Cosa può fare un cittadino oggi sull’A.G. 418

Aggiornato al 1 agosto 2026. La versione precedente di questo documento indicava come canale principale i 48 componenti delle Commissioni riunite del Senato: quel canale si è chiuso il 30 luglio ed è stato sostituito da quanto segue.

Nota preliminare: non ci sono firmatari da contattare. L’A.G. 418 è uno schema di decreto legislativo del Governo, non un disegno di legge di iniziativa parlamentare: nessun parlamentare lo ha firmato. È stato trasmesso alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 24 giugno 2026.

Dove si decide adesso

Il Senato ha finito. Le Commissioni riunite 1ª Affari costituzionali e 2ª Giustizia hanno espresso il 30 luglio 2026 parere favorevole con osservazioni, ventisei giorni prima della scadenza e senza svolgere alcuna audizione: le relatrici Domenica Spinelli (FdI) ed Erika Stefani (LSP-PSd’Az) avevano proposto, al posto delle audizioni, la richiesta di contributi scritti. Scrivere oggi ai senatori delle riunite non incide più sul parere.

La Camera no. Lì l’atto ha lo stesso numero ed è assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con termine al 25 agosto 2026 e esame ancora aperto: la seduta dell’8 luglio e quella del 29 luglio si sono chiuse con un rinvio, e il 30 luglio la XIV Politiche dell’Unione europea ha rinviato il voto sui profili di compatibilità con il diritto europeo. È il punto in cui oggi il testo è contendibile.

Poi decide il Governo, e ha tempo fino al 10 ottobre 2026. È una seconda finestra, con destinatari diversi: Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Ministero della giustizia, Ministero dell’interno.

Da dove viene la scadenza del 10 ottobre 2026

La data non è un termine politico né una scelta del Governo: discende da una catena di quattro passaggi, tutti verificabili su Normattiva.

  1. Il Parlamento non ha scritto direttamente le regole sull’IA: ha delegato il Governo a farlo con la legge 23 settembre 2025, n. 132, il cui articolo 24 conferisce la delega per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
  2. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025. Come ogni legge priva di una diversa disposizione, è entrata in vigore dopo la vacatio legis ordinaria di quindici giorni: 10 ottobre 2025.
  3. L’articolo 24 comma 1 fissa la durata della delega in «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Dodici mesi dal 10 ottobre 2025 danno il 10 ottobre 2026.
  4. Oltre quella data la delega si esaurisce: il Governo perde il potere di adottare il decreto, e per disciplinare la materia servirebbe una nuova legge. È questo che rende la scadenza rigida, e che spiega la fretta con cui l’intero procedimento è stato condotto.

Una sola cosa potrebbe spostarla, e qui non opera: l’articolo 31 comma 3 della legge 234/2012 — richiamato dallo stesso articolo 24 — proroga la delega di tre mesi se il termine per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega. Il termine per i pareri è il 25 agosto 2026, i trenta giorni prima della scadenza iniziano il 10 settembre: il parere cade prima, quindi nessuna proroga. Il 10 ottobre 2026 resta fermo.

Un vincolo di tempo che non compare da nessuna parte nelle cronache. Lo stesso art. 31 comma 3 della legge 234/2012, richiamato dall’art. 24 della delega, stabilisce che «decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere». Lo schema è stato trasmesso alle Camere il 24 giugno 2026: quei quaranta giorni scadono il 3 agosto 2026. Da quel momento il Governo può adottare il decreto senza attendere il parere della Camera, benché il termine formale dell’assegnazione sia il 25 agosto. La finestra utile è quindi molto più stretta di quanto il calendario parlamentare lasci intendere, e questo spiega anche la fretta con cui il Senato ha chiuso il 30 luglio.

Il canale più efficace: le Commissioni riunite I e II della Camera

Elenco dei 69 componenti con commissione, ruolo, gruppo, circoscrizione di elezione e link alla scheda in destinatari-camera-ag418.csv.

Priorità:

  1. I due relatori, che scrivono materialmente il parere: Paolo Emilio Russo (FI-PPE) per la I Affari costituzionali e Ciro Maschio (FdI) per la II Giustizia, che ne è anche presidente.
  2. La XIV Politiche dell’Unione europea, che ha rinviato il voto e sta valutando proprio la compatibilità con l’AI Act: è la sede dove un rilievo tecnico pesa di più.
  3. I deputati eletti nella propria circoscrizione che siedono nelle due commissioni: la colonna circoscrizione serve a questo. Una lettera da un elettore del proprio territorio pesa più di una circolare.

Un avvertimento pratico: la Camera non pubblica le e-mail dei deputati, né nei dati aperti né nella scheda personale — a differenza del Senato, che pubblica nome.cognome@senato.it. Restano tre vie: la memoria scritta ai segretariati delle commissioni, i recapiti che i singoli deputati pubblicano sui propri siti e profili, e il contatto attraverso i gruppi parlamentari.

Il canale che alla Camera funziona: la memoria scritta

Alla Camera, sull’A.G. 418, le audizioni informali si sono svolte il 22 luglio davanti alle riunite I e II, e la fase conoscitiva è ormai chiusa. Ma i documenti depositati vengono pubblicati nella scheda dell’atto, fra i «documenti acquisiti»: diventano citabili da chiunque, giornalisti compresi. Una memoria scritta indirizzata ai segretariati delle commissioni entra agli atti senza dipendere da uno spazio in calendario.

Sono già pubbliche otto memorie: Rete per i Diritti Umani Digitali (alle riunite e alla XIV), Unione Camere Penali Italiane, prof. Mitja Gialuz, avv. Francesco Paolo Micozzi, dott.ssa Federica Paolucci, Guardia di finanza e META. Vanno lette prima di scrivere: coprono già in profondità la raccolta biometrica generalizzata e la questione di chi autorizza, e sapere cosa non contengono è il modo più rapido per capire dove un contributo aggiunge qualcosa.

