# Parere approvato dalle Commissioni riunite I e II della Camera — 30 luglio 2026

Allegato al resoconto della seduta del 30 luglio 2026 delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) della Camera, sull'Atto del Governo n. 418. Scaricato il 3 agosto 2026 dal bollettino delle Giunte e Commissioni.

Il documento contiene, nell'ordine: il **parere approvato** (Allegato 1), favorevole con ventidue osservazioni; e la **proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico** (Allegato 2), respinta.

Le osservazioni più rilevanti del parere approvato, per la nostra analisi, sono la **e)** — l'autorizzazione all'identificazione biometrica in tempo reale sia rilasciata dal giudice anziché dal procuratore della Repubblica, con l'invito a valutare la soppressione della procedura d'urgenza attivabile su mera comunicazione orale al pubblico ministero — la **l)** — nessun provvedimento incidente su diritti fondamentali fondato solo sul risultato del sistema, con verifica obbligatoria da parte di almeno due operatori, in conformità al considerando 73 dell'AI Act — la **m)** — subordinare l'uso del riconoscimento facciale a posteriori alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria — e la **v)** — gli output poco comprensibili sul piano algoritmico valgono come meri elementi di orientamento investigativo, assimilabili alle fonti confidenziali, senza autonoma efficacia probatoria.

Fonte: https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=19&sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&anno=2026&mese=07&giorno=30&idCommissione=0102&pagina=data.20260730.com0102.allegati.all00010&ancora=data.20260730.com0102.allegati.all00010

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ALLEGATO 

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 ALLEGATO 1 
 Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418. 
 PARERE APPROVATO 

   Le Commissioni riunite I e II, 

    esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (Atto n. 418); 

    premesso che: 

     il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 24, commi 1, 2, lettera h) , 3 e 5, della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act ) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale a livello europeo; 

     in particolare, il citato comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 132 del 2025 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, mentre il comma 2, lettera h) , contempla, quale principio e criterio direttivo specifico cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, la previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia; 

     il comma 3 del richiamato articolo 24 della legge n. 132 del 2025 delega altresì il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione organica della disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale, indicando, al comma 5, i principi e i criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega; 

     lo schema di decreto, suddiviso in tre titoli, introduce una specifica disciplina concernente l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale strumentale all'attività di polizia (Titolo I, articoli da 1 a 10), nonché disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di tali sistemi (Titolo II, articoli da 11 a 20) e reca, infine, disposizioni finali (Titolo III, articoli 21 e 22); 

     preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in data 20 luglio 2026 e del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali sul medesimo schema in data 14 luglio 2026, 

   esprimono 
 PARERE FAVOREVOLE 
    con le seguenti osservazioni: 

     valuti il Governo l'opportunità di: 

      a) all'articolo 3, comma 4, specificare il contenuto della locuzione: «revisione Pag. 12 umana qualificata», anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo; 

      b) all'articolo 4, comma 2, estendere il divieto ivi previsto al mero utilizzo di dati operativi sensibili, e consentire viceversa il ricorso a dati sintetici o a dati reali oggetto di mascheramento o di pseudonimizzazione; 

      c) integrare la previsione di cui all'articolo 4, comma 3, in modo tale che siano individuate le diverse figure previste dalla normativa in materia di trattamento di dati personali (titolare/responsabile), anche mediante rinvio alle collaborazioni disciplinate dalla medesima disposizione; 

      d) integrare la previsione di cui all'articolo 5, comma 4, prevedendo anche il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che del Ministero dell'interno, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo comma 4; 

      e) modificare l'articolo 8 prevedendo che l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale sia rilasciata dal giudice competente, anziché dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, assicurando così l'intervento preventivo di un'autorità giurisdizionale indipendente, in coerenza con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, nonché individuare idonee garanzie di controllo giurisdizionale per i casi di urgenza valutando altresì di sopprimere la disciplina che consente l'attivazione del sistema previa mera comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, prevedendo quindi, anche nei casi di urgenza, una procedura autorizzatoria idonea a garantire il controllo di un'autorità indipendente; 

