AMBIENTE IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

Divieto di modifica delle condizioni metereologiche(Geoingegneria)

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Apertura

10 maggio 2026

Scadenza

10 novembre 2026

Sostenitori

40.301

Quorum

50.000

Progresso 81%

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Partendo dai Trattati internazionali, normative europee e nazionali ed in applicazione del principio si pre cauzione e richiamandosi alla Convenzione dell’ ONU sulla diversità biologica del 2010 che ha stabilito che la geoingegneria comporta una seria violazione dei diritti umani a causa dei pericoli impliciti nelle tecnologie utilizzate e alla Moratoria delle Nazioni Unite Cop 10 Nagoya, alla Risoluzione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell’ atmosfera AIRES 76/112; al Trattato ONU sulla Biodiversità (CBD 1992); all’l’Accordo sulla conservazione e l' uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026;alla Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992); al Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale; ed in applicazione dello stesso principio di precauzione che permea tutto il diritto posto a tutela della salute e del benessere ambientale ed umano, e che è stato altresì cristallizzato nell’ art Art.191 TFUE, co 2 “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva.” In perfetta e totale applicazione degli Artt Costituzionali : 9 co 2 Cost,41 co3, 32 co.1. Si vieta l' attività di Modifica delle condizioni metereologiche attraverso attività di geoingegneria nei cieli italiani. Per

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Quesito

DIVIETO ATTIVITÀ DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA): PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE (Ex Art 71 co 2 Cost.It.) In accordo con:  la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992;  la Risoluzione dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell’ atmosfera AIRES 76/112;  il Trattato ONU sulla Biodiversità(CBD 1992);  l’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026;  Moratoria delle Nazioni Unite COP 10 Nagoya  La Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992)  Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale  Art.191 TFUE  gli Artt 9 co 2 e 41 co 2 della Costituzione Italiana. PROGETTO DI LEGGE SCOPI: 1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi Sia emanata dal Parlamento italiano, TITOLO La presente legge può essere citata come "Cieli blu". DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (GEOINGEGNERIA) (a) IN GENERALE 1 Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c). (b) CIRCOSTANZE DESCRITTE Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che: (1)l’ imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a); (2)l’ imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a); (3)l’ imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica; (4)la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell’Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano; (5)la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero. C) SANZIONI ART. 1 SANZIONE PENALE Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione, incarcerato per non più di 5 anni, o entrambe. Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione,ed i Presidenti Amministratori, Delegati, incarcerati non più di 5 anni, o entrambe. 2 ART. 2 SANZIONE CIVILE L' ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge. L'accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l'emissione di ordinanze-ingiunzioni da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC. ART. 3 - VIOLAZIONI RIPETUTE Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione. ART. 4 - SEGNALAZIONE E INDAGINE (a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO (1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ Amministrazione dell’ ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l’ Amministrazione della Difesa dell’ Areonautica Militare, del Ministero degli Interni, con 'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA , che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2). ART. 5 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI (a) LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata o regionale, che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata. Nella presente legge: (1) ATMOSFERA — Il termine "atmosfera" indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell’ Italia. ART. 6 - MODIFICA DEL TEMPO 3 (A) IN GENERALE — Il termine "modifica del tempo" significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; o (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare. (B) ESEMPI — Tale termine include: (i) geoingegneria; (ii) inseminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare. ART. 7 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione