Norme in materia di tutela della bigenitorialità e diritto di famiglia
Apertura
20 luglio 2026
Scadenza
20 gennaio 2027
Sostenitori
120
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Infatti, le risoluzioni dei tribunali hanno relegato la maggior parte dei minori, inconsapevoli vittime della separazione genitoriale, nello stato di orfani con genitore in vita: secondo statistica, più del 95% delle coppie separate in Italia (che sono quasi pari alle famiglie unite) non ha un affido condiviso “equo”, con questo ponendo l’Italia al più basso posto del diritto alla bigenitorialità tra tutti i paesi industrializzati al mondo. Il privilegio per il “collocamento” dei figli, invenzione giuridica che esula dal dato normativo, è ampiamente sbilanciato verso la parte materna, pur a parità di condizioni (lavoro, orari, disponibilità, volontà di accudimento e cura) con irragionevoli aberrazioni: le asimmetrie imposte dalla prassi giudiziaria pregiudicano proprio quei minori che la legge dovrebbe tutelare, coinvolgendoli in annosi contenziosi con gravi ricadute sul loro stato di salute psico-fisica.
Timeline sostenitori
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Quesito
Nel dettaglio dei tredici articoli proposti, poniamo l’attenzione sui singoli punti che identificano peculiarmente il disegno e il suo contesto. L’Articolo 1 sottolinea con riferimento netto e preciso i richiami costituzionali (Artt. 2-3 29-30 Cost) e i diritti del cittadino al rispetto della vita familiare da parte dello Stato. Richiama con forza il fondamentale principio dell’eguaglianza tra i genitori quale persone inserite in un contesto sociale e, soprattutto, nei rapporti con i figli. In ogni condizione familiare, lo Stato garantisce pari diritti e doveri a entrambi i genitori permettendo loro di poter esplicare il diritto alla genitorialità e alla relazione familiare in maniera libera e piena, senza limitazioni da parte dello Stato, promuovendo tutte le azioni possibili affinché questo avvenga, nell’interesse primario dei minori. Lo strettissimo legame con i dettami della Carta costituzionale e con la normativa sovra nazionale di riferimento non possono e non devono essere dimenticati nell'interpretazione e applicazione delle norme da parte degli Organi preposti. L’Articolo 2 si occupa nello specifico del rapporto tra genitori e figli. Le novità rispetto al precedente 337-ter CC riguardano la promozione definitiva del diritto e dovere di paritetico impegno nell'accudimento da parte di entrambi i genitori e la paritetica assunzione di responsabilità genitoriale, talché i figli, in mancanza di oggettivi e comprovati motivi ostativi o impedimenti, possano trascorrere pari tempi per fruire di apporti educativi e cura da parte di entrambe le figure genitoriali. Il piano genitoriale diventa importante strumento per regolare e seguire, nel corso del tempo, la crescita dei minori e stabilire le migliori alternanze di frequentazione tra genitori e figli in modo da minimizzare i disagi fatalmente derivanti dalla separazione abitativa dei genitori delineando un prospetto pratico, applicabile con semplicità e chiarezza. Ciò è di fondamentale importanza in quanto allo stato non esiste una norma chiara o di prassi consolidata che parifichi con chiarezza le responsabilità e gli impegni verso i figli di entrambi i genitori. È altresì individuato il criterio del mantenimento diretto come quello più appropriato a garantire equilibrio contributivo e la presenza di un fondo alimentato da entrambi i genitori da cui attingere per le spese relative ai figli, con rendicontazione reciproca e con regole di trasparenza definite. L’Articolo 3 concerne la destinazione della casa familiare a seguito della separazione abitativa dei genitori. La nuova formulazione dell'art. 337 sexies c.c. è tesa a favorire e stimolare l'accordo economico complessivo dei genitori e l'assunzione di responsabilità condivise nel momento in cui essi decidono di separarsi, evitando che il privilegio dell'assegnazione susciti o fomenti il contenzioso giudiziario, con pesanti ricadute in termini di benessere dei figli. La risoluzione di tale fondamentale tema, che in Italia viene oggi trattato in maniera