      f) all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 13, capoverso Art. 359- ter , comma 3, chiarire la natura della «banca dati di riferimento» e definirne, anche tramite rinvio al decreto di cui all'articolo 9, comma 5, i requisiti minimi relativi all'affidabilità e all'accuratezza, alle misure di sicurezza, ai tempi di cancellazione e alle garanzie di non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato; 

      g) all'articolo 8, comma 8, integrare le deroghe all'obbligo di cancellazione con l'espresso richiamo al rispetto dei presupposti individuati dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 

      h) integrare la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, con il riferimento agli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 

      i) all'articolo 10, chiarire in maniera più puntuale l'autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini, rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di riconoscimento facciale per l'analisi di quelle immagini, anche al fine di ricondurre in maniera più puntuale quest'ultima attività al regolamento (UE) 2024/1689 e, in particolare, al disposto dell'articolo 26, paragrafo 10; 

      l) all'articolo 10, prevedere che nessun provvedimento incidente sui diritti fondamentali della persona possa essere adottato esclusivamente sulla base del risultato di un sistema di identificazione biometrica, disponendo che l'esito prodotto dal sistema sia obbligatoriamente verificato e confermato separatamente da almeno due operatori fisici, con registrazione delle attività di controllo effettuate, in conformità al considerando n. 73 del regolamento (UE) 2024/1689; 

      m) al medesimo articolo 10, subordinare l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a posteriori alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria; 

      n) all'articolo 10, comma 9, inserire un richiamo espresso alle garanzie e ai limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 

      o) all'articolo 10, comma 12, precisare che, tra i soggetti proprietari dei luoghi e delle strutture in cui si svolgono gli eventi di cui al comma 3, sono ricompresi anche gli enti locali titolari di piattaforme di videosorveglianza; Pag. 13 

      p) al Titolo II, inserire, in coerenza con l'impianto normativo complessivo, ulteriori disposizioni di carattere penale dirette a contrastare in termini più efficaci, sul piano della procedibilità e sul piano sanzionatorio, l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, quando sono messi in pericolo diritti meritevoli di particolare tutela; 

      q) all'articolo 12, che introduce l'articolo 437- bis nel codice penale: 

      1) differenziare le diverse posizioni soggettive descritte, con particolare riferimento all'utilizzatore professionale; 

      2) chiarire il concetto di «sorveglianza umana»; 

      3) precisare la fonte delle «misure tecniche di sicurezza» rilevanti ai fini della disposizione in oggetto; 

      r) all'articolo 12, coordinare i due periodi dell'articolo 437- bis del codice penale, sopprimendo nel primo periodo il riferimento all'incolumità pubblica, così da riservare al secondo periodo le ipotesi di pericolo concreto per l'incolumità pubblica o per la sicurezza dello Stato; 

      s) all'articolo 13, che introduce l'articolo 359- ter nel codice di procedura penale: 

      1) qualificare con maggiore dettaglio le banche dati utilizzabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 359- ter , in ipotesi anche aggiungendo una precisazione nell'articolo 9, comma 5, dello schema di decreto sulla tipologia delle stesse; 

      2) integrare la previsione, analogamente a quanto previsto all'articolo 8, comma 3, con il riferimento al divieto di utilizzo di banche dati ottenute mediante tecniche di scraping non mirato o in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

      3) chiarire che il contenuto del provvedimento d'urgenza del pubblico ministero di cui al comma 7 dell'articolo 359- ter deve avere il medesimo contenuto del provvedimento di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari di cui al comma 6 del medesimo articolo; 

      4) al medesimo comma 7, valutare la possibilità che, nei casi di urgenza, l'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota, pur disposta autonomamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria, mantenga anche nei casi urgenti il controllo successivo dell'autorità giudiziaria, in conformità ai principi costituzionali e al regolamento europeo; 

