STOP CACCIA! STOP UCCISIONI DEGLI ANIMALI PER DIVERTIMENTO
Data apertura
25 giugno 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
53.062
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Questa nostra proposta di Legge di iniziativa popolare, annunciata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno, vuole dare rappresentanza a quella stragrande maggioranza degli italiani contraria da decenni alla caccia e tanto più alle estensioni dell’attività venatoria, all’uccisione degli animali per divertimento, contro il Disegno di Legge annunciato dal Ministro Lollobrigida e presentato al Senato il 20 giugno (n.1552) con prime firme i Capigruppo della maggioranza Malan, Romeo, Gasparri, Salvitti. Questa nostra proposta sarà così iscritta all’esame del Parlamento assieme al Disegno di Legge voluto dal Ministro dell’Agricoltura che punta a ottenere più caccia, sempre e ovunque, più armi, più animali uccisi, meno controlli, meno sicurezza per i cittadini e, su ognuna di queste, registreremo e faremo conoscere il voto favorevole o contrario di ogni senatore e deputato. Questa nostra proposta è coerente con il nuovo articolo 9 della Costituzione e con l’articolo 13 del Trattato Europeo, oltre a essere una necessità la pacifica convivenza con le altre specie animali, importanza dovuta anche a livello sociale. L’introduzione di un divieto generale dell’attività venatoria, principio etico di grande evoluzione, accompagnato da metodi di gestione non cruenti della fauna in caso di pericolo, rappresenta un passo ulteriore verso un modello di tutela integrale degli animali selvatici e, soprattutto, di pacifica convivenza.
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Quesito
ART. 1
(Soggetti di tutela)
- In applicazione dell’articolo 9, terzo periodo, dei principi fondamentali della Repubblica elencati nella Costituzione, dell’articolo 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea che considera gli animali esseri senzienti e in recepimento delle direttive europee 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat e della flora e fauna selvatiche, la presente Legge è volta alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali selvatici, del loro diritto alla vita e alla dignità, anche nell’interesse delle future generazioni.
- La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale e ne fanno parte tutti gli animali selvatici dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
ART. 2
(Tutela della specie Lupo e della specie Orso)
- Lo Stato promuove, assicura e garantisce, anche d’intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la convivenza con i Lupi (Canis lupus) e gli Orsi (Ursus arctos) e la loro protezione, anche quali esseri senzienti, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 13 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, dell’articolo 9 terzo comma della Costituzione e delle altre discipline internazionali europee e nazionali in materia.
- In attuazione dell’articolo 12 della Convenzione di Berna, sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa, a prescindere da eventuali modifiche della Direttiva europea relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con la presente legge si sancisce l’appartenenza delle specie Lupo (Canis lupus) e Orso (Ursus artcos), su tutto il territorio nazionale, al genere delle specie animali che richiedono uno speciale regime di protezione.
ART. 3
(Divieti)
L’attività venatoria è vietata in tutto il territorio nazionale
Costituisce attività venatoria qualsiasi attività di cattura o abbattimento di animali selvatici, anche nati o allevati in cattività, nonché l’esibizione di rapaci e altri animali selvatici, con qualunque mezzo, a fini ludici, alimentari, commerciali, di controllo o di gestione.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in caso di grave e comprovato pericolo per l’incolumità umana o di accertati danni materiali ad attività agricole, provvedono alla gestione delle specie di fauna selvatica, ricorrendo esclusivamente a metodi non cruenti e non letali. Le suddette attività non costituiscono esercizio di attività venatoria.
Le attività di cui al comma 3 sono supervisionate e coordinate dagli agenti dei corpi di polizia regionale, provinciale o locale, i quali per l’attuazione possono avvalersi del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.
ART. 4
(Aree protette)
- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche in ossequio al Regolamento (UE) 2024/1991 europeo per il ripristino della natura, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, attuano piani per il ripristino del 90% degli habitat degradati entro il 2050, anche ricomprendendo quei territori all'interno delle aree protette.
ART. 5
(Sanzioni)
- Chiunque cagioni la morte di un animale selvatico in violazione delle disposizioni di cui alla presente Legge è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
- Chiunque cagioni una lesione ad un animale selvatico in violazione delle disposizioni di cui alla presente Legge è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 25.000 a 75.000
- Gli animali coinvolti nelle condotte di cui al presente articolo sono ove possibile liberati e reimmessi in natura o in caso di impossibilità alla liberazione sono affidati a Centri di recupero della fauna selvatica.
- E’ sempre ordinata la confisca dei mezzi impiegati per commettere una o più violazioni alla presente Legge ed è disposta l’interdizione dalle attività di gestione, di allevamento, trasporto e commercio di animali per il responsabile.
ART. 6
(Disposizioni finali)
- E’ abolita qualsiasi disposizione contraria con le previsioni di cui alla presente legge. È abrogato l’articolo 842 del Codice Civile.