QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

ABROGAZIONE della LEGGE 2 dicembre 2025 , n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. )

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Apertura

19 luglio 2026

Scadenza

19 gennaio 2027

Sostenitori

95

Quorum

50.000

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Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

L'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. La legge n. 181 del 2025 introduce invece una specifica fattispecie penale costruita attorno al sesso della vittima. Tale scelta normativa rischia di determinare una differenziazione della tutela penale fondata non sulla condotta dell'autore del reato, bensì sull'appartenenza sessuale della persona offesa. Si pone pertanto una questione di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza. L'omicidio rappresenta il massimo attacco possibile alla persona umana. La sua gravità non può essere misurata in funzione del sesso della vittima. La morte di una donna non può avere un valore giuridico superiore alla morte di un uomo, così come la morte di un uomo non può avere un valore giuridico superiore alla morte di una donna. Lo Stato deve garantire identica tutela ad ogni vita umana.

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Quesito

COMITATO BIGENITORIALITA E PARI OPPORTUNITA OLTRE IL GENERE

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE

ABROGAZIONE della LEGGE 2 dicembre 2025 , n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. ) PREMESSA

Il Comitato Bigenitorialità e Pari Opportunità Oltre il Genere condanna senza alcuna ambiguità ogni forma di violenza, abuso, maltrattamento e omicidio. La presente proposta non nasce dalla volontà di ridurre la tutela delle donne, ma dalla convinzione che ogni essere umano debba godere della medesima protezione giuridica indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'età, dalla nazionalità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o da qualsiasi altra caratteristica personale. La vita umana possiede identico valore giuridico e morale in ogni individuo.

Per tale ragione il Comitato ritiene che la Legge 2 dicembre 2025 n. 181 presenti rilevanti criticità sotto il profilo della compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza. MOTIVI DELL'ABROGAZIONE

L'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. La legge n. 181 del 2025 introduce invece una specifica fattispecie penale costruita attorno al sesso della vittima. Tale scelta normativa rischia di determinare una differenziazione della tutela penale fondata non sulla condotta dell'autore del reato, bensì sull'appartenenza sessuale della persona offesa. Si pone pertanto una questione di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza. L'omicidio rappresenta il massimo attacco possibile alla persona umana. La sua gravità non può essere misurata in funzione del sesso della vittima.

La morte di una donna non può avere un valore giuridico superiore alla morte di un uomo, così come la morte di un uomo non può avere un valore giuridico superiore alla morte di una donna. Lo Stato deve garantire identica tutela ad ogni vita umana. IL SUPERAMENTO DELLA LETTURA BASATA SUL SESSO

Il Comitato ritiene che la maggior parte delle violenze che si verificano nelle relazioni affettive, familiari e sociali non trovi la propria origine nell'odio verso un sesso specifico. L'esperienza clinica e criminologica mostra invece come il comune denominatore di numerose situazioni di violenza sia l'incapacità di gestire la divergenza, il conflitto e la frustrazione. La vittima viene colpita non per il suo sesso, ma perché rappresenta un ostacolo, una contraddizione, una separazione, un rifiuto, una scelta autonoma o comunque una divergenza rispetto alle aspettative dell'autore della violenza. Secondo la prospettiva del Debolicidio, la violenza emerge quando una persona in posizione di potere – fisico, psicologico, economico, relazionale, giuridico o sociale – entra in conflitto con un soggetto vulnerabile e non possiede adeguate competenze per gestire tale divergenza. IL RUOLO DELL'”ANALFABETISMO PSICOLOGICO”

Il Comitato individua nell'Analfabetismo Psicologico uno dei principali fattori di rischio della violenza. Per Analfabetismo Psicologico si intende la mancanza di adeguate competenze nella comprensione delle emozioni, delle relazioni, dei conflitti, delle differenze individuali e del valore del punto di vista altrui. Quando tali competenze mancano, la divergenza viene vissuta come una minaccia. Da qui derivano le modalità relazionali dicotomiche fondate sulla logica: "O vinco io o vinci tu."

La violenza non nasce quindi dall'essere uomo o donna.

Nasce dall'incapacità di riconoscere pari dignità all'altro quando diverge da noi.

UNA TUTELA DAVVERO UNIVERSALE

Il Comitato propone il superamento di ogni impostazione che produca categorie privilegiate di vittime. Ogni vittima di qualsiasi sesso, genere, età, deve essere riconosciuta, ascoltata e tutelata.

La Repubblica deve proteggere tutti senza discriminazioni.

La lotta alla violenza deve essere fondata sulla vulnerabilità della vittima e sulla gravità della condotta, non sul sesso della persona colpita. CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, il Comitato Bigenitorialità e Pari Opportunità Oltre il Genere propone l'abrogazione della Legge 2 dicembre 2025 n. 181 e l'avvio di una riforma organica della normativa sulla violenza fondata sui principi costituzionali di uguaglianza, universalità della tutela e pari dignità di ogni essere umano. La violenza non ha sesso.

La tutela dei diritti non deve avere sesso.

La Costituzione deve rimanere il punto di riferimento supremo della Repubb

COMITARTO BIGENITORIALITA E PARI OPPORTUNITA OLTRE IL GENERE

TESTO PROPOSTA DILEGGE

ABROGAZIONE della LEGGE 2 dicembre 2025 , n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. )

Art. 1. (Principi generali)

In conformità ad art. 3, comma 1, della Costituzione, la Repubblica riconosce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali; Nella fattispecie La norma di cui si dispone l’abrogazione è palesemente in contrasto con l’articolo 3 della nostra costituzione, laddove prevede sanzioni penali differenti in base al sesso delle persone coinvolte ed infatti la legge non può essere diversa in base a tale parametro di riferimento; Inoltre il nuovo delitto di femminicidio potrebbe altresì porsi in collisione con il principio di uguaglianza sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio derivante in situazioni simili, a causa della contemporanea vigenza degli articoli 575 e 577-bis c.p. , non potendosi ammettere una diversa considerazione della gravità del reato per il fatto che colpisce la vita di una donna anziché quella di un uomo.

Art. 2 (Motivi dell’abrogazione)

L'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. La legge n. 181 del 2025 introduce invece una specifica fattispecie penale costruita attorno al sesso della vittima. Tale scelta normativa rischia di determinare una differenziazione della tutela penale fondata non sulla condotta dell'autore del reato, bensì sull'appartenenza sessuale della persona offesa. Si pone pertanto una questione di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza. L'omicidio rappresenta il massimo attacco possibile alla persona umana. La sua gravità non può essere misurata in funzione del sesso della vittima.

La morte di una donna non può avere un valore giuridico superiore alla morte di un uomo, così come la morte di un uomo non può avere un valore giuridico superiore alla morte di una donna. Lo Stato deve garantire identica tutela ad ogni vita umana.

Art. 3 (Abrogazione della Legge 2 dicembre 2025 n.181)

L’articolo 1 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 2 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 3 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 4 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 5 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 6 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 7 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 8 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 9 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 10 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 11 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 12 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 13 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato;

L’articolo 14 della legge 2 dicembre 2025 n. 181 è abrogato

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 2 della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 6 (Entrata invigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.