# Atto del Governo n. 418 — IA e riconoscimento facciale per le forze di polizia

Analisi del 30 luglio 2026, a partire dalla notizia ANSA del 29 luglio 2026 («Sprint in commissione Senato sul riconoscimento facciale, ira delle opposizioni»).

## Aggiornamento del 1 agosto 2026 — quattro cose scritte qui sotto non sono più vere

Il documento resta com'era, perché racconta lo stato dell'istruttoria al 30 luglio. Ma nel frattempo è emerso ciò che segue, e va letto prima del resto.

**Il Senato ha già votato.** Le Commissioni riunite 1ª e 2ª hanno concluso l'esame il **30 luglio 2026 con parere favorevole con osservazioni**, ventisei giorni prima della scadenza e **senza svolgere alcuna audizione**. Cade quindi la frase «il termine non scade a giorni: corre fino al 25 agosto 2026»: il termine non è scaduto, l'esame si è chiuso prima.

**Le sedute c'erano, non erano tracciate.** Al 30 luglio il LOD del Senato si fermava al 28 e la scheda dell'atto non elencava sedute, da cui la conclusione «l'esame non è ancora tracciato». Le riunite avevano invece esaminato l'atto il 7, il 21 (due sedute), il 28, il 29 e il 30 luglio. Il dato mancava, il fatto no. Dal 1 agosto le sedute risultano regolarmente nel LOD.

**Il relatore era ricavabile, ma non dai dati aperti.** Relatrici per le riunite del Senato: **Domenica Spinelli** (FdI) per la 1ª ed **Erika Stefani** (LSP-PSd'Az) per la 2ª. Alla Camera: **Paolo Emilio Russo** (FI-PPE) per la I e **Ciro Maschio** (FdI) per la II, che ne è anche presidente. Si leggono dai resoconti, non dal LOD.

**Il parere del Garante citato più avanti è il documento sbagliato.** Il provvedimento sull'A.G. 418 è il **n. 531 del 14 luglio 2026** (doc. web 10275606), «Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo»; il n. 532 (doc. web 10275626) riguarda l'atto gemello A.G. 421. La sostanza di quanto scritto qui è confermata dal testo giusto — sull'art. 10 comma 3 il Garante afferma che il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono «non appare coerente con l'articolo 26, par. 10, del regolamento IA» — ma la citazione va ancorata al numero corretto.

Infine: **l'analisi guarda solo al Senato**. Alla Camera l'atto ha lo stesso numero, è assegnato alle Commissioni riunite I e II con termine al 25 agosto, l'esame è iniziato l'8 luglio ed è tuttora aperto, e il 22 luglio si sono svolte audizioni con otto memorie depositate e pubbliche. È lì che oggi si decide.

Convenzione usata in tutto il documento: **Dato** = restituito da un comando della CLI `italianparliament` o letto in una fonte ufficiale citata; **Sintesi** = valutazione o deduzione di chi scrive, non un campo dei dati.

## L'atto

**Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 418** — «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile».

| Campo | Valore |
|---|---|
| URI LOD | `http://dati.senato.it/documento/54072` |
| Scheda | https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/54072.htm |
| Testo trasmesso (PDF) | http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1511533.pdf |
| Presentato da | Ministro per i rapporti con il Parlamento (Governo Meloni-I) |
| Data presentazione | 24 giugno 2026 |
| Annuncio in Aula | seduta n. 433 del 30 giugno 2026 |
| Stato | `assegnato` |
| Base normativa | art. 24 legge 23 settembre 2025, n. 132 (legge italiana sull'IA); art. 139-bis Reg. Senato |
| Struttura | 22 articoli, 3 titoli |

Comando: `italianparliament documents list --legislature 19 --type 'Atto del Governo' --limit 200`

Atto gemello dello stesso pacchetto attuativo, da non confondere: **A.G. n. 421**, presentato il 3 luglio 2026, «in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione» (`http://dati.senato.it/documento/54153`, stato `da assegnare`).

## Chi esprime il parere

**Dato** (fonte: scheda senato.it; questa informazione **non è presente nel LOD**). Assegnazioni del 26 giugno 2026:

| Organo | Sede | Ruolo |
|---|---|---|
| Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali + 2ª Giustizia | **consultiva** | esprimono il parere — termine **25 agosto 2026** |
| 4ª Politiche dell'Unione europea | osservazioni | solo osservazioni |
| 5ª Bilancio | osservazioni | solo osservazioni |
| 8ª Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | osservazioni | solo osservazioni |

**Rettifica alla notizia ANSA:** la «Commissione politiche europee» non vota il parere; manda osservazioni alle riunite 1ª-2ª. E il termine non scade a giorni: corre fino al 25 agosto 2026.