      5) chiarire il regime di utilizzabilità probatoria nella fase dibattimentale dei risultati della identificazione biometrica; 

      t) assicurare che la formulazione degli articoli da 11 a 15 siano pienamente coordinati con il regolamento (UE) 2024/1689, evitando duplicazioni rispetto al sistema sanzionatorio; in merito alle disposizioni dell'intero capo II, a fronte delle nuove disposizioni di natura penale e civile introdotte che possono coinvolgere gli operatori dei sistemi AI, individuare un parametro tecnico-normativo di riferimento al quale i medesimi operatori possano fare riferimento in merito alla conformità dei sistemi realizzati sistemi; 

      u) all'articolo 15, introdurre parametri affidabili di orientamento per gli enti, nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche eventualmente introducendo presunzioni di adeguatezza quando detti modelli sono conformi a linee guida o ad altri criteri validati a livello internazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

      v) qualificare espressamente gli output prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale caratterizzati da scarsa comprensibilità algoritmica quali meri elementi di orientamento investigativo, assimilabili, quanto agli effetti processuali, alle informazioni provenienti da fonti confidenziali di cui agli articoli 203 e 240 del codice di procedura penale, escludendone l'autonoma efficacia probatoria e prevedendo che soltanto gli elementi successivamente acquisiti mediante autonome attività investigative possano essere utilizzati ai fini della prova. 

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 ALLEGATO 2 
 Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418. 
 PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO 

   Le Commissioni riunite I e II, 

    esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale (Atto del Governo n. 418); 

    considerato che: 

     il provvedimento costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge n. 132 del 2025 e costituisce un importante strumento di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'AI Act, perseguendo l'obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali; 

     dalle audizioni è emersa una forte richiesta di rafforzare talune garanzie, di assicurare un più stretto coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1689 e di incrementare la certezza del diritto; 

     i sistemi di identificazione biometrica remota costituiscono strumenti altamente invasivi, idonei ad incidere non soltanto sul diritto alla protezione dei dati personali, ma anche sulle libertà di riunione, associazione e manifestazione del pensiero, potendo determinare un effetto dissuasivo nell'esercizio delle libertà fondamentali, sicché il loro impiego richiede una disciplina improntata ai principi di stretta necessità, proporzionalità e adeguatezza delle garanzie, particolare attenzione meritano gli articoli 8 e 10 dello schema di decreto, che disciplinano rispettivamente l'identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale a posteriori; 

     con riferimento all'articolo 8, appare necessario assicurare il pieno allineamento con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689, che richiede che l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota provenga da un'autorità giudiziaria ovvero da un'autorità amministrativa indipendente, la cui decisione sia vincolante. La previsione che individua nel procuratore della Repubblica l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e che, nei casi di urgenza, consente l'attivazione del sistema previa semplice comunicazione al pubblico ministero non appare pienamente coerente con tali prescrizioni, rendendosi pertanto opportuno attribuire il potere autorizzatorio al giudice per le indagini preliminari, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e al sistema di garanzie previsto dal nostro ordinamento per strumenti investigativi analoghi; 

     analoghe criticità emergono con riferimento all'articolo 10, che amplia significativamente le ipotesi di utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a posteriori. In particolare, la disciplina proposta rischia di consentire forme di raccolta preventiva e generalizzata di dati biometrici, Pag. 15 fondate su generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, introducendo un modello di sorveglianza suscettibile di porsi in contrasto con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sanciti dal diritto dell'Unione europea; 

     la disciplina dell'articolo 10 appare inoltre non pienamente conforme all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1689, sia perché non prevede un'effettiva autorizzazione preventiva da parte di un'autorità terza e indipendente nei casi di identificazione biometrica a posteriori, sia perché introduce una deroga all'obbligo di autorizzazione in ipotesi più ampie di quelle consentite dal regolamento europeo, arrivando a consentire la raccolta e la conservazione preventiva dei dati biometrici di una pluralità indifferenziata di soggetti, anche in assenza di uno specifico reato o di un concreto sospetto, con il rischio di determinare una forma di sorveglianza generalizzata incompatibile con l'impianto dell'AI Act e con la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, 

   esprimono 
 PARERE FAVOREVOLE 
    con le seguenti condizioni: 

