# Cosa può fare un cittadino oggi sull'A.G. 418

Aggiornato al 1 agosto 2026. La versione precedente di questo documento indicava come canale principale i 48 componenti delle Commissioni riunite del Senato: quel canale si è chiuso il 30 luglio ed è stato sostituito da quanto segue.

Nota preliminare: **non ci sono firmatari da contattare**. L'A.G. 418 è uno schema di decreto legislativo del Governo, non un disegno di legge di iniziativa parlamentare: nessun parlamentare lo ha firmato. È stato trasmesso alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 24 giugno 2026.

## Dove si decide adesso

**Il Senato ha finito.** Le Commissioni riunite 1ª Affari costituzionali e 2ª Giustizia hanno espresso il **30 luglio 2026** parere favorevole con osservazioni, ventisei giorni prima della scadenza e **senza svolgere alcuna audizione**: le relatrici Domenica Spinelli (FdI) ed Erika Stefani (LSP-PSd'Az) avevano proposto, al posto delle audizioni, la richiesta di contributi scritti. Scrivere oggi ai senatori delle riunite non incide più sul parere.

**La Camera no.** Lì l'atto ha lo stesso numero ed è assegnato alle **Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)**, con termine al 25 agosto 2026 e **esame ancora aperto**: la seduta dell'8 luglio e quella del 29 luglio si sono chiuse con un rinvio, e il 30 luglio la XIV Politiche dell'Unione europea ha rinviato il voto sui profili di compatibilità con il diritto europeo. È il punto in cui oggi il testo è contendibile.

**Poi decide il Governo**, e ha tempo fino al **10 ottobre 2026**. È una seconda finestra, con destinatari diversi: Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Ministero della giustizia, Ministero dell'interno.

### Da dove viene la scadenza del 10 ottobre 2026

La data non è un termine politico né una scelta del Governo: discende da una catena di quattro passaggi, tutti verificabili su Normattiva.

1. Il Parlamento non ha scritto direttamente le regole sull'IA: ha **delegato il Governo** a farlo con la legge 23 settembre 2025, n. 132, il cui articolo 24 conferisce la delega per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
2. La legge è stata **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025**. Come ogni legge priva di una diversa disposizione, è entrata in vigore dopo la *vacatio legis* ordinaria di quindici giorni: **10 ottobre 2025**.
3. L'articolo 24 comma 1 fissa la durata della delega in **«dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»**. Dodici mesi dal 10 ottobre 2025 danno il **10 ottobre 2026**.
4. Oltre quella data la delega **si esaurisce**: il Governo perde il potere di adottare il decreto, e per disciplinare la materia servirebbe una nuova legge. È questo che rende la scadenza rigida, e che spiega la fretta con cui l'intero procedimento è stato condotto.

Una sola cosa potrebbe spostarla, e qui non opera: l'articolo 31 comma 3 della legge 234/2012 — richiamato dallo stesso articolo 24 — proroga la delega di tre mesi se il termine per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega. Il termine per i pareri è il 25 agosto 2026, i trenta giorni prima della scadenza iniziano il 10 settembre: il parere cade prima, quindi **nessuna proroga**. Il 10 ottobre 2026 resta fermo.

**Un vincolo di tempo che non compare da nessuna parte nelle cronache.** Lo stesso art. 31 comma 3 della legge 234/2012, richiamato dall'art. 24 della delega, stabilisce che «decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati **anche in mancanza del parere**». Lo schema è stato trasmesso alle Camere il 24 giugno 2026: quei quaranta giorni scadono **il 3 agosto 2026**. Da quel momento il Governo può adottare il decreto senza attendere il parere della Camera, benché il termine formale dell'assegnazione sia il 25 agosto. La finestra utile è quindi molto più stretta di quanto il calendario parlamentare lasci intendere, e questo spiega anche la fretta con cui il Senato ha chiuso il 30 luglio.

## Il canale più efficace: le Commissioni riunite I e II della Camera

Elenco dei 69 componenti con commissione, ruolo, gruppo, circoscrizione di elezione e link alla scheda in `destinatari-camera-ag418.csv`.

Priorità:

1. **I due relatori**, che scrivono materialmente il parere: **Paolo Emilio Russo** (FI-PPE) per la I Affari costituzionali e **Ciro Maschio** (FdI) per la II Giustizia, che ne è anche presidente.
2. **La XIV Politiche dell'Unione europea**, che ha rinviato il voto e sta valutando proprio la compatibilità con l'AI Act: è la sede dove un rilievo tecnico pesa di più.
3. **I deputati eletti nella propria circoscrizione** che siedono nelle due commissioni: la colonna `circoscrizione` serve a questo. Una lettera da un elettore del proprio territorio pesa più di una circolare.

