse nazionale resi disponibili dagli organismi di diritto pubblico elencati nel paragrafo 1.3, titolari e responsabili della validazione dei dati originali.

Il Decreto dispone, inoltre, che le società private che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall’IGM debbano fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di qualità o alle specifiche adottate dall’Istituto. Le modalità per l’inoltro delle suddette richieste, nonché, in coerenza con i precipui compiti istituzionali, le specifiche di interesse sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto.

Il Decreto prescrive, infine, che i rilevamenti eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, debbano essere comunicati all’IGM ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici dello Stato.

In tema di rilevamenti, sono fatti salvi gli artt. 7 e 10 della legge 2 febbraio 1960, n. 68 relativamente alla comunicazione obbligatoria all’IGM nei casi specifici indicati dalla norma e del divieto di cedere a terzi i rilevamenti nei casi di cui sopra.

Ai fini dell’attuazione dei compiti istituzionali relativamente alla condivisione dell’informazione geografica, l’Istituto Geografico Militare può promuovere convenzioni, accordi o protocolli d’intesa con altri enti. Nell’ambito di tali convenzioni, accordi o protocolli, l’Istituto può fornire attività di consulenza nell’individuazione dei dati geospaziali che possono essere divulgati con le caratteristiche di tipo aperto e nel monitoraggio a livello nazionale dei dati geospaziali di tipo aperto in riferimento alla divulgabilità degli stessi e alle eventuali implicazioni in termini di riservatezza e sicurezza nazionale.

Sono fatte salve altresì le disposizioni in termini di deposito legale di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. A tale proposito, l’IGM pubblica nel proprio sito istituzionale le specifiche per la consegna digitale all’Archivio della Direzione Conservatorie, indicando i requisiti tecnici delle pubblicazioni cartografiche e dei dati geospaziali d’interesse, e rilascia la relativa attestazione di consegna.

4.4 Dati della ricerca

I dati della ricerca sono definiti dal Decreto come “documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca”.

Requisito 4.9

REQUISITO 9: dlgs36-2006/opendata/req/research/free 🔗
I dati della ricerca DEVONO essere resi disponibili gratuitamente per il riutilizzo per fini commerciali o non commerciali, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Esempi di tale tipologia di dati sono forniti nella Direttiva: statistiche, risultati di esperimenti, misurazioni, osservazioni risultanti dall’indagine sul campo, risultati di indagini, immagini e registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. La Direttiva precisa anche che i dati della ricerca, come da definizione, sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante.

I dati da considerare, come da definizione, sono quelli raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici, utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca o necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca, e resi pubblici, anche attraverso l’archiviazione in una banca dati pubblica gestita a livello istituzionale o su base tematica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca.

Nel processo di identificazione dei dati della ricerca, da rendere disponibili per il riutilizzo, è necessario tenere conto della normativa in materia di protezione dei dati personali, degli interessi commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale10 e dei diritti di proprietà industriale11.

A tale proposito, la Direttiva indica che bisogna considerare il principio “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario”, ripreso anche nella Raccomandazione (UE) 2018/790, fermo restando che i “dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura”, come stabilito all’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 [D-LGS-196-2003]12.

Se i dati della ricerca sono dati dinamici, dati di elevato valore o dati territoriali, allora si applica anche quanto indicato rispettivamente ai paragrafi 4.2, 4.3 e 4.5.

Il Decreto dispone che i dati della ricerca DEVONO rispettare i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità che rappresentano i 4 principi del framework FAIR (Findable - Accessible - Interoperable - Reusable).

Di seguito le indicazioni per adempiere tale disposizione13.

Findable (Reperibile) - Il primo requisito da rispettare per garantire il riutilizzo dei dati è di rendere i dati reperibili da macchine ed essere umani. Per fare questo, dovrebbero essere resi disponibili i metadati attraverso una risorsa consultabile online e dovrebbe essere assegnato un identificatore persistente a dati e metadati.

Diversi sono i profili di metadati; per i dati della ricerca si fa riferimento anche al progetto OpenAIRE e alla relativa infrastruttura.

Ai fini delle presenti Linee Guida, anche i dati della ricerca DEVONO essere documentati nel portale nazionale dati.gov.it o, nel caso siano anche dati territoriali, nel RNDT secondo il REQUISITO 29 e il REQUISITO 30. In tali casi, DEVONO essere applicati gli standard di cui al REQUISITO 15 e al REQUISITO 16.

