Atto del Governo n. 418 — IA e riconoscimento facciale per le forze di polizia

Analisi del 30 luglio 2026, a partire dalla notizia ANSA del 29 luglio 2026 («Sprint in commissione Senato sul riconoscimento facciale, ira delle opposizioni»).

Aggiornamento del 1 agosto 2026 — quattro cose scritte qui sotto non sono più vere

Il documento resta com’era, perché racconta lo stato dell’istruttoria al 30 luglio. Ma nel frattempo è emerso ciò che segue, e va letto prima del resto.

Il Senato ha già votato. Le Commissioni riunite 1ª e 2ª hanno concluso l’esame il 30 luglio 2026 con parere favorevole con osservazioni, ventisei giorni prima della scadenza e senza svolgere alcuna audizione. Cade quindi la frase «il termine non scade a giorni: corre fino al 25 agosto 2026»: il termine non è scaduto, l’esame si è chiuso prima.

Le sedute c’erano, non erano tracciate. Al 30 luglio il LOD del Senato si fermava al 28 e la scheda dell’atto non elencava sedute, da cui la conclusione «l’esame non è ancora tracciato». Le riunite avevano invece esaminato l’atto il 7, il 21 (due sedute), il 28, il 29 e il 30 luglio. Il dato mancava, il fatto no. Dal 1 agosto le sedute risultano regolarmente nel LOD.

Il relatore era ricavabile, ma non dai dati aperti. Relatrici per le riunite del Senato: Domenica Spinelli (FdI) per la 1ª ed Erika Stefani (LSP-PSd’Az) per la 2ª. Alla Camera: Paolo Emilio Russo (FI-PPE) per la I e Ciro Maschio (FdI) per la II, che ne è anche presidente. Si leggono dai resoconti, non dal LOD.

Il parere del Garante citato più avanti è il documento sbagliato. Il provvedimento sull’A.G. 418 è il n. 531 del 14 luglio 2026 (doc. web 10275606), «Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo»; il n. 532 (doc. web 10275626) riguarda l’atto gemello A.G. 421. La sostanza di quanto scritto qui è confermata dal testo giusto — sull’art. 10 comma 3 il Garante afferma che il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono «non appare coerente con l’articolo 26, par. 10, del regolamento IA» — ma la citazione va ancorata al numero corretto.

Infine: l’analisi guarda solo al Senato. Alla Camera l’atto ha lo stesso numero, è assegnato alle Commissioni riunite I e II con termine al 25 agosto, l’esame è iniziato l’8 luglio ed è tuttora aperto, e il 22 luglio si sono svolte audizioni con otto memorie depositate e pubbliche. È lì che oggi si decide.

Convenzione usata in tutto il documento: Dato = restituito da un comando della CLI italianparliament o letto in una fonte ufficiale citata; Sintesi = valutazione o deduzione di chi scrive, non un campo dei dati.

L’atto

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 418 — «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile».

Campo Valore
URI LOD http://dati.senato.it/documento/54072
Scheda https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/54072.htm
Testo trasmesso (PDF) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1511533.pdf
Presentato da Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Meloni-I)
Data presentazione 24 giugno 2026
Annuncio in Aula seduta n. 433 del 30 giugno 2026
Stato assegnato
Base normativa art. 24 legge 23 settembre 2025, n. 132 (legge italiana sull’IA); art. 139-bis Reg. Senato
Struttura 22 articoli, 3 titoli

Comando: italianparliament documents list --legislature 19 --type 'Atto del Governo' --limit 200

Atto gemello dello stesso pacchetto attuativo, da non confondere: A.G. n. 421, presentato il 3 luglio 2026, «in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione» (http://dati.senato.it/documento/54153, stato da assegnare).