    1. all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «sorveglianza umana» aggiungere le seguenti: «effettiva, sostanziale e documentata, esercitata da personale adeguatamente formato e dotato del potere di comprendere, verificare criticamente, modificare, interrompere o disattendere l'output del sistema, dandone adeguata motivazione». 

    2. all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
   «2- bis . L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente al personale che abbia completato specifici percorsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico, comprensivi della valutazione dei rischi, dei limiti dei sistemi, dei bias algoritmici e delle modalità di esercizio della supervisione umana previste dal regolamento (UE) 2024/1689.». 

    3. all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari competente». 

    Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sopprimere la previsione che consente l'attivazione del sistema previa mera comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, prevedendo, anche nei casi di urgenza, una procedura autorizzatoria conforme all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, che assicuri l'intervento di un'autorità indipendente. 

    4. all'articolo 8, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 
   «7- bis . I risultati prodotti dai sistemi di identificazione biometrica costituiscono esclusivamente elementi di supporto all'attività investigativa e non possono costituire, da soli, il fondamento esclusivo di provvedimenti limitativi dei diritti della persona, dovendo essere verificati mediante ulteriori elementi probatori.». 

    5. all'articolo 10, comma 2, prevedere che l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a posteriori sia subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria ovvero, nei casi di urgenza, alla convalida entro quarantotto ore, conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1689, limitando la deroga ai soli casi di identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi allo specifico reato. 

    6. all'articolo 10, comma 3, sopprimere la disciplina che consente la raccolta preventiva e generalizzata dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo che il riconoscimento biometrico a posteriori possa operare esclusivamente nell'ambito di specifiche attività investigative relative a determinati fatti di reato e nei confronti di soggetti già individuati quali potenziali autori. Pag. 16 

    7. all'articolo 10, prevedere che nessun provvedimento incidente sui diritti della persona possa essere adottato esclusivamente sulla base dell'esito del sistema di identificazione biometrica, disponendo che il risultato prodotto dal sistema sia obbligatoriamente verificato e confermato da almeno due operatori umani distinti, con registrazione della relativa attività di controllo, in conformità a quanto stabilito al n. 73 del regolamento (UE) 2024/1689. 

    8. agli articoli da 11 a 15, riformulare le disposizioni concernenti le nuove fattispecie penali al fine di assicurarne la piena determinatezza, tassatività e proporzionalità, nonché il coordinamento con il sistema delineato dal regolamento (UE) 2024/1689, evitando duplicazioni del regime sanzionatorio europeo e garantendo adeguata certezza del diritto agli operatori. In particolare all'articolo 13, che inserisce nel codice di rito penale l'articolo 359- ter una grave criticità riguarda la disciplina d'urgenza contemplata dal comma 7, ove si affida la competenza al PM e, «se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria». La disciplina sulle intercettazioni non prevede (e non potrebbe prevedere, data la riserva di giurisdizione di cui all'articolo 15 della Costituzione), neppure per i casi di urgenza, poteri autonomi della polizia giudiziaria. Visto che l'intrusività dello strumento è quanto meno equiparabile, sembra che lo stesso divieto debba imporsi nel caso di specie. 

    9. all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
   «2- bis . L'autorità giudiziaria assicura alle parti l'accesso alla documentazione tecnica, ai registri delle operazioni, ai log di funzionamento e agli ulteriori elementi necessari alla verifica del corretto funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, adottando le misure necessarie alla tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.» 

