Divieto di macellazione degli equidi e altre disposizioni per la loro tutela
Apertura
6 luglio 2026
Scadenza
6 gennaio 2027
Sostenitori
14.254
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
In Italia il riconoscimento giuridico degli animali d'affezione si fonda sulla legge 281/1991 e sulla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con legge 201/2010. Tali normative sanciscono il rispetto per gli animali e la prevenzione di abbandono e maltrattamento. Questo status, tuttavia, riguarda quasi esclusivamente cani, gatti e pochi altri animali, escludendo specie comunque capaci di instaurare legami affettivi con l'uomo. Estendere il riconoscimento ad altre specie risponderebbe all'evoluzione culturale e scientifica in corso, promuovendo un approccio più inclusivo e antispecista. Gli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) godono di uno status normativo particolare, considerati sia animali da reddito sia compagni dell'uomo. Non essendo pienamente qualificati come "animali d'affezione", vengono tuttora macellati per la produzione alimentare, nonostante il legame affettivo che spesso si instaura con l'uomo, specie nel contesto di attività ricreative o terapeutiche. Attraverso ripetuti raggiri delle norme, non di rado anche equidi a fine carriera finiscono al macello. Va infine sottolineato che le carni di equidi macellati a fine carriera, oltre a contenere sostanze potenzialmente nocive per la salute umana, sono il prodotto di un'attività illecita, poiché il loro utilizzo a fini alimentari è espressamente vietato dalla normativa vigente.
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Quesito
In Italia, il riconoscimento giuridico degli animali d’affezione trova fondamento nella legge 281/1991 sulla tutela degli animali da compagnia e nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (ratificata con la legge 201/2010). Tali normative sanciscono il rispetto per gli animali e la prevenzione del loro abbandono e maltrattamento. Tuttavia, questo status è limitato prevalentemente a cani, gatti e pochi altri animali, escludendo specie in grado di instaurare legami affettivi con gli esseri umani. Allargare il riconoscimento ad altre specie risponde all’evoluzione culturale e scientifica, promuovendo un approccio più inclusivo e antispecista nella legislazione. Focalizzando l’attenzione sugli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) si può affermare che essi godono di un riconoscimento normativo particolare, sia come animali da reddito che come compagni dell’uomo. Tuttavia, il loro status non li qualifica pienamente come “animali d’affezione” e per questo ancora oggi vengono macellati per la produzione di alimenti, nonostante il legame emotivo spesso instaurato con l’uomo, specie nel contesto di attività ricreative o terapeutiche. Non di rado, attraverso ripetuti raggiri delle norme, anche equidi a fine carriera finiscono al macello. È fondamentale evidenziare che le carni provenienti da equidi macellati a fine carriera, oltre a contenere sostanze altamente nocive per la salute umana, rappresentano il prodotto di un’attività illecita, in quanto il loro utilizzo è espressamente vietato dalla normativa vigente. Tale problematica è chiaramente nota agli ambienti politici e istituzionali, come attestato dalle numerose interrogazioni e interpellanze presentate a ogni livello. Anche dalle Regioni arrivano di continuo input attraverso la presentazione di mozioni e ordini del giorno atti a vietare la macellazione degli equidi e a supportare le proposte di legge presentate alla Camera Dei Deputati. Le numerose inchieste, condotte e divulgate da associazioni internazionali come Animal Equality, confermano gli abusi e i soprusi ai quali questi animali sono sottoposti. E anche realtà italiane come Fondazione Islander operano quotidianamente per denunciare casi di maltrattamento, accogliere cavalli provenienti da sequestri e garantire loro cure, riabilitazione e protezione. Le frodi alimentari, la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini ed insicuri, oltre ad essere pericolosi per la salute dei cittadini, come ha più volte ricordato la Guardia di Finanza, possono alimentare i circuiti del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata. Un’ulteriore ricerca condotta dall’organizzazione Animal Equality - ampiamente dibattuta in sede parlamentare- ha segnalato la presenza di almeno 180 cavalli risultati positivi ai controlli antidoping tra il 2022 e il 2025 in Italia, secondo i dati del report delle attività di contrasto al doping del Servizio Veterinaria e Benessere Animale del Ministero dell’Agricoltura e quelli riportati sul sito del Ministero dell’Agricoltura stesso. Trattandosi di test effettuati a campione, è lecito ipotizzare che i numeri siano una sottostima del fenomeno. Le sostanze dopanti rilevate sono potenti antinfiammatori (fenilbutazone e flunixin), sostanze stimolanti come la caffeina, e persino sostanze vietate o illegali come cocaina e dermorfina. Inserendo i numeri dei microchip degli equidi risultati positivi a queste sostanze nell’anagrafe equina nazionale, è emerso che circa il 10% di questi equidi (17 su circa 180 casi confermati) è ancora registrato come DPA, ovvero destinato alla produzione alimentare. Sebbene non tutte le sostanze che vengono considerate dopanti implichino l’esclusione dal circuito alimentare (alcune non sono soggette a limite o sono soggette a limiti massimi fissati dai regolamenti europei), diverse sostanze non sono tollerate nella produzione alimentare. L’analisi di Animal Equality ha rilevato che alcune di queste sostanze vietate sono state assunte dai cavalli senza che per questo gli animali venissero esclusi dal circuito alimentare. Tra questi si segnalano due casi di positività alla dermorfina (un potente oppiaceo) e due casi di positività al principale metabolita della cocaina. Nonostante questi casi risalgano al 2022 e 2023, a inizio 2026 i cavalli risultavano ancora registrati come DPA. Un cavallo risultato positivo al fenilbutazone a novembre 2025 è stato inoltre rimosso dal circuito alimentare solo a marzo 2026. Oltre a queste gravi criticità, l’organizzazione segnala buchi informativi, specie per cavalli nati all’estero al cui nome non viene associato un numero di microchip corrispondente nella banca dati nazionale, o informazioni discordanti tra i diversi database consultati. Pertanto, senza temere smentite, si puó affermare che la