# Versione breve per e-mail — A.G. 418

> **Da non inviare così com'è.** Il destinatario è il Senato, che ha votato il parere il **30 luglio 2026**, e l'oggetto richiama il termine del 25 agosto. Il testo va reindirizzato alle Commissioni riunite I e II della Camera, dove l'esame è aperto, tenendo conto che alla Camera **le e-mail dei deputati non sono pubblicate**. Verificato il 1 agosto 2026.

Da usare come corpo del messaggio. Il documento lungo (`richiesta-commissioni-ag418.md`) si offre come approfondimento a chi risponde, non si allega al primo invio.

Consigli d'uso: un destinatario per volta, mai in copia conoscenza collettiva. Oggetto specifico. Se sei elettore nella regione del destinatario, dillo nella prima riga: è l'informazione che fa aprire il messaggio.

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**Oggetto: A.G. 418 — tre osservazioni prima del parere del 25 agosto**

Gentile Senatrice / Gentile Senatore,

le scrivo come [cittadino elettore in ..., / rappresentante di ...] in vista del parere che le Commissioni riunite 1ª e 2ª devono esprimere entro il 25 agosto sull'Atto del Governo n. 418, in materia di intelligenza artificiale per l'attività di polizia.

L'impianto del provvedimento colma un vuoto normativo ed è opportuno. Tre punti però mi preoccupano, e su ciascuno esiste una soluzione praticabile:

1. **Articolo 10, comma 3** — all'ingresso di luoghi ed eventi il testo prevede il trattamento automatizzato dei dati biometrici del volto di *tutte* le persone che accedono, associato ai dati anagrafici del titolo di accesso. L'attivazione del riconoscimento è correttamente successiva al reato, ma la raccolta è preventiva e generalizzata. Il Garante privacy, il 14 luglio, l'ha ritenuta non compatibile con l'AI Act. *Proposta:* eliminare la costituzione preventiva di questa base biometrica, o almeno vietare l'associazione fra volto e identità anagrafica del biglietto.

2. **Articolo 10, comma 2** — il riconoscimento facciale a posteriori non richiede alcun intervento dell'autorità giudiziaria, mentre l'uso in tempo reale è autorizzato dal PM (art. 8) o dal GIP (nuovo art. 359-ter c.p.p.). L'uso più diffuso è quello meno controllato. La Corte di giustizia UE (C-548/21, 4 ottobre 2024) chiede un controllo preventivo di un giudice o di un organo indipendente, e l'art. 26 par. 10 dell'AI Act — richiamato dallo stesso art. 10 comma 2 — impone per l'identificazione biometrica a posteriori un'autorizzazione «ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore» di un'autorità giudiziaria o amministrativa, salvo il caso della sola identificazione iniziale. *Proposta:* convalida dell'autorità giudiziaria anche per l'uso a posteriori entro quel termine di 48 ore, e per l'art. 8 allineamento al modello del 359-ter. Il precedente è già dentro lo stesso decreto.

3. **Articolo 8, comma 9** — il richiamo all'art. 226 c. 5 disp. att. c.p.p. esclude ogni informazione alla persona sottoposta a identificazione biometrica. Senza conoscenza non è possibile alcun rimedio. L'art. 13 della direttiva (UE) 2016/680 consente di limitare o differire l'informazione all'interessato, non di escluderla: l'art. 54 della stessa direttiva la vuole fornita non appena non comprometta più l'indagine, perché è il presupposto del ricorso effettivo. *Proposta:* notifica differita a segretezza cessata, e relazione annuale al Parlamento con i numeri aggregati sull'uso dei sistemi — autorizzazioni, urgenze non convalidate, corrispondenze prodotte ed errate.

Ho preparato una nota più estesa con le formulazioni puntuali: sarò lieto di inviargliela, o di fornire ogni chiarimento, se lo riterrà utile.

La ringrazio per l'attenzione e per il lavoro delle Commissioni su una materia tanto delicata.

Cordiali saluti,
[Nome Cognome]
[recapito]