Requisito 4.10

REQUISITO 10: dlgs36-2006/opendata/req/research/findable 🔗
Per rendere i dati reperibili È RICHIESTO:

  • documentare i dati con metadati dettagliati;
  • assegnare a dati e metadati un identificatore univoco e persistente (per es. DOI);
  • rendere disponibili online i metadati attraverso una risorsa consultabile, come per esempio un catalogo o un repository, seguendo il REQUISITO 29 e il REQUISITO 30;
  • specificare l’identificatore del dato nei metadati.

Accessible (Accessibile) - Deve essere possibile ad essere umani e macchine accedere ai dati attraverso protocolli standard e aperti.

Requisito 4.11

REQUISITO 11: dlgs36-2006/opendata/req/research/accessible 🔗
Per rendere i dati accessibili È RICHIESTO:

  • consentire l’accesso a dati e metadati a partire dall’identificatore univoco e persistente assegnato;
  • utilizzare protocolli standardizzati e aperti (per es. https);
  • rendere sempre disponibili i metadati anche quando i dati non sono accessibili (o perché sono applicati meccanismi di autenticazione e autorizzazione all’accesso o perché non più disponibili).

Interoperable (Interoperabile) - Dati e metadati devono poter essere combinati con altri dati e/o strumenti. Per questo, devono essere conformi a formati e standard riconosciuti.

Requisito 4.12

REQUISITO 12: dlgs36-2006/opendata/req/research/interoperable 🔗
Per rendere i dati interoperabili È RICHIESTO:

  • fornire i dati in formato aperto secondo i requisiti definiti nelle presenti Linee Guida;
  • utilizzare gli standard pertinenti per i metadati;
  • utilizzare, ove possibile, vocabolari controllati, parole chiave, thesauri e ontologie;
  • inserire riferimenti qualificati ad altri dati o metadati.

Reusable (Riutilizzabile) - I dati devono essere ben documentati in modo che possano essere interpretati correttamente, replicati e/o combinati anche in contesti diversi. Ai dati, inoltre, bisogna assegnare una licenza chiara e accessibile in modo che si possa capire che tipo di riutilizzo è consentito. Resta fermo il dovuto rispetto dei limiti al riutilizzo derivanti dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Requisito 4.13

REQUISITO 13: dlgs36-2006/opendata/req/research/reusable 🔗
Per rendere i dati riusabili È RICHIESTO:

  • rendere disponibili dati accurati e ben descritti con molti attributi pertinenti;
  • assegnare ai dati una licenza d’uso chiara e accessibile secondo il REQUISITO 20 e il REQUISITO 21;
  • rendere chiaro come, perché, quando e da chi i dati sono stati creati e processati;
  • seguire i pertinenti standard di dominio per dati e metadati.

La necessità che i dati della ricerca seguano e siano conformi ai principi FAIR è ribadita anche dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 (v. box “Risorse utili”), che considera tale conformità come uno degli “strumenti” per l’attuazione della scienza aperta. Si legge: “I dati come tutti i risultati della ricerca devono innanzitutto essere conformi ai criteri FAIR e cioè essere reperibili tempestivamente, accessibili su richiesta, interoperabili e comunque riusabili con le opportune regole, strumenti e risorse. I criteri FAIR sono la base per la fruizione e il riutilizzo di dati di diversa provenienza tematica e metodologica. Fare in modo che la produzione di dati FAIR diventi lo standard di riferimento per i risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche comporta un’innovazione sostanziale nella prassi scientifica sia a livello di produzione dei dati sia a livello della fruizione dei medesimi per elaborare nuove conoscenze. Si tratta di evoluzione delle prassi della ricerca (utilizzo di informazioni esistenti, sviluppo della multidisciplinarietà e della interdisciplinarità, collaborazione formale e informale) validazione e valutazione dei risultati. Essa apre anche nuove prospettive di innovazione tecnologica (acquisizione automatica di dati FAIR ove possibile e sviluppo di servizi digitali per la cura, l’archiviazione, l’accesso, l’analisi e la fruizione di risorse di calcolo)”.

In tema di politiche di accesso aperto, il PNR include il “Piano nazionale per la scienza aperta” (v. box “Risorse utili”) che ha tra i suoi obiettivi, tra l’altro, l’accesso aperto, appunto, agli strumenti di produzione della ricerca, ai dati generati e alle pubblicazioni scientifiche nonché il sostegno all’accesso ai dati FAIR.