filiera della carne equina non è sicura e le ripercussioni sulla salute degli ignari consumatori possono essere serie e concrete. Da un punto di vista prettamente etico, è un recente parere EFSA ad evidenziare diverse conseguenze negative che impattano sul benessere dei cavalli durante il trasporto verso i macelli, in relazione alla durata del viaggio. Tra queste figurano stress da movimentazione, sovrastimolazione sensoriale, limitazione del movimento, stress da calore, lesioni, stress da movimento e disturbi respiratori. È scientificamente provato che dopo viaggi di 10-14 ore possono verificarsi disturbi clinici delle vie respiratorie. Dopo 12 ore si possono osservare disturbi gastrointestinali, quali ulcerazione gastrica, in cavalli a digiuno. Dopo 3 ore sono stati segnalati indicatori comportamentali di sete, mentre dopo appena 1-3 ore di trasporto sono stati riferiti biomarcatori fisiologici di disidratazione. Estendere agli equidi il riconoscimento dello status di animali d’affezione è un passo importante verso un approccio normativo più inclusivo e rispettoso della loro natura e del rapporto che intrattengono con l’uomo. La presente proposta di legge mira innanzitutto ad includere gli equidi nell’elenco degli animali da compagnia, aumentandone le tutele e vietandone l’importazione - ma anche l’esportazione - per la macellazione così da escludere totalmente la possibilità che carni intrise di sostanze pericolose per l’essere umano finiscano in tavola; all’art. 2 viene specificato l’iter per la registrazione di tutti gli equidi in anagrafe e viene preclusa la possibilitá di destinare gli equidi alla produzione di alimenti; l’articolo 3 introduce una serie di obblighi che i detentori di equidi dismessi devono ottemperare tramite costanti interlocuzioni con i servizi veterinari; l’art. 4 prevede specifiche per consentire la transizione degli allevamenti di equidi per la macellazione verso altre attività economiche più etiche e sostenibili; gli articoli 5 e 6 contengono clausola di salvaguardia e le relative sanzioni amministrative e penali per le inottemperanze alla presente legge. Infine l’articolo 7 contiene la copertura finanziaria. ARTICOLATO:
Art. 1
(Principi e finalità)
Il cavallo (Equus caballus), l’asino, il mulo e il bardotto (Equus asinus), d’ora in avanti indicati genericamente come equidi, sono riconosciuti come animali da compagnia ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987. Lo Stato ne tutela le condizioni di vita, promuove la loro protezione e incentiva l’educazione delle nuove generazioni al rispetto di queste specie. Su tutto il territorio nazionale è vietato allevare equidi da destinare alla macellazione, così come sono vietate l’esportazione e l’importazione di esemplari destinati, anche indirettamente, a tale scopo. È vietato su tutto il territorio nazionale la produzione e la lavorazione di carne equina.
Ai fini della presente legge, i pony rientrano nella definizione di “equidi” di cui al presente comma 1.
Art. 2
(Identificazione degli equidi e nuove linee guida per la registrazione in anagrafe)
Chiunque detiene anche un solo equide, a qualunque titolo, è tenuto a registrarlo in apposito Registro anagrafico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equide è custodito, o il veterinario libero professionista, provvede a identificare l'animale mediante inoculazione di un transponder e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equino e il codice di stalla. Il proprietario è tenuto a notificare al servizio veterinario competente tutti gli eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equide in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento non è più consentita la registrazione di equidi “Dpa” - destinati alla produzione di alimenti. Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito un Registro anagrafico degli equidi, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l’anagrafe ai sensi del decreto 30 settembre 2021 secondo le responsabilità e gli obblighi elencati dagli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429.
Art. 3
(Obblighi di comunicazione e tutela degli equidi dismessi)
Tutti gli equidi impiegati in attività sportive, terapeutiche, ricreative o lavorative, una volta cessato definitivamente il loro utilizzo per tali finalità, sono considerati “dismessi” o “in pensione”. Il proprietario o detentore dell’equide è tenuto, entro 15 giorni dalla cessazione dell’attività, a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) i dati identificativi dell’equide, inclusi quelli risultanti dall’anagrafe equina; b) le generalità del proprietario o detentore; c) la data di cessazione dell’attività; d) il luogo di destinazione dell’animale, con indicazione precisa della struttura o del fondo presso cui sarà alloggiato; e) le condizioni di mantenimento previste, nel rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale. Il proprietario o detentore è altresì obbligato a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione del luogo di detenzione dell’equide dismesso. Le Aziende Sanitarie Locali esercitano attività di vigilanza e controllo sulla corretta gestione e sul benessere degli equidi dismessi, anche mediante ispezioni presso i luoghi di detenzione. È fatto divieto di abbandono o di cessione non tracciata degli equidi dismessi. Ogni trasferimento di proprietà o detenzione deve essere registrato secondo le disposizioni vigenti. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Art. 4
(Misure per la riconversione degli allevamenti)
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare, verso forme di allevamento che tengano conto del nuovo status “di animale d’affezione”. Art. 5
(Clausola di salvaguardia)
Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 6
(Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni all’art. 1 della presente legge sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 50.000 euro. Qualora le carni derivanti dalla macellazione, siano immesse sul mercato, la pena è aumentata di un terzo insieme alla reclusione da tre mesi a tre anni. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, è punito con la reclusione da dieci mesi a tre anni e con la multa da 30.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale; Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un fondo del Ministero della Salute destinato agli animali salvati dai maltrattamenti.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.