Norme per la tutela universale delle vittime di violenza e per il riconoscimento degli uomini vittime di violenza
Apertura
18 luglio 2026
Scadenza
18 gennaio 2027
Sostenitori
132
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La gravità della violenza non dipende dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica della persona che la subisce. Una società democratica deve essere in grado di riconoscere e proteggere ogni vittima. L'esistenza di uomini vittime di violenza non riduce la sofferenza delle donne vittime. Allo stesso modo, il riconoscimento delle donne vittime non deve impedire il riconoscimento degli uomini vittime. La tutela dei diritti non è un gioco a somma zero. Più diritti per alcuni non devono significare meno diritti per altri.
Timeline sostenitori
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Quesito
COMITATO BIGENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ OLTRE IL GENERE
PROPOSTA DI LEGGE
Proposta di legge per la tutela universale delle vittime di violenza e per il riconoscimento degli uomini vittime di violenza.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Il Comitato Bigenitorialità e Pari Opportunità Oltre il Genere riconosce e condanna senza alcuna ambiguità ogni forma di violenza contro donne, uomini, minori, anziani, persone con disabilità e persone LGBTQ+, nonché contro ogni persona vulnerabile. La presente proposta non nasce dalla volontà di ridurre le tutele oggi riconosciute alle donne vittime di violenza. Nasce, al contrario, dalla convinzione che tali tutele debbano essere estese a tutte le vittime, indipendentemente dal sesso. L'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Riteniamo pertanto che ogni persona vittima di violenza debba poter accedere ad analoghe opportunità di ascolto, protezione, assistenza e sostegno. LA SITUAZIONE ATTUALE
In Italia esistono numerosi servizi, finanziamenti, campagne informative e strumenti di supporto rivolti alle donne vittime di violenza. Tuttavia gli uomini vittime di violenza continuano spesso a trovarsi privi di riferimenti istituzionali chiari. Molti uomini riferiscono difficoltà nell'individuare servizi specializzati, percorsi di sostegno psicologico, orientamento legale e strutture dedicate. In numerosi territori non esistono servizi specificamente destinati alla presa in carico delle vittime maschili. Questa situazione rischia di creare una disparità di tutela incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza. UN PRINCIPIO FONDAMENTALE: LA VIOLENZA NON DEVE ESSERE VALUTATA IN BASE AL SESSO DELLA VITTIMA
La gravità della violenza non dipende dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica della persona che la subisce. Una società democratica deve essere in grado di riconoscere e proteggere ogni vittima. L'esistenza di uomini vittime di violenza non riduce la sofferenza delle donne vittime. Allo stesso modo, il riconoscimento delle donne vittime non deve impedire il riconoscimento degli uomini vittime. La tutela dei diritti non è un gioco a somma zero.
Più diritti per alcuni non devono significare meno diritti per altri.
LE NOSTRE PROPOSTE
ACCESSO PARITARIO AI SERVIZI ANTIVIOLENZA
Chiediamo che ogni cittadino vittima di violenza, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o dall'identità percepita, possa ricevere ascolto e orientamento. I servizi finanziati con fondi pubblici dovrebbero garantire informazioni chiare circa i percorsi disponibili anche per gli uomini vittime di violenza. RIFORMA DEL NUMERO 1522
Chiediamo che il numero nazionale 1522 possa fornire ascolto e orientamento anche agli uomini vittime di violenza oppure indirizzarli immediatamente verso servizi specializzati presenti sul territorio. Nessuna vittima dovrebbe sentirsi rispondere che il servizio non è destinato alla propria categoria. CREAZIONE DI CENTRI SPECIALIZZATI PER UOMINI VITTIME DI VIOLENZA
Chiediamo la promozione di Centri di Ascolto e Tutela per Uomini Vittime di Violenza in ogni Regione italiana. Tali centri dovrebbero offrire:
sostegno psicologico;
consulenza legale;
orientamento ai servizi sociali;
supporto genitoriale;
accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza.
FINANZIAMENTI DEDICATI
Chiediamo che una quota delle risorse pubbliche destinate al contrasto della violenza sia destinata anche alla realizzazione di servizi per uomini vittime. Una tutela priva di risorse economiche rischia di rimanere soltanto una dichiarazione di principio.
STATISTICHE NAZIONALI NON DISCRIMINATORIE
Chiediamo che ISTAT, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia adottino metodologie standardizzate capaci di rilevare in modo omogeneo sia la vittimizzazione femminile sia quella maschile. Le politiche pubbliche devono essere costruite sulla base di dati completi e comparabili.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Chiediamo programmi di formazione rivolti a magistrati, forze dell'ordine, operatori sanitari, assistenti sociali, psicologi ed educatori affinché siano in grado di riconoscere la violenza indipendentemente dal sesso della vittima. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Chiediamo campagne informative nazionali capaci di comunicare un messaggio semplice ma fondamentale: Ogni vittima ha diritto ad essere ascoltata. Ogni vittima ha diritto ad essere creduta. Ogni vittima ha diritto ad essere protetta. CONCLUSIONI
Una società realmente inclusiva non tutela le persone in base all'appartenenza ad una categoria, ma in base alla loro condizione di vulnerabilità. Donne, uomini, persone LGBTQ+, minori, anziani e persone con disabilità devono poter contare sulla medesima dignità e sulla medesima protezione istituzionale. La presente proposta di legge si fonda sul principio secondo cui ogni persona vittima di violenza ha diritto ad essere ascoltata, protetta e sostenuta. Non meno diritti per le donne. Più diritti per tutti.