Un ruolo essenziale nell’attuazione della strategia sulla scienza aperta e delle politiche di accesso aperto è svolto dalle infrastrutture di ricerca, oggetto del “Piano nazionale per le Infrastrutture di Ricerca” (v. box “Risorse utili”) - parte integrante, anch’esso, del PNR - a cui si rimanda per tutti gli aspetti che possono avere un impatto sull’applicazione del Decreto con riferimento alle banche dati pubbliche, gestite a livello istituzionale o su base tematica, necessarie per l’archiviazione dei dati della ricerca da rendere disponibili per il riutilizzo.

Raccomandazione 4.3

Raccomandazione 3: dlgs36-2006/opendata/req/research/fair 🔗
Ove possibile, SI RACCOMANDA di seguire e applicare i principi FAIR per tutte le tipologie di dati, non solo per quelli della ricerca.


4.5 Dati territoriali

I dati territoriali sono definiti dal CAD come “i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica” (cfr. art. 1, comma 1, lettera i-sexies), in linea con l’analoga definizione presente all’art. 3, punto 2) della Direttiva INSPIRE [INSPIRE-DIR]. Nel presente documento il termine “dati geospaziali” è utilizzato come sinonimo di “dati territoriali”.

Il Decreto non include particolari disposizioni su tali dati, se non il rimando alla disciplina specifica definita in applicazione della Direttiva 2007/2/CE conosciuta come Direttiva INSPIRE [INSPIRE-DIR] e recepita in Italia con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 [D-LGS-32-2010] o i requisiti specifici per le categorie nell’ambito delle quali sono individuati dati di elevato valore afferenti al framework di INSPIRE (“Dati geospaziali”, “Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente”, “Dati meteorologici”, “Dati relativi alla mobilità”) previsti nell’ambito dei dati di elevato valore (v. par. 4.3).

Requisito 4.14

REQUISITO 14: dlgs36-2006/opendata/req/spatial/inspire 🔗
Nel caso di dati territoriali, DEVONO essere applicate le regole tecniche adottate nell’ambito del framework definito in applicazione della Direttiva 2007/2/CE e relativo decreto di recepimento, D. Lgs. n. 32/2010, oltre che di tutte le altre norme ad essi collegate.

Nel caso di dati territoriali, quindi, si DEVE fare riferimento ai Regolamenti europei e alle norme nazionali (e relativi documenti tecnici) per le diverse componenti (metadati, dati e servizi di dati, servizi di rete, condivisione e monitoraggio) dell’infrastruttura istituita e implementata nell’ambito di INSPIRE. In particolare:

A questi si aggiungono norme e specifiche tecniche nazionali di dominio, definite eventualmente anche come estensione delle regole INSPIRE; tra le altre (v. box “Risorse utili”):

  • specifiche tecniche per i Database GeoTopografici (DBGT) di cui al Decreto 10/11/2011;
  • specifiche tecniche per le reti di sottoservizi e il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2016;
  • specifiche tecniche per l’illuminazione pubblica.

Sono fatte salve tutte le altre norme applicabili ai dati territoriali, non esplicitamente citate in questo paragrafo (come la legge n. 132/2016 relativamente al Sistema Informativo Nazionale Ambientale – SINA - e alla rete SINANET o le norme che disciplinano i Sistemi Informativi Territoriali Regionali).

Stante quanto rappresentato innanzi, per l’apertura e il riutilizzo dei dati territoriali si applicano le indicazioni e i requisiti generali (cioè validi per tutte le tipologie di dati) definiti nelle presenti Linee Guida, facendo riferimento, per i formati, a quelli specifici per tale tipologia di dati, alcuni dei quali riportati nell’Allegato B.

Nel caso in cui i dati territoriali siano anche dati dinamici, allora DEVONO essere applicati anche i requisiti di cui al paragrafo 4.2. Se, invece, rientrano tra le serie di dati di elevato valore, DEVONO essere applicati anche i requisiti di cui al paragrafo 4.3 e le indicazioni presenti nel Regolamento (UE) 2023/138 [REG-HVD], per le categorie “Dati geospaziali”, “Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente”, “Dati meteorologici”, “Dati relativi alla mobilità”. Se, infine, i dati territoriali sono anche dati della ricerca, sono da applicare i requisiti di cui al paragrafo 4.4.