Vertici degli organi che votano il parere (**Dato**, `committee-members` + `senator-group-members`, composizione al 30 luglio 2026, dettaglio in `commissioni-1a-2a-membri.csv`):

- **1ª Affari Costituzionali** (`http://dati.senato.it/commissione/0-1`) — Presidente Andrea De Priamo (FdI); vicepresidenti Dario Parrini (PD) e Paolo Tosato (Lega); segretari Domenica Spinelli (FdI) e Felicia Gaudiano (M5S). 26 componenti.
- **2ª Giustizia** (`http://dati.senato.it/commissione/0-2`) — Presidente Giulia Bongiorno (Lega); vicepresidenti Ilaria Cucchi (Misto-AVS) e Sandro Sisler (FdI); segretari Sergio Rastrelli (FdI) e Walter Verini (PD). 22 componenti.

**Sintesi:** in seduta congiunta sono 48 componenti, 28 di maggioranza e 20 di opposizione. Sui numeri l'esito non è in discussione; il terreno di scontro sono il contenuto del parere e i tempi.

**Non ricavabile dai dati:** il relatore designato per l'A.G. 418. Gli Atti del Governo non espongono relatori nel LOD e la sezione «Trattazione» della scheda è ancora vuota. Va letto dal Bollettino delle Giunte e Commissioni.

**Sintesi giuridica:** trattandosi di parere parlamentare su schema di decreto legislativo, il voto delle riunite non vincola il Governo, che può discostarsene motivando.

## Lo «sprint» in commissione: cosa dicono e cosa non dicono i dati

- Nessuna seduta collega l'A.G. 418 a un esame in commissione. Nel LOD la `procedura/56098` legata all'atto ha **solo interventi `intervento/null`** — la risorsa-collettore che genera righe false (36.853 sedute spurie): esclusa. Anche la «Trattazione» della scheda ufficiale non elenca sedute. Le due fonti concordano: l'esame non è ancora tracciato.
- Le sedute realmente registrate il 28 luglio 2026 riguardano altro: la **4ª Politiche UE** trattava il DL sport (`http://dati.senato.it/ddl/60332`); le **riunite 1ª-2ª** trattavano `http://dati.senato.it/ddl/60214`.
- **Freschezza misurata al 30 luglio 2026**: gli interventi d'**Aula** del Senato arrivano al **29 luglio**, ma le **sedute di commissione** si fermano al **28 luglio** su tutte le commissioni verificate (4ª, 1ª, 2ª). Quindi **non si può affermare che il 29 luglio non sia successo nulla**: quel giorno non è ancora coperto per le commissioni. Per il 29 la fonte è il Bollettino delle Giunte e Commissioni.

## Precedenti parlamentari sul tema

Nessun atto di sindacato ispettivo del 2026 contiene «facciale». Le opposizioni si erano già mosse, ma **prima** di questo schema (dettaglio in `aic-senato-facciale.csv` e `aic-camera-facciale.csv`):

- Filippo Sensi (PD): `4/00425` del 3 maggio 2023, `4/00458` del 16 maggio 2023, `4/01215` del 16 maggio 2024, `3/01770` del 19 marzo 2025
- Orfeo Mazzella (M5S): `4/01038` del 22 febbraio 2024
- Luigi Nave (M5S): `3/00865` del 17 gennaio 2024
- Maria Anna Madia (PD, Camera): `5/02386` del 17 maggio 2024, `4/03708` del 4 novembre 2024

Tema contiguo e recente: ODG in commissione `0/01939/006/0102` di Peppe De Cristofaro (AVS) del 7 luglio 2026, su dati biometrici e immagini facciali nel nuovo Eurodac (DL 100/2026).

**Sintesi:** l'«ira delle opposizioni» raccontata dalle agenzie non ha ancora lasciato traccia in un atto parlamentare.

## I punti critici tipici di norme di questo tipo — Sintesi

1. **Chi autorizza**: giudice terzo, pubblico ministero o autorità di polizia. La CGUE (C-548/21 *Landeck*, 4 ottobre 2024, citata dal dossier) chiede «un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente», salvi i casi di urgenza comprovata.
2. **Sorveglianza indiscriminata vs sospetto individuale**: se il sistema processa i volti di tutti i presenti per trovarne uno, il trattamento riguarda migliaia di innocenti.
3. **Qualità e provenienza della banca dati di confronto**: da dove vengono i volti, e se e quando si cancellano.
4. **Falsi positivi e bias**: l'errore biometrico non è distribuito in modo neutro tra i gruppi di popolazione.
5. ***Function creep***: strumenti nati per il terrorismo che scivolano verso reati comuni e ordine pubblico.
6. **Effetto dissuasivo** su libertà di riunione e manifestazione.
7. **Opacità e assenza di rimedio**: chi non sa di essere stato sorvegliato non può ricorrere.
8. **Supervisione umana effettiva** contro il timbro formale a valle della decisione automatica.
9. **Tracciabilità e auditabilità**: log immodificabili e verifiche indipendenti.
10. **Regime transitorio**: che ne è dei sistemi già in uso.