    10. dopo l'articolo 21, inserire il seguente: 
   Art. 21- bis. – ( Monitoraggio dell'attuazione ) – 1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, contenente dati aggregati relativi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, alle autorizzazioni rilasciate, agli impieghi effettuati, agli incidenti verificatisi, ai casi di disattivazione degli output algoritmici da parte dell'operatore umano e alle misure adottate per garantire il rispetto dei diritti fondamentali. 
    e con la seguente osservazione: 

    ricondurre la disciplina processuale dei sistemi di identificazione biometrica remota nell'ambito del codice di procedura penale, configurandoli come autonomi mezzi di ricerca della prova e prevedendo una disciplina organica che assicuri un coerente coordinamento con gli istituti processuali già vigenti, in considerazione della natura particolarmente invasiva di tali strumenti e delle garanzie richieste dal diritto dell'Unione europea. 
 Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Mauri, Scarpa, Serracchiani 

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 ALLEGATO 3 
 Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418. 
 PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
 DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE 

   Le Commissioni riunite I e II, 

    in sede d'esame, ai fini dell'espressione del parere, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività di polizia, nonché di responsabilità civile e penale derivante dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (Atto del Governo n. 418), 

    premesso che: 

     lo schema di decreto è destinato a disciplinare un settore di particolare rilievo costituzionale, incidendo sull'esercizio di funzioni pubbliche caratterizzate dall'impiego di strumenti altamente invasivi sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai diritti alla libertà personale, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, al diritto di difesa, al principio di uguaglianza e alle libertà di riunione, manifestazione del pensiero e partecipazione democratica; 

     la disciplina nazionale è chiamata a dare attuazione al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che individua specifiche garanzie per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e configura l'impiego dei sistemi di identificazione biometrica remota quale misura eccezionale, subordinata al rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e controllo umano; 

     preme rilevare che i dubbi circa la conformità dello schema in titolo ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione europea, le perplessità in ordine ai rischi conseguenti alle prescrizioni introdotte, in non pochi aspetti non sufficientemente chiare o lacunose, con riferimento all'impatto sul nostro ordinamento e ai presidi inerenti alle libertà costituzionali, sono confortate dall'avviso di esperti e osservatori espresso in sede di audizioni; 

     rilevanti dubbi, circa la conformità dello schema in titolo ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione europea, permangono, in particolare, nella parte in cui demanda a successivi decreti ministeriali la disciplina di elementi essenziali quali le soglie operative dei sistemi, i criteri di affidabilità, le modalità di trattamento automatizzato dei dati biometrici e la definizione delle basi dati di riferimento – in tal modo, aspetti direttamente incidenti sull'esercizio dei diritti fondamentali risultano sottratti alla fonte primaria e al pieno controllo parlamentare, con possibili profili di criticità rispetto ai vincoli di cui all'articolo 76 della Costituzione; 

     non risulta adeguatamente garantito il principio del controllo umano effettivo richiesto dall'AI Act: la previsione di «adeguate forme di revisione umana» non assicura infatti che l'operatore sia posto nelle condizioni di comprendere criticamente il funzionamento del sistema, verificarne gli esiti, discostarsi dall' output algoritmico e motivare la decisione finale, evitando fenomeni di affidamento automatico alle valutazioni generate dall'intelligenza artificiale; Pag. 18 

     parimenti, lo schema in titolo non introduce né prevede un sistema realmente vincolante di formazione e qualificazione del personale autorizzato all'utilizzo dei sistemi di IA, limitandosi a previsioni non idonee a garantire un'effettiva alfabetizzazione tecnologica degli operatori e la piena consapevolezza dei limiti, dei margini di errore e dei possibili bias dei sistemi impiegati; 

     come emerso anche nel corso delle audizioni, il decreto non prevede un inventario nazionale dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalle autorità di pubblica sicurezza, né un sistema organico di monitoraggio delle prestazioni, degli incidenti, dei falsi positivi, delle sospensioni e delle valutazioni di impatto sui diritti fondamentali, determinando un significativo deficit di trasparenza, accountability e controllo parlamentare; 