Chi esprime il parere

Dato (fonte: scheda senato.it; questa informazione non è presente nel LOD). Assegnazioni del 26 giugno 2026:

Organo Sede Ruolo
Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali + 2ª Giustizia consultiva esprimono il parere — termine 25 agosto 2026
4ª Politiche dell’Unione europea osservazioni solo osservazioni
5ª Bilancio osservazioni solo osservazioni
8ª Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica osservazioni solo osservazioni

Rettifica alla notizia ANSA: la «Commissione politiche europee» non vota il parere; manda osservazioni alle riunite 1ª-2ª. E il termine non scade a giorni: corre fino al 25 agosto 2026.

Vertici degli organi che votano il parere (Dato, committee-members + senator-group-members, composizione al 30 luglio 2026, dettaglio in commissioni-1a-2a-membri.csv):

Sintesi: in seduta congiunta sono 48 componenti, 28 di maggioranza e 20 di opposizione. Sui numeri l’esito non è in discussione; il terreno di scontro sono il contenuto del parere e i tempi.

Non ricavabile dai dati: il relatore designato per l’A.G. 418. Gli Atti del Governo non espongono relatori nel LOD e la sezione «Trattazione» della scheda è ancora vuota. Va letto dal Bollettino delle Giunte e Commissioni.

Sintesi giuridica: trattandosi di parere parlamentare su schema di decreto legislativo, il voto delle riunite non vincola il Governo, che può discostarsene motivando.

Lo «sprint» in commissione: cosa dicono e cosa non dicono i dati

Precedenti parlamentari sul tema

Nessun atto di sindacato ispettivo del 2026 contiene «facciale». Le opposizioni si erano già mosse, ma prima di questo schema (dettaglio in aic-senato-facciale.csv e aic-camera-facciale.csv):

Tema contiguo e recente: ODG in commissione 0/01939/006/0102 di Peppe De Cristofaro (AVS) del 7 luglio 2026, su dati biometrici e immagini facciali nel nuovo Eurodac (DL 100/2026).

Sintesi: l’«ira delle opposizioni» raccontata dalle agenzie non ha ancora lasciato traccia in un atto parlamentare.

I punti critici tipici di norme di questo tipo — Sintesi

  1. Chi autorizza: giudice terzo, pubblico ministero o autorità di polizia. La CGUE (C-548/21 Landeck, 4 ottobre 2024, citata dal dossier) chiede «un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente», salvi i casi di urgenza comprovata.
  2. Sorveglianza indiscriminata vs sospetto individuale: se il sistema processa i volti di tutti i presenti per trovarne uno, il trattamento riguarda migliaia di innocenti.
  3. Qualità e provenienza della banca dati di confronto: da dove vengono i volti, e se e quando si cancellano.
  4. Falsi positivi e bias: l’errore biometrico non è distribuito in modo neutro tra i gruppi di popolazione.
  5. Function creep: strumenti nati per il terrorismo che scivolano verso reati comuni e ordine pubblico.
  6. Effetto dissuasivo su libertà di riunione e manifestazione.
  7. Opacità e assenza di rimedio: chi non sa di essere stato sorvegliato non può ricorrere.
  8. Supervisione umana effettiva contro il timbro formale a valle della decisione automatica.
  9. Tracciabilità e auditabilità: log immodificabili e verifiche indipendenti.
  10. Regime transitorio: che ne è dei sistemi già in uso.

Dove il rischio è concreto in questo testo — Dato (Dossier 728, articolo per articolo)

L’art. 10 chiude la moratoria italiana sul riconoscimento facciale

Il DL 139/2021, art. 9 comma 9, sospende installazione e uso di videosorveglianza con riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico «fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia», termine prorogato da ultimo al 31 dicembre 2027 (art. 2 comma 6-quater DL 200/2025). Questo decreto è quella disciplina.

Sintesi: è il fatto strutturalmente più rilevante del provvedimento e nessuna delle cronache lo mette in prima riga.

L’autorizzazione preventiva la dà il pubblico ministero, non un giudice

Per gli usi in tempo reale a fini di prevenzione (art. 8 comma 4) la richiesta parte da questore, comandante provinciale dell’Arma o della Guardia di finanza, o responsabili dei Servizi centrali (art. 12 DL 152/1991), ed è rivolta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Solo per l’uso in sede di indagine (nuovo art. 359-ter c.p.p., introdotto dall’art. 13) l’autorizzazione è del GIP su richiesta del PM.

