QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

“Carcere vero per chi commette reati sugli animali”: Innalzamento delle pene e introduzione di gravi recidive e aggravanti per chi uccide, maltratta e abbandona animali.

Sostieni

Apertura

23 luglio 2026

Scadenza

23 gennaio 2027

Sostenitori

5.563

Quorum

50.000

Progresso 11%

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La proposta di legge mira appunto ad innalzare in maniera importante le pene per chi uccide, maltratta o abbandona animali (riformando gli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del codice penale). E cioè: da 5 a 10 anni di reclusione per chi uccide un animale; da 3 a 6 anni per chi lo maltratta; sino a 4 anni di reclusione per chi li abbandona. Così che chiunque commetta reati sugli animali abbia pene adeguate, rischi il carcere, subisca l'applicazione immediata di misura cautelari. Tutte pene che le attuali normative non ci consentono, essendo chi commette reati sugli animali punito in modo troppo lieve. Ancora: la proposta di legge introduce, anche, importanti sanzioni accessorie definite la cosiddetta “morte civica” per chi delinque sugli animali. Oltre a gravi sanzioni amministrative, chi commette reati sugli animali rischierà la revoca di patente, del passaporto, del porto d'armi, di licenze amministrative, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi concessi dalla Pubblica Amministrazione, oltre ad essere iscritto in un apposito registro (altra novità introdotta da questa proposta di legge) che gli vieterà in futuro di possedere e detenere animali. Ancora vengono modificate le norme su aggravanti e recidive, l'uccisione di un animale sarà anche una grave recidiva (introdotta con apposito articolo denominato “recidiva qualificata per precedenti reati contro animali”) per chi in futuro dovesse commettere reati di genere e sulle persone.

Timeline sostenitori

Iniziative correlate

Altre iniziative della categoria "QUESTIONI SOCIALI" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:

Quesito

«Modifiche degli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale con innalzamento delle pene edittali per chi maltratta, uccide o abbandona animali. Nonche' modifica degli articoli 61 e 99 del codice penale per aggravanti e recidive».

Art. 1.

L'articolo 544 bis del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 50.000 a 75.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque non somministrando cibo all’animale che abbia in custodia ne provochi la morte.".

Art. 2.

L'articolo 544 ter del Codice penale, viene così modificato: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 40.000 a 50.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale." All’articolo 544-ter del Codice penale è aggiunto il seguente comma: “La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) con lo scopo di intimidire, minacciare, punire o arrecare sofferenza psicologica a una persona; b) in presenza o a danno di animali appartenenti o legati affettivamente a una persona individuata.”

Art. 3.

In riferimento all'articolo 544 quater del Codice penale, le parole “da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro” sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 25.000 a 35.000 euro”. Al secondo comma “La pena è aumentata da un terzo alla metà” vengono sostituite le parole: “La pena è aumentata della metà".

Art. 4.

In riferimento all'articolo 544 quinquies del Codice penale, le parole “è punito con la reclusione da uno a tre anni” sono sostituite con le parole “è punito con la reclusione da tre a sei anni”. Al terzo comma le parole “da tre mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 40. 000 euro” sono sostituite con le parole “da tre a cinque anni e con la multa da 30.000 a 50.000 euro”.

Art. 5.

In riferimento all'articolo 727 del Codice penale, le parole “l’arresto fino ad un anno” sono sostituite con le parole “l'arresto da uno a quattro anni” e le parole “o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro” sono sostituite con le parole “o con l'ammenda da 30.000 a 60.000 euro”. Al secondo comma “alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” vengono aggiunte le parole finali: “sempre che non si configuri il più grave reato previsto dall’art. 544 ter del codice penale."

Art. 6.

Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, viene introdotto l'art. 158 bis che così dispone: "1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 ter del codice penale è sottoposto, per un periodo da tre a cinque anni, alle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario; e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica Amministrazione."

Art. 7.

Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto T.U.L.P.S., R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, viene introdotto l'art. 158 ter che così dispone: " 1. Chiunque, viene condannato ai sensi dell'art 544 bis del codice penale è sottoposto, per un periodo da cinque anni a dieci anni, alle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario; e) sospensione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi dalla Pubblica Amministrazione. 2. In caso di condanna ai sensi dell'art. 544 bis del codice penale, comma secondo, per futili motivi, con crudeltà o sevizie, le sanzioni riportate nell'art. 1 sono aumentate di un terzo."

Art. 8.

All’articolo 61 del Codice penale è aggiunto il seguente numero: “aver commesso un fatto di reato contro un animale quale mezzo per esercitare violenza, coercizione, controllo o vendetta nei confronti di una persona.”

Art. 9.

Dopo l’articolo 99 del Codice penale è inserito il seguente: “Art. 99-bis (Recidiva qualificata per

precedenti reati contro animali). Quando un soggetto già condannato in via definitiva per reati contro animali commette un delitto non colposo contro la persona, la pena è aumentata fino a un terzo. Il giudice valuta la rilevanza del precedente ai fini della pericolosità sociale e del nesso tra le condotte. Nei casi di condanna, anche solo in primo grado di grado, per i reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinques, 727 del codice penale, il Giudice può disporre: divieto di detenzione di animali; obbligo di percorsi di recupero comportamentale; valutazione della pericolosità sociale nei contesti familiari.”

Art. 10.

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, anche in applicazione del nuovo art. 99bis e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, verrà istituito con apposito decreto ministeriale un un registro nazionale in cui inserire i nomi dei condannati per reati nei confronti degli animali. Questo registro servirà a dare pubblicità a chi abbia commesso negli ultimi dieci anni reati contro gli animali con il fine di proibire, come apposito decreto ministeriale, l'adozione e acquisto di animali per chi abbia commesso reati contro gli stessi.