singolare tra i Paesi avanzati, è funzionale alla gestione di una separazione meno conflittuale con attenzione anche ai diritti economici delle parti coinvolte. Il concetto di conservazione della casa familiare quale habitat logistico e non come centro degli affetti, oltre a stridere fortemente con i principi di bigenitorialità promossi dalla riforma del 2006, non ha un reale fondamento scientifico e fattuale, ed è sconfessato dai più avanzati studi e meta-studi internazionali in materia psicologico-relazionale e della famiglia. In tale contesto la tutela del best-interest della prole è adeguatamente contemperata con la protezione del diritto costituzionale di proprietà della casa familiare, e nella proposta normativa in discorso, vengono comunque rafforzate le tutele economiche per il genitore più debole che non ha a disposizione una abitazione dove vivere con i figli nei suoi tempi di accudimento della prole. L’Articolo 4 pone fine alle distorsioni applicative di cui approfittano figli ormai adulti e formati che continuano a sfruttare gli obblighi di mantenimento da parte dei genitori in maniera poco responsabile, ciò che non favorisce il raggiungimento della loro autonomia di vita in tempi ragionevoli. Appare dunque opportuno cercare di limitare ogni forma di cosiddetto “bamboccismo” e di parassitismo di persone oramai adulte verso le sostanze economiche e le risorse dei genitori. Viene indicato il limite del mantenimento ai 19 anni a meno di frequenza proficua di studi universitari o simili, ma non oltre i 26 anni. L’Articolo 5 aggiunge la conformità all’Articolo 337-ter CC e seguenti in merito ai provvedimenti riguardo ai figli. L’articolo 6 prevede l’applicazione del recesso del contratto matrimoniale entro 30 giorni dall’evento Questa opzione sarà utile al fine di evitare successive separazioni con prole, le quali hanno un impatto devastante sui figli minori. Si sono verificati diversi casi in cui i coniugi si sono separati di fatto già dopo pochi giorni anche alla fine del viaggio di nozze. In questi casi si deve concedere il diritto di recesso, come previsto già da molti contratti di vario genere, L’Articolo 7 e l’Articolo 8 si occupano di tutelare i minori da sottrazioni nazionali e internazionali, indicando le condizioni e le pene.
Articolo 9 Attualmente l’inflazione sui prezzi dei generi vari come evidenziato dal sito istituzionale ISTAT è molto variabile ed in alcuni anni ha raggiunto valori molto elevati.
Quindi le persone che sono tenute a corrispondere un assegno di mantenimento a seguito di separazione o divorzio, sono caricate di una cifra sproporzionata di aumento rispetto al proprio reddito. Questi aumento sono assolutamente insostenibili per persone che già hanno spesso tante spese dovute ad un nuovo affitto al pagamento di un mutuo e delle spese straordinarie. Quindi è necessario porre rimedio a questa norma vessatoria, considerando che gli stipendi sono praticamente invariabili da moltissimi anno, considerando che tali rivalutazioni previste dalla cosiddetta “scala mobile” sono state abolite già negli anni 90.Si sta generando così un grave danno a queste persone che si vedono incrementare ogni anno l’assegno di mantenimento, ma non hanno un incremento stipendiale e quindi gli viene ridotto ogni anno il loro potere di acquisto Articolo 10
E’ oramai noto che le contrapposizioni in merito alle spese di mantenimento sono frequenti nei casi di separazione o divorzio dei genitori. Tale problematica deriva principalmente dalla mancata regolamentazione per legge in modo tale che le stesse regole vengano applicate a tutti i cittadini italiani. Infatti siamo a conoscenza del fenomeno, da normalizzare, che ogni Tribunale disponga di un protocollo con proprie linee guida per disciplinare le spese straordinarie da sostenere che in pratica ai genitori di ogni provincia vengono applicate normative difformi, contravvenendo al principio che la “legge è uguale per tutti”. Una delle cause che più frequentemente, infatti, alimenta il conflitto tra i genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l'individuazione delle spese correnti della famiglia - di fatto o fondata sul