AMBIENTE CHIUSA Referendum abrogativo

ALLEVAMENTI INTENSIVI

Raccolta terminata

Data apertura

26 luglio 2024

Scadenza

26 ottobre 2024

Sostenitori

106.876

Quorum

500.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Metodi di allevamento crudeli come: la limitazione forzata dello spazio vitale a volte estrema come nel caso dei polli, delle gabbie per le scrofe o delle vasche per i pesci di allevamento. Ambiente di allevamento malsano, maleodorante e mortifero senza accesso ad aria e luce che causa il diffondersi di patologie dolorose. La mutilazione di parti considerate scomode come ali, becchi e testicoli senza anestesia; la soppressione selettiva per genere di milioni di esemplari come nei pulcini. L’utilizzo massivo di farmaci per arginare il dilagare di patologie fra gli animali. L’utilizzo di ormoni e privazione del sonno per accelerare la crescita. La fecondazione forzata continua e la separazione immediata del neonato dalla madre come nella produzione di latte. Enormi problematiche ambientali: le deiezioni degli allevamenti sono un rifiuto pericoloso altamente inquinante che minaccia la salubrità di terreni, falde acquifere, fiumi, laghi, mari e aria. Per alimentare l’enorme numero di capi allevati è necessario sacrificare ingenti quantità di acqua e di terreno alla coltivazione intensiva e monocolturale che utilizza OGM, pesticidi e acqua. Questo causa la distruzione degli habitat per la fauna e la flora selvatica e la conseguente scomparsa delle specie. Rischi per la salute del consumatore: gli allevamenti intensivi sono estremamente pericolosi dal punto di vista sanitario sia per l’uomo che per gli altri animali. Sono ricorrenti le epidemie che si sviluppano da questi ambientI.

Quesito

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”