Disposizioni per l’introduzione del congedo paritario obbligatorio tra madre e padre: Per il superamento delle disuguaglianze di genere, la redistribuzione del lavoro di cura, il sostegno alla natalità e la tutela effettiva della famiglia e dell’infanzia.
Apertura
12 giugno 2026
Scadenza
12 dicembre 2026
Sostenitori
5.489
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La proposta di legge si inserisce in un contesto segnato da un persistente squilibrio nella distribuzione delle responsabilità di cura dei figli, che continua ad essere attribuita in misura prevalente alla figura materna, con effetti rilevanti sulla loro partecipazione al mercato del lavoro. I dati più recenti confermano la dimensione del fenomeno: dopo la nascita di un figlio risulta occupato solo il 53,9 per cento delle donne tra i 25 e i 49 anni, a fronte del 73,9 per cento delle donne senza figli; per una donna su cinque, inoltre, la maternità rappresenta la causa principale di exit dal mondo del lavoro. Nell’accesso ai congedi parentali, peraltro, permane un significativo divario, poiché le richieste presentate dalle madri sono di quasi tre volte superiori a quelle dei padri. L’intervento, in tale quadro, assume rilievo strategico in quanto è diretto a rimuovere una disparità non solo normativa, ma anche culturale e sociale in modo da promuovere una più equilibrata assunzione delle responsabilità genitoriali e un maggiore sostegno all’occupazione femminile. L’iniziativa si colloca, dunque, in una più ampia prospettiva di contrasto alla crisi demografica e di rafforzamento della coesione sociale, verso un progressivo e naturale allineamento dell’ordinamento italiano alle esperienze europee più avanzate, quali quelle di Spagna, Svezia e Norvegia, nelle quali la condivisione della cura costituisce da tempo un elemento qualificante delle politiche familiari e del lavoro.
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- REDDITO MINIMO GARANTITO INDIVIDUALE (RMGI)
Quesito
Art. 1
(Modifiche agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
- Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 1, le parole: « all’80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;
b) all’articolo 61, comma 2, le parole: « all’80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;
c) all’articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall’astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27 »;
d) all’articolo 65, comma 2, le parole: «all’80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »; e) all’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: « all’80 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »; f) all’articolo 70, commi 2 e 3, le parole: « all’80 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »; g) all’articolo 73, comma 1, le parole: « all’80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »; h) all’articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « lire 3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 euro ». Art. 2
(Modifica dell’articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
L’articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: « Art. 27-bis. – (Congedo paritario) –
Il padre lavoratore, nell’intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.
Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi, di cui almeno dieci giorni da fruire subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di cui al presente comma è obbligatorio, non trasferibile e integralmente retribuito.
Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.
Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66.
Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
Per l’esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro ». Art. 3
(Monitoraggio e relazione alle Camere)
- Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall’Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
- La relazione di cui al comma 1 dà conto, in particolare, del numero dei beneficiari, delle modalità di fruizione del congedo, della distribuzione territoriale e settoriale del ricorso alla misura, nonché degli effetti rilevati in materia di occupazione femminile, condivisione del lavoro di cura e andamento demografico. Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2025, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell’Unione europea.