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Domicilio digitale e comunicazioni elettroniche

In cosa consiste

Il CAD prevede, in particolare, due strumenti per facilitare le comunicazioni elettroniche e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale: il domicilio digitale e la posta elettronica certificata (PEC).

Cos'è il domicilio digitale

In diritto il domicilio è il luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Indicare (in diritto eleggere) il proprio domicilio digitale1 significa quindi comunicare un indirizzo telematico (la PEC, fatte salve le disposizioni comunitarie relative al servizio elettronico di recapito certificato qualificato) che diventa un luogo virtuale al quale si possono ricevere tutte le comunicazioni da pubbliche amministrazioni, gestori ed esercenti di pubblici servizi, imprese, professionisti, ecc..

Il CAD prevede che tutti gli utenti titolari di un domicilio digitale ne devono fare un uso diligente (es. verificando l'efficienza della propria casella di PEC, assicurando che il domicilio digitale sia attivo e vi sia sufficiente spazio a disposizione per il recapito); inoltre, gli utenti devono comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione del proprio domicilio digitale.

Cos'è la PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. La prova della spedizione è data dalla "ricevuta di accettazione", generata dal gestore di posta del mittente; la prova della consegna è data dalla "ricevuta di avvenuta consegna", generata dal gestore di posta del ricevente. Entrambe le ricevute vengono inviate al mittente e recano l'indicazione temporale, rispettivamente, della presa in carico della richiesta di spedizione e dell'avvenuta consegna (per consegna si intende la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta del destinatario, a prescindere dal fatto che questi l'abbia effettivamente scaricata e letta, momento a partire dal quale il messaggio stesso si intende conosciuto).

La PEC può essere utilizzata da chiunque, ovvero da privati, aziende, pubblica amministrazione, professionisti, ecc..
La PEC, quindi, serve alla trasmissione di messaggi in formato elettronico, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegati, dei quali si voglia avere la certezza di recapito ed integrità. La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o raccomandata A/R. Così come avviene per la raccomandata A/R, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario.
Al fine di chiarire il funzionamento della PEC di seguito si illustrano i relativi passaggi.

Consideriamo l'ipotesi in cui il signor A voglia inviare al signor B una PEC. Il signor A dalla propria casella di PEC (si ipotizza di un gestore differente rispetto alla casella di PEC del signor B):

  1. il signor A compone il messaggio collegandosi al proprio gestore PEC e lo predispone per l'invio;
  2. il gestore PEC del signor A controlla le credenziali d'accesso del medesimo e le caratteristiche formali del messaggio;
  3. il gestore PEC invia al signor A una ricevuta di accettazione con le seguenti informazioni: data e ora dell'accettazione, mittente, destinatario, oggetto del messaggio;
  4. il messaggio viene "imbustato" in un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto" che il gestore PEC provvede a firmare digitalmente. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e l'integrità del messaggio;
  5. il gestore PEC del signor B riceve la "busta" e controlla la validità della firma del gestore del signor A e il corretto formato del messaggio;
  6. se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, il gestore del signor B invia una ricevuta di presa in carico al gestore del signor A;
  7. il signor B riceve dal proprio gestore il messaggio nella propria casella di posta;
  8. il gestore del signor B invia una ricevuta di avvenuta consegna alla casella del signor A;
  9. il processo si conclude anche se il signor B non ha ancora letto il messaggio di posta.

Chi è obbligato attualmente ad eleggere il domicilio digitale

Sono obbligati a dotarsi di un domicilio digitale iscritto in appositi elenchi le pubbliche amministrazioni, i gestori ed esercenti di pubblici servizi, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi ed i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese2.
Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in appositi elenchi.
L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico3.
L'elenco dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi è disponibile nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)4 , la cui realizzazione e gestione sono affidate all'AgID che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID (la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione di risultato ai dirigenti responsabili).

Chi ha facoltà di eleggere il domicilio digitale

Eleggere un domicilio digitale ad oggi costituisce obbligo per le pubbliche amministrazioni, i professionisti e le imprese.
Infatti, fermo restando quanto sopra, è previsto che chiunque:

  • ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici tramite la propria identità digitale5;
  • ha la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale6.

Quando i soggetti che non sono obbligati ad eleggere il domicilio digitale volontariamente lo eleggono iscrivendosi nell'apposito Indice7 , si produce l'effetto di "obbligare" le pubbliche amministrazioni, ad effettuare nei loro confronti le comunicazioni in modalità digitale.

Per il domicilio digitale dei soggetti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese sono state pubblicate le linee guida relative alle modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INAD. Le Linee guida, realizzate da AgID in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e la transizione al digitale e con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale, riguardano cittadini, professionisti e enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ad esempio tributaristi, amministratori di condominio, ecc.), e definiscono le regole e le funzionalità disponibili per l'elezione, la modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell'elenco INAD.

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è il progetto di anagrafe unica a livello nazionale che raccoglie i dati e i servizi demografici degli italiani nella quale sono confluite le anagrafi comunali ed è istituita presso il Ministero dell'Interno. Oltre ad evitare duplicazioni nelle informazioni, grazie ad ANPR i cittadini possono verificare e modificare facilmente i propri dati demografici e fruire dei servizi anagrafici in un unico luogo, indipendentemente dal comune di residenza.

Alla pagina https://www.anagrafenazionale.interno.it/ si possono consultare e rettificare i dati anagrafici, richiedere certificati, e formulare richieste di rettifica e dal 1 febbraio 2022 è attivo il servizio per il cambio di residenza o dimora.

Si possono scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Attraverso ANPR si possono raggiungere i seguenti obiettivi:

  • attuare la circolarità anagrafica, tramite la fruizione dei dati presenti in ANPR da parte delle amministrazioni pubbliche, i gestori dei servizi pubblici e le società a controllo pubblico che hanno diritto di accesso ai dati ANPR;
  • rendere disponibile un servizio di accesso ai propri dati anagrafici (visura anagrafica) a tutti i cittadini;
  • rendere disponibili servizi digitali per la certificazione anagrafica per tutti i cittadini.

Casi pratici


  1. Artt. 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 48 del CAD e https://bit.ly/3uMDY8k

  2. CAD art. 3-bis. comma 1

  3. CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 s.m.i., art. 6-bis

  4. CAD Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 s.m.i., art. 6-ter. Inoltre, in materia di giustizia digitale, al fine di agevolare la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è stata prevista la possibilità di utilizzare domicilio digitale indicato in IPA, qualora questo non sia stato indicato nel registro dedicato tenuto dal Ministero della giustizia, denominato "Registro delle PA" e previsto dall'articolo 16, comma 12, del DL 179/2012

  5. CAD, art. 3-bis, comma 01

  6. CAD, art. 3-bis, comma 1-bis

  7. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 s.m.i., art. 6-quater. Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/09/20/domicilio-digitale-pubblicate-linee-guida).