Cosa è già stato chiesto, e cosa nessuno ha chiesto

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 531 del 14 luglio 2026 (doc. web 10275606 — da non confondere con il n. 532, che riguarda l’atto gemello A.G. 421), ha dato parere favorevole con sette condizioni. La più importante riguarda l’art. 10 comma 3: il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a determinati luoghi o eventi «non appare coerente con l’articolo 26, par. 10, del regolamento IA», e l’elaborazione deve avvenire «esclusivamente ex post sulle tracce registrate a fronte di specifiche esigenze operative». Il Garante segnala anche che il riferimento ampio a «luoghi o eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica» può includere contesti eterogenei — stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, aree urbane — «con il rischio di legittimare una raccolta massiva e preventiva di dati biometrici».

Il parere del Senato ha recepito sette delle condizioni del Garante, ma sull’art. 10 ha lasciato una sola osservazione, e attenuata: chiedere al Governo di «chiarire l’autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di intelligenza artificiale». Della raccolta biometrica del comma 3 non dice nulla. E sull’art. 10 comma 12 va in direzione opposta, chiedendo di precisare che fra i proprietari dei luoghi rientrano anche «gli enti locali titolari di piattaforme di videosorveglianza».

Restano completamente scoperti cinque punti. Sono quelli su cui un contributo alla Camera aggiunge davvero qualcosa:

Gli strumenti formali, che lasciano traccia agli atti

Memoria scritta alle Commissioni riunite I e II della Camera, come descritto sopra. È oggi l’azione con il miglior rapporto fra sforzo ed effetto.

Petizione alle Camere (art. 50 della Costituzione). Diritto di ogni cittadino di rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Viene numerata, annunciata e assegnata alla commissione competente: diventa un atto pubblico e citabile, a differenza di una e-mail. Su un atto in scadenza i tempi sono stretti, ma la traccia resta.

Accesso civico generalizzato (FOIA, d.lgs. 33/2013 art. 5 comma 2) al Ministero dell’interno. È probabilmente l’azione individuale più utile e meno praticata, e non dipende dal calendario parlamentare. Si aggancia all’art. 21 dello schema, che dà un anno per conformare i sistemi «già in uso» o «oggetto di rapporti contrattuali». Domande possibili: quali sistemi di intelligenza artificiale e di riconoscimento biometrico sono attualmente in uso o in sperimentazione presso le Forze di polizia; quali contratti sono in essere e con quali fornitori; quali valutazioni d’impatto sono state effettuate. Da inviare via PEC.

Richiesta della documentazione del procedimento: relazione illustrativa, analisi tecnico-normativa e AIR sono già pubbliche sul sito della Camera (elencate in url.md), così come il parere del Garante.

Segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. Il parere è reso, ma l’Autorità mantiene poteri di vigilanza sull’attuazione e sarà sentita sui decreti ministeriali attuativi previsti dagli articoli 9 comma 5 e 10 comma 11 — che sono la sede in cui verranno fissati parametri decisivi come le soglie operative e le modalità di costituzione della base dati.

Petizione al Parlamento europeo (art. 227 TFUE). Gratuita, in italiano, aperta a qualunque residente nell’Unione, su materia di competenza UE: qui si tratta dell’attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/1689.

Segnalazione alla Commissione europea sulla conformità dell’attuazione all’AI Act, tramite i canali dell’AI Office o il modulo per le denunce di violazione del diritto dell’Unione. Il 30 luglio un portavoce della Commissione ha dichiarato di non avere ancora tutti gli elementi sul caso italiano.

Agire insieme, non da soli

Sui temi di sorveglianza biometrica opera in Italia la Rete per i Diritti Umani Digitali, che riunisce The Good Lobby, Privacy Network, Hermes Center, StraLi, Period Think Tank, Amnesty International Italia, Sloweb, Italiani Senza Cittadinanza, Antigone e Comunicazione pubblica. Non va avvisata dell’atto: è già dentro il procedimento, con memoria depositata alle riunite e alla XIV della Camera, e chiede il parere contrario sull’art. 10 con soppressione integrale. Ha senso semmai raccordarsi su ciò che nella loro memoria non c’è.

Fra i critici del provvedimento ci sono anche Unione Camere Penali Italiane — che ha depositato memoria sul problema della black box e sui diritti della difesa — Fondazione Luigi Einaudi e Libertà Eguale. Una richiesta che arriva anche da lì non si liquida come obiezione di parte.

Cosa evitare

Il calendario

Data Evento
24 giugno 2026 trasmissione dello schema alle Camere
26 giugno 2026 assegnazione alle commissioni di Camera e Senato
8 luglio 2026 Camera, riunite I e II: avvio dell’esame, relatori Russo e Maschio
14 luglio 2026 parere del Garante privacy n. 531, favorevole con sette condizioni
22 luglio 2026 Camera: audizioni informali, otto memorie depositate
29 luglio 2026 Camera, riunite I e II: seguito dell’esame e rinvio
30 luglio 2026 Senato, riunite 1ª e 2ª: parere favorevole con osservazioni
30 luglio 2026 Camera, XIV Politiche UE: rinvio del voto sui profili europei
3 agosto 2026 quaranta giorni dalla trasmissione: da qui il Governo può emanare il decreto anche senza il parere (art. 31 c. 3 legge 234/2012)
25 agosto 2026 termine formale per il parere delle Commissioni della Camera
entro il 10 ottobre 2026 scadenza della delega: adozione definitiva da parte del Consiglio dei ministri
entro un anno dall’entrata in vigore termine dell’art. 21 per conformare i sistemi già in uso