## Dove il rischio è concreto in questo testo — Dato (Dossier 728, articolo per articolo)

### L'art. 10 chiude la moratoria italiana sul riconoscimento facciale

Il DL 139/2021, art. 9 comma 9, sospende installazione e uso di videosorveglianza con riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico «fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia», termine prorogato da ultimo al **31 dicembre 2027** (art. 2 comma 6-quater DL 200/2025). Questo decreto *è* quella disciplina.

**Sintesi:** è il fatto strutturalmente più rilevante del provvedimento e nessuna delle cronache lo mette in prima riga.

### L'autorizzazione preventiva la dà il pubblico ministero, non un giudice

Per gli usi in **tempo reale a fini di prevenzione** (art. 8 comma 4) la richiesta parte da questore, comandante provinciale dell'Arma o della Guardia di finanza, o responsabili dei Servizi centrali (art. 12 DL 152/1991), ed è rivolta al **procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto**. Solo per l'uso in sede di indagine (nuovo **art. 359-ter c.p.p.**, introdotto dall'art. 13) l'autorizzazione è del **GIP** su richiesta del PM.

Il dossier accosta all'impianto la sentenza *Landeck* e, sull'art. 13, invita a «approfondire il profilo relativo alla competenza nell'autorizzazione all'impiego di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale».

**Sintesi:** il PM è magistrato ma è parte, non giudice terzo. È il punto di attacco giuridico più solido.

### Fino a 48 ore di sorveglianza biometrica senza autorizzazione

Art. 8 commi 6-7: in urgenza l'uso parte su disposizione del questore o dei comandanti indicati, previa **comunicazione anche orale** al PM; la richiesta è trasmessa entro **24 ore** dall'inizio delle operazioni e il PM provvede nelle **24 ore successive**. Il comma 8 prevede interruzione, cancellazione dei dati e inutilizzabilità dei risultati in caso di violazione, ma la finestra di esposizione resta.

### Durata prorogabile senza tetto complessivo

Art. 8 comma 5: l'autorizzazione riguarda uno specifico evento o «il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a **quindici giorni**, prorogabili dal pubblico ministero con decreto motivato per ulteriori periodi di quindici giorni». Nel testo non compare un limite massimo cumulativo.

### La banca dati di confronto può crescere in modo incrementale

Art. 8 comma 3 e art. 13 comma 3: gli archivi di riferimento sono derivabili da banche dati già in uso alle Forze di polizia o ad esse accessibili, «ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente». È **vietato** l'uso di banche dati alimentate con **scraping non mirato** o costituite in violazione della disciplina sui dati personali: è la clausola anti-Clearview, ed è esplicita.

Manca invece un termine certo di cancellazione: il Garante ha chiesto requisiti di qualità e sicurezza con «cancellazione certa dei dati» per impedire l'espansione progressiva del dataset di confronto.

### I «sette giorni» coprono meno di quanto sembri

Art. 10 comma 6: i dati sono conservati **nella base di dati di riferimento per il confronto biometrico a posteriori** per sette giorni dalla raccolta e cancellati automaticamente alla scadenza. Art. 10 comma 7: i **file di log non modificabili** sono conservati **cinque anni** dall'accesso e dall'operazione, accessibili per verifica di liceità, controllo interno e procedimento penale. Art. 10 comma 8: restano fermi i termini di conservazione per finalità di polizia dell'art. 10 del DPR 15/2018.

**Sintesi:** «dati cancellati in una settimana» è una semplificazione giornalistica; il perimetro reale è più largo.

### Il Garante interviene dopo, e con il filtro dell'autorità giudiziaria

Art. 9 comma 4: la notifica al Garante per la protezione dei dati personali è **successiva** all'utilizzo (in attuazione dell'art. 5 §4 del regolamento IA) ed è **subordinata al nulla osta preventivo dell'autorità giudiziaria competente**, che può differirla per specifiche esigenze di segretezza.

### L'interessato non lo saprà mai

Art. 8 comma 9: si applica l'art. 226 comma 5 delle disp. att. c.p.p., regime delle intercettazioni preventive — risultati inutilizzabili nel procedimento penale salvi i fini investigativi, **divieto di menzionare tali attività negli atti di indagine e di farne oggetto di deposizione o divulgazione**. Nel testo non è prevista alcuna notifica ex post alle persone sorvegliate.