matrimonio- e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e della modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso. Da qui l'esigenza di definire apposite linee guida, atte a facilitare e al tempo stesso rendere più trasparente e previamente valutabile, la concreta distinzione fra le due voci di credito. Diviene necessario, pertanto, ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso. Al sol fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti e, per esse, ai relativi difensori di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole. Ugualmente è rivolto espresso invito alle parti ad una dettagliata esposizione, all'interno degli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio giudiziali, delle categorie di spese straordinarie che le parti intendono disciplinare, con puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia coesa. Le spese straordinarie, in quanto occasionali e dal costo non liquidabile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante in rapporto alla consistenza degli assegni forfettari che non le comprendono, o del menage familiare in caso di mantenimento diretto; la loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell'assegno perequativo, di cui al IV comma dell' 337 ter c.c. Da qui l'esigenza di recintare concettualmente le voci di "spese straordinarie" che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell' "an" e non determinabili nel "quantum" perché afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o anche quindi, tutti quegli eventi imprevedibili o eccezionali non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli. Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art. 337 ter e.e . Articolo 11
I padri sono costretti a lasciare la casa familiare, magari con un mutuo in corso, e a versare un assegno di mantenimento alla madre (laddove non abbia un reddito sufficiente) e ai figli. Allo stesso tempo, dovranno pagare l’affitto della loro nuova abitazione. Si trovano, così, in una situazione di svantaggio economico, causa di un impoverimento, di cui il giudice non tiene conto nella definizione dei provvedimenti. Spesso, seguendo la “prassi”, si verifica una vera e propria discriminazione di genere, in cui al padre sono negati diritti e opportunità che sono, invece, concesse alle madri. Purtroppo si verifica che la legge sull’affidamento condiviso lasci troppi margini di interpretazione: non esistono criteri che vadano a stabilire il mantenimento in base al reddito e ogni giudice può, anche davanti a casi simili, stabilire importi diversi. Così molti padri si trovano a vivere sotto la soglia di povertà, una condizione che influisce anche sulla relazione padre-figlio. In Italia i padri separato sono quattro milioni e di questi, 800mila versano in condizioni di povertà, costretti ad accedere a servizi di assistenza e di carità. Solo un esempio di questo stato è l’allarme lanciato dalle mense e dai dormitori dei poveri, dove ben il 25% degli ospiti è rappresentato da padri separati. Diventa difficile realizzare la genitorialità condivisa quando il papà non ha una casa. Per evitare questo rischio si sono mossi associazioni ed enti, dando vita alle “Case per i padri separati”, posti accoglienti, caratterizzati da un clima familiare: un supporto temporaneo per ripristinare le proprie abitudini, ma soprattutto la relazione con i propri figli. E’ un dovere civile, morale e di giustizia, che una nazione avanzata ed anche una delle prime potenze economiche del mondo si faccia carico di aiutare queste persone svantaggiate. L’Articolo 12 prevede la Introduzione dell’articolo 570-ter del Codice Penale relativo allo stalking genitoriale L’articolo 13 prevede l’abrogazione di vari articoli e commi di leggi incompatibili con questa nuova legge L’Articolo 14 afferma i termini di applicabilità ai giudizi pendenti, e il monitoraggio della applicazione della normativa da parte del Mistero della giustizia. Si applica quanto dettato da art. 473-bis.29 del Codice di Procedura Civile e come “giustificato motivo” viene previsto anche quello dell’entrata in vigore di nuove norme di legge L’Articolo 15 conferma l’invarianza finanziaria.
L’articolo 16 è relativo alla entrata in vigore della legge