Il dossier accosta all’impianto la sentenza Landeck e, sull’art. 13, invita a «approfondire il profilo relativo alla competenza nell’autorizzazione all’impiego di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale».

Sintesi: il PM è magistrato ma è parte, non giudice terzo. È il punto di attacco giuridico più solido.

Fino a 48 ore di sorveglianza biometrica senza autorizzazione

Art. 8 commi 6-7: in urgenza l’uso parte su disposizione del questore o dei comandanti indicati, previa comunicazione anche orale al PM; la richiesta è trasmessa entro 24 ore dall’inizio delle operazioni e il PM provvede nelle 24 ore successive. Il comma 8 prevede interruzione, cancellazione dei dati e inutilizzabilità dei risultati in caso di violazione, ma la finestra di esposizione resta.

Durata prorogabile senza tetto complessivo

Art. 8 comma 5: l’autorizzazione riguarda uno specifico evento o «il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quindici giorni, prorogabili dal pubblico ministero con decreto motivato per ulteriori periodi di quindici giorni». Nel testo non compare un limite massimo cumulativo.

La banca dati di confronto può crescere in modo incrementale

Art. 8 comma 3 e art. 13 comma 3: gli archivi di riferimento sono derivabili da banche dati già in uso alle Forze di polizia o ad esse accessibili, «ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente». È vietato l’uso di banche dati alimentate con scraping non mirato o costituite in violazione della disciplina sui dati personali: è la clausola anti-Clearview, ed è esplicita.

Manca invece un termine certo di cancellazione: il Garante ha chiesto requisiti di qualità e sicurezza con «cancellazione certa dei dati» per impedire l’espansione progressiva del dataset di confronto.

I «sette giorni» coprono meno di quanto sembri

Art. 10 comma 6: i dati sono conservati nella base di dati di riferimento per il confronto biometrico a posteriori per sette giorni dalla raccolta e cancellati automaticamente alla scadenza. Art. 10 comma 7: i file di log non modificabili sono conservati cinque anni dall’accesso e dall’operazione, accessibili per verifica di liceità, controllo interno e procedimento penale. Art. 10 comma 8: restano fermi i termini di conservazione per finalità di polizia dell’art. 10 del DPR 15/2018.

Sintesi: «dati cancellati in una settimana» è una semplificazione giornalistica; il perimetro reale è più largo.

Il Garante interviene dopo, e con il filtro dell’autorità giudiziaria

Art. 9 comma 4: la notifica al Garante per la protezione dei dati personali è successiva all’utilizzo (in attuazione dell’art. 5 §4 del regolamento IA) ed è subordinata al nulla osta preventivo dell’autorità giudiziaria competente, che può differirla per specifiche esigenze di segretezza.

L’interessato non lo saprà mai

Art. 8 comma 9: si applica l’art. 226 comma 5 delle disp. att. c.p.p., regime delle intercettazioni preventive — risultati inutilizzabili nel procedimento penale salvi i fini investigativi, divieto di menzionare tali attività negli atti di indagine e di farne oggetto di deposizione o divulgazione. Nel testo non è prevista alcuna notifica ex post alle persone sorvegliate.

Sintesi: senza conoscenza non c’è ricorso. È il punto cieco più serio sul piano dei diritti individuali.

Categorizzazione biometrica: si usa l’eccezione, il confine è la finalità dichiarata

L’art. 5 §1 lett. g) dell’AI Act vieta la categorizzazione biometrica che inferisce razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, ma esclude dal divieto etichettatura e filtraggio di dati biometrici legalmente acquisiti nel settore delle attività di contrasto. L’art. 7 costruisce lì la propria disciplina, con quattro condizioni: nessuna inferenza sulle categorie sensibili; strumentalità a comparazione o ricerca per sole finalità di polizia; divieto di decisioni con effetti giuridici fondate unicamente sull’output; misure contro il reimpiego per finalità incompatibili. Nessun controllo esterno ex ante è previsto su questo specifico uso.

