Versione breve per e-mail — A.G. 418

Da non inviare così com’è. Il destinatario è il Senato, che ha votato il parere il 30 luglio 2026, e l’oggetto richiama il termine del 25 agosto. Il testo va reindirizzato alle Commissioni riunite I e II della Camera, dove l’esame è aperto, tenendo conto che alla Camera le e-mail dei deputati non sono pubblicate. Verificato il 1 agosto 2026.

Da usare come corpo del messaggio. Il documento lungo (richiesta-commissioni-ag418.md) si offre come approfondimento a chi risponde, non si allega al primo invio.

Consigli d’uso: un destinatario per volta, mai in copia conoscenza collettiva. Oggetto specifico. Se sei elettore nella regione del destinatario, dillo nella prima riga: è l’informazione che fa aprire il messaggio.


Oggetto: A.G. 418 — tre osservazioni prima del parere del 25 agosto

Gentile Senatrice / Gentile Senatore,

le scrivo come [cittadino elettore in …, / rappresentante di …] in vista del parere che le Commissioni riunite 1ª e 2ª devono esprimere entro il 25 agosto sull’Atto del Governo n. 418, in materia di intelligenza artificiale per l’attività di polizia.

L’impianto del provvedimento colma un vuoto normativo ed è opportuno. Tre punti però mi preoccupano, e su ciascuno esiste una soluzione praticabile:

  1. Articolo 10, comma 3 — all’ingresso di luoghi ed eventi il testo prevede il trattamento automatizzato dei dati biometrici del volto di tutte le persone che accedono, associato ai dati anagrafici del titolo di accesso. L’attivazione del riconoscimento è correttamente successiva al reato, ma la raccolta è preventiva e generalizzata. Il Garante privacy, il 14 luglio, l’ha ritenuta non compatibile con l’AI Act. Proposta: eliminare la costituzione preventiva di questa base biometrica, o almeno vietare l’associazione fra volto e identità anagrafica del biglietto.

  2. Articolo 10, comma 2 — il riconoscimento facciale a posteriori non richiede alcun intervento dell’autorità giudiziaria, mentre l’uso in tempo reale è autorizzato dal PM (art. 8) o dal GIP (nuovo art. 359-ter c.p.p.). L’uso più diffuso è quello meno controllato. La Corte di giustizia UE (C-548/21, 4 ottobre 2024) chiede un controllo preventivo di un giudice o di un organo indipendente, e l’art. 26 par. 10 dell’AI Act — richiamato dallo stesso art. 10 comma 2 — impone per l’identificazione biometrica a posteriori un’autorizzazione «ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore» di un’autorità giudiziaria o amministrativa, salvo il caso della sola identificazione iniziale. Proposta: convalida dell’autorità giudiziaria anche per l’uso a posteriori entro quel termine di 48 ore, e per l’art. 8 allineamento al modello del 359-ter. Il precedente è già dentro lo stesso decreto.

  3. Articolo 8, comma 9 — il richiamo all’art. 226 c. 5 disp. att. c.p.p. esclude ogni informazione alla persona sottoposta a identificazione biometrica. Senza conoscenza non è possibile alcun rimedio. L’art. 13 della direttiva (UE) 2016/680 consente di limitare o differire l’informazione all’interessato, non di escluderla: l’art. 54 della stessa direttiva la vuole fornita non appena non comprometta più l’indagine, perché è il presupposto del ricorso effettivo. Proposta: notifica differita a segretezza cessata, e relazione annuale al Parlamento con i numeri aggregati sull’uso dei sistemi — autorizzazioni, urgenze non convalidate, corrispondenze prodotte ed errate.

Ho preparato una nota più estesa con le formulazioni puntuali: sarò lieto di inviargliela, o di fornire ogni chiarimento, se lo riterrà utile.

La ringrazio per l’attenzione e per il lavoro delle Commissioni su una materia tanto delicata.

Cordiali saluti, [Nome Cognome] [recapito]