**Un avvertimento pratico: la Camera non pubblica le e-mail dei deputati**, né nei dati aperti né nella scheda personale — a differenza del Senato, che pubblica `nome.cognome@senato.it`. Restano tre vie: la memoria scritta ai segretariati delle commissioni, i recapiti che i singoli deputati pubblicano sui propri siti e profili, e il contatto attraverso i gruppi parlamentari.

## Il canale che alla Camera funziona: la memoria scritta

Alla Camera, sull'A.G. 418, **le audizioni informali si sono svolte** il 22 luglio davanti alle riunite I e II, e la fase conoscitiva è ormai chiusa. Ma i documenti depositati **vengono pubblicati nella scheda dell'atto**, fra i «documenti acquisiti»: diventano citabili da chiunque, giornalisti compresi. Una memoria scritta indirizzata ai segretariati delle commissioni entra agli atti senza dipendere da uno spazio in calendario.

Sono già pubbliche otto memorie: Rete per i Diritti Umani Digitali (alle riunite e alla XIV), Unione Camere Penali Italiane, prof. Mitja Gialuz, avv. Francesco Paolo Micozzi, dott.ssa Federica Paolucci, Guardia di finanza e META. **Vanno lette prima di scrivere**: coprono già in profondità la raccolta biometrica generalizzata e la questione di chi autorizza, e sapere cosa *non* contengono è il modo più rapido per capire dove un contributo aggiunge qualcosa.

## Cosa è già stato chiesto, e cosa nessuno ha chiesto

Il **Garante per la protezione dei dati personali**, con il parere n. 531 del 14 luglio 2026 (doc. web 10275606 — da non confondere con il n. 532, che riguarda l'atto gemello A.G. 421), ha dato parere favorevole con sette condizioni. La più importante riguarda l'art. 10 comma 3: il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a determinati luoghi o eventi «non appare coerente con l'articolo 26, par. 10, del regolamento IA», e l'elaborazione deve avvenire «esclusivamente ex post sulle tracce registrate a fronte di specifiche esigenze operative». Il Garante segnala anche che il riferimento ampio a «luoghi o eventi rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica» può includere contesti eterogenei — stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, aree urbane — «con il rischio di legittimare una raccolta massiva e preventiva di dati biometrici».

Il **parere del Senato** ha recepito sette delle condizioni del Garante, ma sull'art. 10 ha lasciato una sola osservazione, e attenuata: chiedere al Governo di «chiarire l'autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di intelligenza artificiale». Della raccolta biometrica del comma 3 non dice nulla. E sull'art. 10 comma 12 va in direzione opposta, chiedendo di precisare che fra i proprietari dei luoghi rientrano anche «gli enti locali titolari di piattaforme di videosorveglianza».

**Restano completamente scoperti cinque punti.** Sono quelli su cui un contributo alla Camera aggiunge davvero qualcosa:

- **l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento facciale a posteriori** (art. 10 comma 2), oggi rimesso alla sola responsabilità dell'ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, mentre l'art. 26 par. 10 dell'AI Act prevede un'autorizzazione ex ante o entro 48 ore;
- **un tetto massimo cumulativo alle proroghe** dell'art. 8 comma 5, oggi rinnovabili di quindici giorni in quindici giorni senza limite;
- **l'informazione alla persona sottoposta a identificazione biometrica** una volta cessate le esigenze di segretezza: l'art. 8 comma 9 la esclude del tutto, e senza conoscenza non esiste alcun rimedio. Non l'ha chiesta il Garante, non l'ha chiesta nessuna delle otto memorie, non c'è nel parere del Senato;
- **la trasparenza verso i cittadini**: elenco pubblico degli impianti attivi e dei luoghi ed eventi autorizzati, e pubblicazione in formato aperto e rielaborabile dei dati sull'uso — autorizzazioni richieste e concesse, urgenze non convalidate, corrispondenze prodotte e corrispondenze errate, dati cancellati;
- **il controllo su chi usa il sistema dall'interno**: motivazione registrata a ogni interrogazione, verifica periodica indipendente dei log — che il decreto conserva per cinque anni senza dire chi li guardi — con esito pubblicato in forma aggregata.

## Gli strumenti formali, che lasciano traccia agli atti

**Memoria scritta alle Commissioni riunite I e II della Camera**, come descritto sopra. È oggi l'azione con il miglior rapporto fra sforzo ed effetto.

**Petizione alle Camere (art. 50 della Costituzione).** Diritto di ogni cittadino di rivolgersi alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Viene numerata, annunciata e assegnata alla commissione competente: diventa un atto pubblico e citabile, a differenza di una e-mail. Su un atto in scadenza i tempi sono stretti, ma la traccia resta.

**Accesso civico generalizzato (FOIA, d.lgs. 33/2013 art. 5 comma 2) al Ministero dell'interno.** È probabilmente l'azione individuale più utile e meno praticata, e non dipende dal calendario parlamentare. Si aggancia all'**art. 21** dello schema, che dà un anno per conformare i sistemi «già in uso» o «oggetto di rapporti contrattuali». Domande possibili: quali sistemi di intelligenza artificiale e di riconoscimento biometrico sono attualmente in uso o in sperimentazione presso le Forze di polizia; quali contratti sono in essere e con quali fornitori; quali valutazioni d'impatto sono state effettuate. Da inviare via PEC.