Risorsa 4.4

📚 Risorse utili - cap. 4.5 🔗

4.6 Metadati

La metadatazione ricopre un ruolo essenziale laddove i dati siano esposti a utenti terzi e a software. I metadati, infatti, consentono una maggiore comprensione e rappresentano la chiave attraverso cui abilitare più agevolmente la ricerca, la scoperta, l’accesso e quindi il riutilizzo dei dati stessi. Per i metadati descrittivi generali, ovvero non dipendenti dalle tipologie di dati, DEVE essere applicato il profilo nazionale DCAT-AP_IT, rispettando le obbligatorietà e le raccomandazioni ivi previsti e seguendo gli esempi definiti nella relativa specifica e ontologia. Il profilo è stato definito con le “Linee guida per i cataloghi dati” (v. box “Risorse utili”) pubblicate prima delle modifiche apportate al CAD dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dal “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”. A seguito di tali nuove previsioni normative e regolamentari, dette Linee Guida, potranno essere soggette a revisione con la nuova denominazione “Guida operativa per i cataloghi dati”. A differenza del presente documento che, ai sensi dell’art. 71 del CAD, è aggiornato o modificato secondo la procedura prevista dal medesimo articolo, la guida operativa di cui sopra potrà essere aggiornata o modificata ogni qualvolta sarà necessario.

Requisito 4.15

REQUISITO 15: dlgs36-2006/opendata/req/md/dcat-ap-it 🔗
I dati, con esclusione di quelli territoriali, resi disponibili per il riutilizzo DEVONO essere documentati attraverso metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT definito con la guida operativa per i cataloghi dati.

Per i dati territoriali, il profilo di metadati da considerare è quello definito con le Linee Guida RNDT [LG-RNDT]. Tale profilo è coerente con la Direttiva INSPIRE [INSPIRE-DIR] e relativa norma di recepimento [D-LGS-32-2010], nonché con il Regolamento (CE) n. 1205/2008 relativo ai metadati.

Requisito 4.16

REQUISITO 16: dlgs36-2006/opendata/req/md/rndt 🔗
I dati territoriali resi disponibili per il riutilizzo DEVONO essere documentati esclusivamente attraverso metadati conformi alle “Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” e le relative guide operative.



NdR: queste linee guida sono una versione derivata dal documento ufficiale pubblicato da AgID in formato PDF. Questo sito web non è un documento ufficiale e si prega di fare riferimento al suddetto PDF.


  1. La modalità indicata è relativa alla “creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all’allegato 2↩︎

  2. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 308 del 26/8/2021 (v. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717493↩︎

  3. Si vedano sul punto il Parere 05/2014 del Gruppo di lavoro Articolo 29 sulle tecniche di anonimizzazione PAR-05-2014 e il Considerando 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 REG-HVD.↩︎

  4. Sul tema della proprietà delle imprese, si evidenzia la recente pronuncia della CGE sui “titolari effettivi”, che ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 (antiriciclaggio) e la prevista accessibilità al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche (v. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=268062&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=7030937). In ogni caso, il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 chiarisce che le Direttive applicabili sono 2013/34/UE e 2004/109/CE.↩︎

  5. Per esempio, le specifiche INSPIRE su Condizioni atmosferiche ed elementi geografici meteorologici (v. https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf)↩︎

  6. Se per i metadati dei dati statistici è utilizzato SDMX, tramite la specifica StatDCAT-AP (v. https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/statdcat-application-profile-data-portals-europe/about tali metadati possono essere resi disponibili nel profilo DCAT-AP e quindi essere documentati nel portale nazionale dei dati aperti.↩︎

  7. Con riferimento ai dati riguardanti la proprietà delle imprese, si tenga conto che la Corte di Giustizia UE è intervenuta sul regime di conoscenza dei cc.dd. “titolari effettivi”, dichiarando invalido l’articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 e la prevista accessibilità al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche (v. Corte giustizia UE, Grande Sezione, 22/11/2022, n. 37, cause riunite C-37/20 e C-601/20). In ogni caso, il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 [REG-HVD] chiarisce che le Direttive applicabili sono 2013/34/UE e 2004/109/CE.↩︎

    1. https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/registered-organization-vocabulary/release/100
    ↩︎
  8. Siccome l’Italia non ha recepito la Direttiva 2005/44/CE, non sono applicabili le disposizioni relative ai set di dati sulle vie navigabili interne che quindi non sono prese in considerazione nelle presenti Linee Guida.↩︎

    1. legge 22 aprile 1941, n. 633
    ↩︎
    1. decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
    ↩︎
  9. Si veda anche il Considerando 162 del [GDPR] sul trattamento di dati personali per finalità statistiche↩︎

  10. Nella definizione dei requisiti, si è fatto riferimento alla guida “How to make your data FAIR” pubblicata nell’ambito dell’iniziativa OpenAIRE (v. https://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair) e la checklist “How fair are your data?” creata da Sarah Jones e Marjan Grootveld (v. https://zenodo.org/record/5111307#.YhEfAd_SKCQ).↩︎

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