«Revisione umana qualificata» non è «sorveglianza umana»

Art. 3 comma 1: «adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati». Il Garante ha chiesto di sostituirla con la sorveglianza umana dell’art. 14 del regolamento IA, continua sull’intero ciclo di vita.

Un anno di transizione per i sistemi già in uso

Art. 21 comma 1: i sistemi di IA che alla data di entrata in vigore sono oggetto di rapporti contrattuali, in fase di sviluppo o sperimentazione, o già in uso nell’attività di polizia, vanno conformati agli articoli 3-6 entro un anno, a cura di ciascuna Forza di polizia.

Il catalogo dei reati è più largo del titolo

Gli usi in tempo reale sono agganciati all’Allegato II dell’AI Act con soglia di pena non inferiore nel massimo a 4 anni. L’allegato comprende terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico di stupefacenti, armi, organi e materie nucleari, omicidio volontario e lesioni gravi, sequestro e presa di ostaggi, reati di competenza della Corte penale internazionale, illecita cattura di aeromobile o nave, violenza sessuale, reato ambientale, rapina organizzata o a mano armata, sabotaggio, partecipazione a organizzazione criminale.

Mappa sintetica degli articoli rilevanti

Articolo Oggetto Nodo critico
3 Criteri generali di utilizzo revisione umana a valle, non sorveglianza continua
4-5 Collaborazioni di ricerca, spazi di sperimentazione normativa il Garante chiede dati sintetici o anonimizzati e proprio coinvolgimento
7 Etichettatura, filtraggio, categorizzazione biometrica si fonda sull’eccezione dell’art. 5 §1 g) AI Act
8 Identificazione biometrica remota in tempo reale (prevenzione, scomparsi, vittime) autorizza il PM; urgenza fino a 48 h; proroghe senza tetto
9 FRIA, conservazione registrazioni, notifica notifica al Garante posticipata e condizionata al nulla osta
10 Videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori chiude la moratoria; 7 giorni dati, 5 anni log
13 Nuovo art. 359-ter c.p.p. RBI in tempo reale nelle indagini, autorizza il GIP
21 Disposizioni transitorie un anno per conformare ciò che è già in uso

Il quadro fuori dal Parlamento

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con condizioni il 14 luglio 2026, chiedendo: sorveglianza umana ex art. 14 al posto della revisione umana qualificata; requisiti di qualità, sicurezza e cancellazione certa per le banche dati biometriche; divieto esplicito di raccolta indiscriminata; coinvolgimento del Garante negli spazi di sperimentazione normativa; uso di dati sintetici o anonimizzati nelle collaborazioni con terzi. Il Garante afferma inoltre che il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici di chi accede a luoghi ed eventi (stadi, concerti, stazioni) non è compatibile con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale solo ex post nell’ambito di ricerche mirate.

Le opposizioni contestano l’accelerazione e il perimetro dell’uso in tempo reale in spazi pubblici in assenza di sospetto individuale preesistente. Più ricostruzioni segnalano che il testo italiano è osservato a Bruxelles sotto il profilo della compatibilità con l’AI Act.

Il quadro europeo è in movimento: il 29 giugno 2026 il Consiglio dell’UE ha adottato definitivamente il regolamento di semplificazione delle norme sull’IA che fa parte del pacchetto Digital Omnibus (Omnibus VII).

Le domande che il parere delle riunite dovrebbe sciogliere — Sintesi

  1. Perché per gli usi preventivi autorizza il PM e non il GIP, se la CGUE chiede un controllo preventivo indipendente?
  2. Qual è il tetto massimo delle proroghe di quindici giorni, e chi verifica che non diventino di fatto permanenti?
  3. È previsto un obbligo di informare l’interessato una volta cessate le esigenze di segretezza? Oggi nel testo non c’è, e senza quello non esiste tutela giurisdizionale effettiva.
  4. Con quali criteri viene costituita e ripulita la banca dati di riferimento, e chi la verifica dall’esterno?