COMITATO BIGENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ OLTRE IL GENERE
PROPOSTA DI LEGGE
Proposta di legge per la tutela universale delle vittime di violenza e per il riconoscimento degli uomini vittime di violenza.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Principi generali)
In conformità ad art. 3, comma 1, della Costituzione, la Repubblica riconosce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali; Nella fattispecie le norme di cui si dispongono le modifiche sono palesemente in contrasto con l’articolo 3 della nostra costituzione, laddove prevede la tutela delle sole persone di genere femminile
Art. 2 (Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone vittime di violenza)
Presso il Ministero della Giustizia è istituito l?Ufficio del Garante delle persone vittime di violenza. Il Garante ha funzioni di controllo, ispettive e sanzionatorie. Per tale Garante vengono istituiti un numero telefonico breve ed un indirizzomail.
Tutti i Centri Antiviolenza debbono rendicontare con cadenza annuale entro il mese di marzo successivo all’anno di competenza tutte le entrate e le uscite debitamente documentate. Tale rendicontazione deve essere resa sia per i finanziamenti elargiti dalle pubbliche amministrazioni che per le donazioni di privati. I Centri Antiviolenza hanno l’obbligo di prestare assistenza, con le stesse modalità sia alle persone di genere femminile che a quelle di genere maschile. I Centri Antiviolenza hanno l’obbligo di accettare sia come dipendenti che come volontari sia persone di genere femminile che persone di genere maschile.
Art. 3 (sanzioni previste per i centri antiviolenza)
Qualora a seguito di segnalazioni da parte di persone vittime di violenza che hanno ricevuto un diniego relativo alla richiesta di assistenza, oppure di persone che non sono state accettate come dipendenti o volontarie a causa del loro genere il GARANTE irroga le seguenti sanzioni. Dopo la prima segnalazione debitamente documentata ed accertata il centro antiviolenza viene chiuso temporaneamente per la durata di mesi tre. Il titolare responsabile del centro antiviolenza viene sanzionato con la multa da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 10000 euro. Dopo la seconda segnalazione debitamente documentata ed accertata, entro un anno dalla prima segnalazione, il centro antiviolenza viene chiuso definitivamente. Il titolare responsabile del centro antiviolenza viene sanzionato con la multa da un minimo di 10000 euro ad un massimo di 15000 euro. Il titolare responsabile è tenuto a restituire i fondi sia pubblici che privati non ancora utilizzati previa rendicontazione.
Art. 4 (ACCESSO PARITARIO AI SERVIZIANTIVIOLENZA)
2.
Ogni cittadino vittima di violenza, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale o dall'identità percepita, possa ricevere ascolto e orientamento. I servizi finanziati con fondi pubblici devono garantire informazioni chiare circa i percorsi disponibili anche per gli uomini vittime di violenza.
Art. 4 (RIFORMA DEL NUMERO1522)
Il numero nazionale 1522 deve fornire ascolto e orientamento anche agli uomini vittime di violenza oppure indirizzarli immediatamente verso servizi specializzati presenti sul territorio. Nessuna vittima deve sentirsi rispondere che il servizio non è destinato alla propria categoria.
Art. 5 (CREAZIONE DI CENTRI SPECIALIZZATI PER UOMINI VITTIME DI VIOLENZA**)**
Sono costituiti i di Centri di Ascolto e Tutela per Uomini Vittime di Violenza in ogni Regione italiana. Tali centri offrono:
sostegno psicologico;
consulenza legale;
orientamento ai servizi sociali;
supporto genitoriale;
accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza.
Art. 6 (FINANZIAMENTI DEDICATI)
Una quota del 50% risorse pubbliche debbono essere destinate al contrasto della violenza sia destinata anche alla realizzazione di servizi per uomini vittime. .
Art. 7 (STATISTICHE NAZIONALI)
L’istituto ISTAT, Ministero dell'Interno ed il Ministero della Giustizia adottano metodologie standardizzate capaci di rilevare in modo omogeneo sia la vittimizzazione femminile sia quella maschile. Le politiche pubbliche sono costruite sulla base di dati completi e comparabili.
Art. 8 (FORMAZIONE DEGLIOPERATORI)
I programmi di formazione rivolti a magistrati, forze dell'ordine, operatori sanitari, assistenti sociali, psicologi ed educatori affinché siano in grado di riconoscere la violenza indipendentemente dal sesso della vittima. Art 9 (CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE)
Le campagne informative nazionali devono comunicare un messaggio semplice ma fondamentale:
Ogni vittima ha diritto ad essere ascoltata. Ogni vittima ha diritto ad essere creduta. Ogni vittima ha diritto ad essere protetta.
Art. 10 (Eliminazione di ogni differenza di trattamento in base al genere dellavittima)
In conformità ad art. 3, comma 1, della Costituzione, la Repubblica riconosce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali*.* Con riferimento a quanto previsto dal comma 1, nella legge 168/2023 tutte le parole “donne” debbono essere sostituite con “persone”.
Art. 11. (Clausola di invarianza finanziaria)
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12 (Entrata invigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.