Il Parlamento sta esaminando le regole che portano il riconoscimento facciale nelle mani delle forze di polizia. Fino al 25 agosto 2026 il testo può ancora cambiare, e chi lo scrive ha un indirizzo.
Non è un decreto-legge già in vigore: è uno schema che il Governo sottopone al parere del Parlamento. Il parere non vincola, ma è l'unica finestra in cui il testo può ancora essere corretto.
Lo schema arriva al Senato come Atto del Governo n. 418, presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Testo trasmesso.
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 2ª Giustizia, che votano il parere. Politiche UE, Bilancio e Ambiente danno solo osservazioni.
Diverse cronache indicano la Commissione politiche europee: è quella che manda osservazioni, non quella che esprime il parere. Commissioni del Senato.
Il Servizio Studi pubblica il Dossier n. 728: novanta pagine di commento articolo per articolo. È la fonte di tutto ciò che leggi qui.
Il Garante per la protezione dei dati personali dà parere favorevole ma condizionato, chiedendo garanzie più forti su dati biometrici, banche dati e sorveglianza umana.
Termine per il parere delle Commissioni riunite. Poi il Governo adotta il decreto definitivo, e può discostarsi dal parere motivando.
Questo decreto è anche la «disciplina legislativa della materia» che l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 139/2021 attendeva per far cessare la sospensione del riconoscimento facciale in luoghi pubblici, oggi prorogata al 31 dicembre 2027. Con la sua entrata in vigore, quella sospensione finisce.
II
Chi entra, viene acquisito
L'articolo 10 comma 2 dice che il riconoscimento si attiva solo dopo un reato. Il comma 3 dice cosa accade prima, a tutti quelli che passano dal tornello.
Immagina l'ingresso di uno stadio. Ogni riquadro è una persona che entra.
0 volti acquisiti e archiviati0 persone indiziate di un reato
Il dato biometrico di ciascuno viene memorizzato nella base di confronto insieme al nome letto dal biglietto e al posto assegnato. Poi, se accade un reato, si cerca. Il Garante privacy ha ritenuto questa raccolta automatizzata e generalizzata non compatibile con l'AI Act, che ammette il riconoscimento facciale solo ex post e nell'ambito di ricerche mirate.
III
Tutto in una tavola
Se hai due minuti e non venti, questa sintesi visiva copre i punti critici, i tempi di conservazione e le tre richieste di modifica.
Sintesi visiva generata con NotebookLM a partire dal Dossier del Servizio Studi n. 728. I riferimenti agli articoli sono verificabili nelle sezioni che seguono.
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IV
Tre punti, tre proposte
Ogni citazione rimanda al passaggio del dossier parlamentare o alla norma europea che la sostiene. Nessuna affermazione chiede di essere creduta sulla parola.
Articolo 10, comma 3
La raccolta riguarda tutti
«implica il trattamento automatizzato dei dati biometrici rilevati dalle immagini del volto delle persone che accedono a tali luoghi o eventi, con memorizzazione locale nella base di dati di riferimento per il confronto biometrico a posteriori, unitamente ai corrispondenti dati anagrafici e, in caso di posto assegnato, il relativo identificativo, ottenuti mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso»
Dossier del Servizio Studi n. 728, scheda dell'articolo 10 · PDF
I dati restano sette giorni nella base di confronto; i registri di accesso, cinque anni. Ma il punto non è la durata: è che l'archivio nasce prima che esista un sospetto, e nasce nominativo.
Cosa chiedereEliminare la costituzione preventiva della base biometrica: il confronto avvenga fra le tracce video del reato e le banche dati di polizia già esistenti e disciplinate. In subordine, vietare l'associazione fra dato biometrico e identità anagrafica del titolo di accesso.
Lo stesso decreto costruisce tre regimi per la stessa tecnologia. La scala delle garanzie è rovesciata rispetto alla diffusione attesa.
Riconoscimento facciale a posterioriufficiale di polizia
Identificazione in tempo reale, prevenzionepubblico ministero
Identificazione in tempo reale, indagini (nuovo art. 359-ter c.p.p.)giudice
«qualora l'accesso ai dati personali da parte delle autorità nazionali competenti comporti il rischio di un'ingerenza grave […] è essenziale che tale accesso sia subordinato a un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente»
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-548/21, richiamata dal dossier parlamentare
C'è di più. L'articolo 26, paragrafo 10, dell'AI Act — richiamato dallo stesso articolo 10 comma 2 — impone per l'identificazione biometrica «a posteriori» un'autorizzazione «ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore, a un'autorità giudiziaria o amministrativa, la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale». L'eccezione riguarda la sola «identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili». Lo schema si colloca dentro quell'eccezione, ma non dice cosa accada quando l'attività la eccede e diventa ricerca mirata.
Cosa chiedereConvalida dell'autorità giudiziaria anche per l'attivazione a posteriori — quanto meno oltre l'identificazione iniziale — entro le 48 ore fissate dal regolamento e a pena di inutilizzabilità. E per l'articolo 8, allineamento al modello del nuovo articolo 359-ter: dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. Il precedente è già dentro questo decreto: si tratta di renderlo coerente.
Articolo 8, comma 9
Chi è stato identificato non lo saprà
Il comma richiama il regime delle intercettazioni preventive (art. 226, comma 5, disp. att. c.p.p.): divieto di menzionare l'attività negli atti, di deposizione, di divulgazione. Nel testo non compare alcun obbligo di informare la persona identificata, in nessun momento e a nessuna condizione.
Senza conoscenza non è possibile alcun rimedio: né il reclamo al Garante, né la tutela davanti a un giudice. La direttiva (UE) 2016/680, recepita dal d.lgs. 51/2018, consente di differire o limitare l'informazione all'interessato, non di escluderla per sempre: l'articolo 54 della stessa direttiva la vuole fornita non appena non rischi più di compromettere l'indagine, perché è il presupposto del diritto a un ricorso effettivo.
Cosa chiedereNotifica differita alla persona interessata una volta cessate le esigenze di segretezza, con termine massimo di legge. E una relazione annuale al Parlamento con i numeri: autorizzazioni richieste e concesse, urgenze non convalidate, corrispondenze prodotte, corrispondenze errate, dati cancellati.
V
Cosa puoi fare
In questa fase decidono 48 persone. Scrivere a tutto il Parlamento non serve; scrivere a chi vota il parere sì.
Scrivi ai tuoi eletti
Un messaggio da un elettore del proprio territorio pesa più di una circolare. Qui sotto trovi i 48 componenti, filtrabili per regione di elezione.
L'articolo 21 concede un anno per conformare i sistemi «già in uso» o sotto contratto. Quali sono, con chi, con quali valutazioni d'impatto? È una richiesta di accesso civico al Ministero dell'interno. Per gli elenchi e i numeri, che ha senso siano pubblici per tutti, si può poi chiederne il riutilizzo.
Una raccomandazione pratica: non inviare lo stesso testo identico a tutti e quarantotto. Le e-mail uguali in massa vengono conteggiate come una sola. Scegli due o tre destinatari e cambia almeno la prima riga.
VI
Il testo da inviare
Copialo, sostituisci le parti fra parentesi quadre, incollalo nella tua e-mail.
Poi scegli un destinatario qui sotto.
VII
I quarantotto
Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 2ª Giustizia. Indirizzi istituzionali presi dalle schede pubblicate sul sito del Senato, verificati il 30 luglio 2026.