ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE CHIUSA Legge di iniziativa popolare

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie

Raccolta terminata

Data apertura

21 agosto 2024

Scadenza

15 febbraio 2025

Sostenitori

54.831

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Si considera non più procrastinabile l’introduzione dell’insegnamento scolastico della disciplina di educazione sentimentale in tutte le scuole del territorio italiano che favorisca la sana crescita delle studentesse e degli studenti all’interno della società, della famiglia, delle relazioni interpersonali di ogni genere e del mondo del lavoro. Che sia loro insegnato ad affrontare i momenti difficili, a gestire la rabbia nelle situazioni negative che inesorabilmente la vita presenta e che dia loro il supporto emotivo necessario per affrontare, senza il ricorso alla violenza sugli altri o su sé stessi, tutte le situazioni non piacevoli. In Danimarca, Finlandia e Francia già vengono impartite lezioni di empatia. La Danimarca ha introdotto in tutte le scuole la Klassens tid ovvero ora della classe, prevista dal curriculo nazionale già dal 1991 e mira a migliorare le relazioni all’interno della classe a fornire agli studenti (fin dalla più tenera età) gli strumenti relazionali che permettono di esprimere le proprie emozioni, comprendere l’altro, sentirsi accolti a scuola. Alla luce di tutto ciò e vista la cultura della sopraffazione e della violenza a discapito delle donne, in particolare, e comunque dei soggetti più deboli della società, si presenta la seguente PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE per l'Istituzione e l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale in tutte le scuole.

Iniziative correlate

Altre iniziative della categoria "ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:

Quesito

PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’EDUCAZIONE SENTIMENTALE in tutte le scuole di ogni ordine grado, statali, private e paritarie ART. 1

Istituzione e introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale

Introduzione nelle ore curricolari e come materia obbligatoria, in tutte le scuole di ogni ordine grado, infanzia, elementari, medie inferiori e medie superiori, statali, private e paritarie dell’insegnamento scolastico dell’EDUCAZIONE SENTIMENTALE. In attuazione del comma 1 del presente articolo ogni scuola dovrà raggiungere specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo obbligatoriamente a riferimento le seguenti tematiche: imparare a conoscere le proprie emozioni, comprendere e sviluppare le relazioni affettive attraverso lo sviluppo delle capacità riflessive e empatiche; rafforzare la consapevolezza delle proprie emozioni, delle proprie azioni e le relative conseguenze attraverso un ragionamento empatico che faciliti la libera espressione dei sentimenti per imparare a esprimerli e condividerli con gli altri; imparare a comprendere le emozioni e i sentimenti altrui e ad accettarli, anche se diversi e distanti dai propri; sviluppare un’intelligenza emotiva e empatica in ogni forma di affettività, ovvero l’amicizia, l’amore, la fratellanza e la sorellanza e il rapporto con i propri genitori; sviluppare una sensibilità alle differenze nel rispetto della pluralità di espressioni che comprenda le differenze di genere, le differenze di orientamento sessuale, l’unicità del singolo e del proprio sentire e identificarsi; smantellare le rappresentazioni, i ruoli sociali, le consuetudini e i modelli normativi e sociali che impongono un’idea di relazioni affettive rigide e stereotipate, minate dalla prevaricazione e dalla violenza in ogni sua forma: fisica, psicologica, economica, sociale; acquisire un punto di vista sulla sessualità e sulle relazioni sessuali, scevro da discriminazioni, coercizioni e violenze, basato su consapevolezza e rispetto; conoscere le differenze, per comprenderle e accettarle, tra identità di genere, orientamento sessuale e stereotipi culturali come prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione sessuale e di libertà personale; imparare a sviluppare tutte queste competenze anche all’interno della propria famiglia di origine.

ART. 2

Insegnamento curricolare

  1. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento dell'educazione sentimentale, specificandone anche, per ciascun anno di corso l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento dell'educazione sentimentale è affidato ai docenti sulla base del curricolo.
  2. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline psico-pedagogiche ove disponibili nell'ambito dell'organico dell’autonomia.
  3. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con Piano triennale dell'offerta formativa. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione sentimentale è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione sentimentale, un docente con compiti di coordinamento. ART. 3

Invariabilità dell’organico del personale scolastico

Dall'attuazione del precedente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui all’articolo 3 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. ART. 4

Formazione dei docenti

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125 e comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione sentimentale. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale. ART. 5

Scuola e famiglia

Al fine di valorizzare l’insegnamento dell'educazione sentimentale e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria e dell’infanzia. Sono previsti anche incontri di approfondimento con le famiglie. ART. 6

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. ART. 7

Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.