ART. 842 - FONDI PRIVATI
Data apertura
26 luglio 2024
Scadenza
26 ottobre 2024
Sostenitori
23.549
Quorum
500.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Vietare l'ingresso nei fondi privati da parte dei cacciatori; attualmente la legge prevede l'ingresso nei fondi privati da parte dei cacciatori anche senza l'autorizzazione del legittimo proprietario.
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Quesito
«Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica "Caccia e"; primo comma "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'"?».