     particolarmente critiche appaiono le disposizioni concernenti l'identificazione biometrica da remoto, sia in tempo reale sia a posteriori, che rischiano di trasformare strumenti che il diritto europeo configura come eccezionali in modalità ordinarie di attività investigativa e preventiva, mediante formulazioni normative ampie e suscettibili di interpretazioni estensive; 

     destano inoltre preoccupazione le disposizioni che consentono il ricorso ai sistemi biometrici in relazione a generiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nonché la disciplina della procedura d'urgenza, che prevede forme di autorizzazione orale e successive convalide non assistite da adeguate garanzie giurisdizionali, con un livello di tutela inferiore rispetto a quello previsto per altri strumenti investigativi di analoga invasività; 

     non risultano sufficientemente presidiate le libertà costituzionali di riunione, associazione, partecipazione politica e manifestazione del pensiero, poiché manca una disciplina che escluda in modo espresso il ricorso ai sistemi biometrici sulla base della sola partecipazione a manifestazioni, eventi politici, sindacali, religiosi o associativi e che impedisca effetti dissuasivi sull'esercizio delle libertà democratiche; 

     permangono inoltre significative lacune in ordine alla validazione indipendente dei sistemi, alla definizione delle soglie di errore, al monitoraggio dei bias , alla conservazione dei log e alla verifica periodica dell'affidabilità degli algoritmi, elementi essenziali affinché gli strumenti di IA possano essere utilizzati nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; 

     con riguardo alla disciplina della responsabilità civile, pur apprezzandosi l'intento di agevolare l'accesso alle prove, non risultano pienamente garantiti il diritto alla conservazione della documentazione tecnica, dei log e delle configurazioni dei sistemi, né appare sufficientemente chiara la disciplina della presunzione del nesso causale nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'AI Act, con possibili ricadute sull'effettività della tutela giurisdizionale; 

     la clausola di invarianza finanziaria appare difficilmente conciliabile con gli obblighi organizzativi introdotti dal decreto, concernenti formazione specialistica, audit , validazioni indipendenti, registrazione delle operazioni, monitoraggio dei bias e gestione degli incidenti, con il rischio concreto che le garanzie previste rimangano prive di effettiva attuazione; 

     si rileva, altresì, che sarebbe stato opportuno prevedere un sistema organico e permanente di rendicontazione pubblica dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali il compito di raccogliere e coordinare le informazioni provenienti dalle amministrazioni competenti e di predisporre una relazione periodica, almeno semestrale, da pubblicare sul sito istituzionale, sull'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica, comprensiva dei dati relativi ai casi di impiego, alle tipologie di reato interessate, alle percentuali di errore, ai falsi positivi riscontrati e alle valutazioni di impatto sui diritti fondamentali, al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità dei dati unitamente ad una relazione annuale da trasmettere alle Camere, così da consentire al Parlamento di esercitare Pag. 19 in modo pieno ed effettivo le proprie prerogative di indirizzo e controllo in un settore caratterizzato da un'incidenza particolarmente significativa sui diritti e sulle libertà fondamentali della persona – una simile previsione avrebbe garantito un costante monitoraggio, come richiesto dall'Atto europeo, e avrebbe rafforzato i principi di trasparenza, responsabilità e controllo democratico, senza pregiudicare le esigenze di riservatezza connesse alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità; 

     si ritiene, che lo schema in titolo, pur perseguendo il condivisibile obiettivo di disciplinare l'impiego dell'intelligenza artificiale nei settori della sicurezza pubblica e della responsabilità civile e penale, non realizzi un adeguato equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, presenti significative criticità sotto il profilo della qualità della normazione, del rispetto della legge di delega, della trasparenza amministrativa, del controllo democratico e delle garanzie costituzionali poste a presidio della persona, 

   esprimono 
 PARERE CONTRARIO. 
 Alfonso Colucci, D'Orso, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano 

