ALLEVAMENTI INTENSIVI
Data apertura
26 luglio 2024
Scadenza
26 ottobre 2024
Sostenitori
106.876
Quorum
500.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Metodi di allevamento crudeli come: la limitazione forzata dello spazio vitale a volte estrema come nel caso dei polli, delle gabbie per le scrofe o delle vasche per i pesci di allevamento. Ambiente di allevamento malsano, maleodorante e mortifero senza accesso ad aria e luce che causa il diffondersi di patologie dolorose. La mutilazione di parti considerate scomode come ali, becchi e testicoli senza anestesia; la soppressione selettiva per genere di milioni di esemplari come nei pulcini. L’utilizzo massivo di farmaci per arginare il dilagare di patologie fra gli animali. L’utilizzo di ormoni e privazione del sonno per accelerare la crescita. La fecondazione forzata continua e la separazione immediata del neonato dalla madre come nella produzione di latte. Enormi problematiche ambientali: le deiezioni degli allevamenti sono un rifiuto pericoloso altamente inquinante che minaccia la salubrità di terreni, falde acquifere, fiumi, laghi, mari e aria. Per alimentare l’enorme numero di capi allevati è necessario sacrificare ingenti quantità di acqua e di terreno alla coltivazione intensiva e monocolturale che utilizza OGM, pesticidi e acqua. Questo causa la distruzione degli habitat per la fauna e la flora selvatica e la conseguente scomparsa delle specie. Rischi per la salute del consumatore: gli allevamenti intensivi sono estremamente pericolosi dal punto di vista sanitario sia per l’uomo che per gli altri animali. Sono ricorrenti le epidemie che si sviluppano da questi ambientI.
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Quesito
“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”