“Legge Abbassa Spese Veterinarie”: Introduzione dell'obbligo di contrattare il prezzo dei farmaci veterinari tra le aziende farmaceutiche ed il Ministero della Salute
Apertura
23 luglio 2026
Scadenza
23 gennaio 2027
Sostenitori
579
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La cosiddetta “Legge Abbassa Spese Veterinarie” mira ad ottenere, come per i farmaci umani, l'obbligo di contrattazione dei prezzi tra le aziende farmaceutiche ed il Ministero della Salute. Questo significherebbe un notevole abbattimento dei prezzi per i farmaci ad uso veterinario che, oggi, per lo stesso principio attivo possono arrivare a costare anche 5/10 volte in più rispetto a quelli umani che hanno lo stesso principio attivo in farmaci equivalenti. Questo perchè mentre i farmaci "ad uso umano" sono soggetti a contrattazione tra Ministero della Salute e aziende, il costo dei farmaci veterinari è, in sostanza, lasciato al mercato per la fissazione dei prezzi. La proposta di legge mira a riformare il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2019, il Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 e il D.Lgs. 219/2006, introducendo appunto l'obbligo di contrattazione con il Ministero non solo per i farmaci umani, ma anche per quelli veterinari.
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Quesito
«Obbligo di negoziazione tra il Ministero della Salute e le aziende farmaceutiche in relazione ai prodotti farmaceutici ad uso veterinario. Modifiche al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2019 e al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Modifiche al D.Lgs. 219/2006».
ART. 1
Al Decreto Ministeriale del 2 agosto 2019, viene aggiunto: “Art. 8. Le disposizioni del presente Decreto Ministeriale si applicano anche i farmaci e medicinali veterinari.
ART. 2
Al Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 648, viene aggiunto: “Art. 1bis. Le disposizioni della presente normativa si applicano anche i farmaci e medicinali veterinari.
ART. 3
L'Art. 2 del D.Lgs. 219/2006, comma 1, viene così modificato: “ 1. Il presente decreto si applica ai medicinali per uso umano e animale, nella qualifica di farmaci e medicinali veterinari, preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3”.
ART. 4
Al D.Lgs. 219/2006, viene aggiunto: “Art. 161. Per quanto di competenza, le disposizioni del presente Decreto si applicano anche i farmaci e medicinali veterinari, in particolare nell'obbligo generale di contrattazione con il fine di ottenere il prezzo più basso e conveniente”.