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 ALLEGATO 4 
 Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile. Atto n. 418. 
 PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
 DEL GRUPPO MISTO-+EUROPA 

   Le Commissioni riunite I e II, 

    esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (Atto del Governo n. 418); 

    considerato che: 

     l'intelligenza artificiale può contribuire a rendere le istituzioni più efficienti, trasparenti e accessibili e può essere utilizzata per rafforzare gli strumenti democratici e l'effettività dei diritti; 

     proprio la capacità di tali sistemi di raccogliere, elaborare e correlare una quantità di informazioni senza precedenti impone, tuttavia, garanzie particolarmente rigorose quando essi siano utilizzati dalle autorità titolari di poteri coercitivi; 

     l'innovazione tecnologica non può tradursi in un ampliamento incontrollato dei poteri di sorveglianza dello Stato. Quanto più penetrante è lo strumento impiegato, tanto più forte deve essere il controllo giurisdizionale, democratico e parlamentare sul suo utilizzo; 

     in particolare, l'articolo 8 attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di autorizzare l'identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione e di ricerca di vittime o persone scomparse, mentre per le finalità investigative il medesimo potere è attribuito al giudice per le indagini preliminari; 

     tale doppio binario determina un'inversione della scala delle garanzie, poiché riserva il controllo del giudice alle attività già collegate a un procedimento penale e affida invece al pubblico ministero la sorveglianza biometrica preventiva, per sua natura meno ancorata a elementi individualizzati; 

     il pubblico ministero, pur appartenendo all'ordine giudiziario, dirige le indagini ed esercita l'azione penale e non offre pertanto le medesime garanzie di terzietà proprie del giudice richieste per autorizzare strumenti capaci di incidere in modo così penetrante sui diritti fondamentali; 

     ulteriore criticità deriva dalla procedura d'urgenza, che consente al questore di attivare il sistema previa mera comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, rinviando il controllo a un momento successivo e senza prevedere l'intervento del giudice nella fase più delicata; 

     l'articolo 10, pur qualificando il riconoscimento facciale come effettuato «a posteriori», consente l'acquisizione e la conservazione in tempo reale dei dati biometrici di tutte le persone presenti in determinati luoghi o eventi, rinviando soltanto il confronto con le banche dati; 

     la posteriorità del confronto non modifica la natura sostanziale del trattamento: vengono raccolti indiscriminatamente Pag. 21 i dati biometrici anche di persone non sospettate di alcun reato, sulla base dell'eventualità che un reato possa essere commesso in futuro; 

     una simile infrastruttura rischia di introdurre una forma di sorveglianza biometrica preventiva e generalizzata incompatibile con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati e suscettibile di incidere non soltanto sulla riservatezza, ma anche sulle libertà di riunione, associazione e manifestazione del pensiero; 

     appare pertanto necessario correggere tali disposizioni, affinché l'intelligenza artificiale sia impiegata per rafforzare la democrazia e l'azione pubblica e non per ridurre le garanzie poste a tutela dei cittadini di fronte all'esercizio del potere, 

   esprimono 
 PARERE FAVOREVOLE 
    con le seguenti condizioni: 

    1. all'articolo 8, comma 4, sia attribuito al giudice per le indagini preliminari, anziché al procuratore della Repubblica, il potere di autorizzare l'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale; 

    2. all'articolo 8 sia modificata la disciplina d'urgenza, prevedendo l'intervento tempestivo del giudice ed escludendo che l'attivazione del sistema possa fondarsi sulla sola comunicazione, anche orale, al pubblico ministero; 

    3. all'articolo 10 sia soppressa la disciplina che consente la raccolta preventiva e generalizzata dei dati biometrici delle persone presenti in luoghi o eventi, limitando l'impiego del riconoscimento facciale a posteriori a specifiche attività investigative relative a determinati fatti di reato nel rispetto delle garanzie e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati previsti dal regolamento (UE) 2024/1689. 
 Magi. 

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