**Sintesi:** senza conoscenza non c'è ricorso. È il punto cieco più serio sul piano dei diritti individuali.

### Categorizzazione biometrica: si usa l'eccezione, il confine è la finalità dichiarata

L'art. 5 §1 lett. g) dell'AI Act vieta la categorizzazione biometrica che inferisce razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, ma **esclude dal divieto** etichettatura e filtraggio di dati biometrici legalmente acquisiti nel settore delle attività di contrasto. L'art. 7 costruisce lì la propria disciplina, con quattro condizioni: nessuna inferenza sulle categorie sensibili; strumentalità a comparazione o ricerca per sole finalità di polizia; divieto di decisioni con effetti giuridici fondate unicamente sull'output; misure contro il reimpiego per finalità incompatibili. Nessun controllo esterno *ex ante* è previsto su questo specifico uso.

### «Revisione umana qualificata» non è «sorveglianza umana»

Art. 3 comma 1: «adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche **prima del loro impiego** in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati». Il Garante ha chiesto di sostituirla con la **sorveglianza umana** dell'art. 14 del regolamento IA, continua sull'intero ciclo di vita.

### Un anno di transizione per i sistemi già in uso

Art. 21 comma 1: i sistemi di IA che alla data di entrata in vigore sono oggetto di rapporti contrattuali, in fase di sviluppo o sperimentazione, o **già in uso** nell'attività di polizia, vanno conformati agli articoli 3-6 **entro un anno**, a cura di ciascuna Forza di polizia.

### Il catalogo dei reati è più largo del titolo

Gli usi in tempo reale sono agganciati all'Allegato II dell'AI Act con soglia di pena non inferiore nel massimo a 4 anni. L'allegato comprende terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico di stupefacenti, armi, organi e materie nucleari, omicidio volontario e lesioni gravi, sequestro e presa di ostaggi, reati di competenza della Corte penale internazionale, illecita cattura di aeromobile o nave, violenza sessuale, **reato ambientale**, **rapina organizzata o a mano armata**, **sabotaggio**, partecipazione a organizzazione criminale.

### Mappa sintetica degli articoli rilevanti

| Articolo | Oggetto | Nodo critico |
|---|---|---|
| 3 | Criteri generali di utilizzo | revisione umana a valle, non sorveglianza continua |
| 4-5 | Collaborazioni di ricerca, spazi di sperimentazione normativa | il Garante chiede dati sintetici o anonimizzati e proprio coinvolgimento |
| 7 | Etichettatura, filtraggio, categorizzazione biometrica | si fonda sull'eccezione dell'art. 5 §1 g) AI Act |
| 8 | Identificazione biometrica remota in tempo reale (prevenzione, scomparsi, vittime) | autorizza il PM; urgenza fino a 48 h; proroghe senza tetto |
| 9 | FRIA, conservazione registrazioni, notifica | notifica al Garante posticipata e condizionata al nulla osta |
| 10 | Videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori | chiude la moratoria; 7 giorni dati, 5 anni log |
| 13 | Nuovo art. 359-ter c.p.p. | RBI in tempo reale nelle indagini, autorizza il GIP |
| 21 | Disposizioni transitorie | un anno per conformare ciò che è già in uso |

## Il quadro fuori dal Parlamento

Il **Garante per la protezione dei dati personali** ha espresso parere **favorevole con condizioni** il **14 luglio 2026**, chiedendo: sorveglianza umana ex art. 14 al posto della revisione umana qualificata; requisiti di qualità, sicurezza e cancellazione certa per le banche dati biometriche; divieto esplicito di raccolta indiscriminata; coinvolgimento del Garante negli spazi di sperimentazione normativa; uso di dati sintetici o anonimizzati nelle collaborazioni con terzi. Il Garante afferma inoltre che il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici di chi accede a luoghi ed eventi (stadi, concerti, stazioni) non è compatibile con l'AI Act, che consente il riconoscimento facciale solo ex post nell'ambito di ricerche mirate.

Le opposizioni contestano l'accelerazione e il perimetro dell'uso in tempo reale in spazi pubblici in assenza di sospetto individuale preesistente. Più ricostruzioni segnalano che il testo italiano è osservato a Bruxelles sotto il profilo della compatibilità con l'AI Act.

Il quadro europeo è in movimento: il 29 giugno 2026 il Consiglio dell'UE ha adottato definitivamente il regolamento di semplificazione delle norme sull'IA che fa parte del pacchetto *Digital Omnibus* (Omnibus VII).

## Le domande che il parere delle riunite dovrebbe sciogliere — Sintesi

1. Perché per gli usi preventivi autorizza il PM e non il GIP, se la CGUE chiede un controllo preventivo indipendente?
2. Qual è il tetto massimo delle proroghe di quindici giorni, e chi verifica che non diventino di fatto permanenti?
3. È previsto un obbligo di informare l'interessato una volta cessate le esigenze di segretezza? Oggi nel testo non c'è, e senza quello non esiste tutela giurisdizionale effettiva.
4. Con quali criteri viene costituita e ripulita la banca dati di riferimento, e chi la verifica dall'esterno?