**Richiesta della documentazione del procedimento**: relazione illustrativa, analisi tecnico-normativa e AIR sono già pubbliche sul sito della Camera (elencate in `url.md`), così come il parere del Garante.

**Segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.** Il parere è reso, ma l'Autorità mantiene poteri di vigilanza sull'attuazione e sarà sentita sui decreti ministeriali attuativi previsti dagli articoli 9 comma 5 e 10 comma 11 — che sono la sede in cui verranno fissati parametri decisivi come le soglie operative e le modalità di costituzione della base dati.

**Petizione al Parlamento europeo (art. 227 TFUE).** Gratuita, in italiano, aperta a qualunque residente nell'Unione, su materia di competenza UE: qui si tratta dell'attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/1689.

**Segnalazione alla Commissione europea** sulla conformità dell'attuazione all'AI Act, tramite i canali dell'AI Office o il modulo per le denunce di violazione del diritto dell'Unione. Il 30 luglio un portavoce della Commissione ha dichiarato di non avere ancora tutti gli elementi sul caso italiano.

## Agire insieme, non da soli

Sui temi di sorveglianza biometrica opera in Italia la **Rete per i Diritti Umani Digitali**, che riunisce The Good Lobby, Privacy Network, Hermes Center, StraLi, Period Think Tank, Amnesty International Italia, Sloweb, Italiani Senza Cittadinanza, Antigone e Comunicazione pubblica. Non va avvisata dell'atto: **è già dentro il procedimento**, con memoria depositata alle riunite e alla XIV della Camera, e chiede il parere contrario sull'art. 10 con soppressione integrale. Ha senso semmai raccordarsi su ciò che nella loro memoria non c'è.

Fra i critici del provvedimento ci sono anche **Unione Camere Penali Italiane** — che ha depositato memoria sul problema della *black box* e sui diritti della difesa — **Fondazione Luigi Einaudi** e **Libertà Eguale**. Una richiesta che arriva anche da lì non si liquida come obiezione di parte.

## Cosa evitare

- **L'invio massivo a tutti i parlamentari**: produce rumore, non incidenza, e spesso finisce nei filtri antispam.
- **Il testo generico copiato e incollato**: sulle caselle istituzionali le lettere identiche in massa vengono trattate come una sola.
- **Scrivere al Senato come se dovesse ancora decidere**: ha votato il 30 luglio, e citare il termine del 25 agosto rivela che non si è seguito il procedimento.
- **Citare il parere del Garante sbagliato**: quello sull'A.G. 418 è il n. 531 (doc. web 10275606); il n. 532 riguarda l'A.G. 421.
- **Ripetere una frase sentita in Commissione europea**: «il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è vietato dall'AI Act» è impreciso — il regolamento vieta l'identificazione biometrica remota *in tempo reale* a fini di contrasto, con eccezioni tassative che sono esattamente quelle su cui l'art. 8 si innesta.
- **La contestazione basata solo sui titoli di giornale**: diverse ricostruzioni presentano i «sette giorni» come termine generale di conservazione, quando l'art. 10 comma 6 li riferisce alla sola base di confronto biometrico, i log durano cinque anni e il comma 8 fa salvi i termini del DPR 15/2018. Citare l'articolo giusto rende la lettera credibile.

## Il calendario

| Data | Evento |
|---|---|
| 24 giugno 2026 | trasmissione dello schema alle Camere |
| 26 giugno 2026 | assegnazione alle commissioni di Camera e Senato |
| 8 luglio 2026 | Camera, riunite I e II: avvio dell'esame, relatori Russo e Maschio |
| 14 luglio 2026 | parere del Garante privacy n. 531, favorevole con sette condizioni |
| 22 luglio 2026 | Camera: audizioni informali, otto memorie depositate |
| 29 luglio 2026 | Camera, riunite I e II: seguito dell'esame e rinvio |
| **30 luglio 2026** | **Senato, riunite 1ª e 2ª: parere favorevole con osservazioni** |
| 30 luglio 2026 | Camera, XIV Politiche UE: rinvio del voto sui profili europei |
| **3 agosto 2026** | **quaranta giorni dalla trasmissione: da qui il Governo può emanare il decreto anche senza il parere** (art. 31 c. 3 legge 234/2012) |
| 25 agosto 2026 | termine formale per il parere delle Commissioni della Camera |
| entro il 10 ottobre 2026 | scadenza della delega: adozione definitiva da parte del Consiglio dei ministri |
| entro un anno dall'entrata in vigore | termine dell'art. 21 per conformare i sistemi già in uso |
