Norme cotro le false accuse strumentali - Inserimento Art. 368-bis C.P. ed art 337-decies C.C.
Apertura
17 luglio 2026
Scadenza
17 gennaio 2027
Sostenitori
105
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
L'attuale disciplina della calunnia, prevista dall'articolo 368 del Codice Penale, rappresenta un presidio fondamentale dell'ordinamento. L'esperienza applicativa maturata negli ultimi anni, tuttavia, evidenzia l'opportunità di introdurre una disciplina più puntuale per le ipotesi nelle quali l'accusa penalmente falsa venga utilizzata quale strumento intenzionale per conseguire vantaggi personali o processuali, in particolare nei procedimenti caratterizzati da elevata conflittualità familiare. In tali contesti possono essere coinvolti, oltre alle parti del procedimento, anche figli minori e altri componenti della famiglia, con conseguenze che incidono profondamente sulla stabilità delle relazioni familiari e sul benessere dei minori. La presente proposta non introduce alcuna presunzione circa la diffusione del fenomeno né individua categorie di persone maggiormente responsabili. Essa si limita a disciplinare le conseguenze giuridiche dei casi nei quali l'autorità giudiziaria accerti definitivamente che un'accusa sia stata formulata con dolo nei confronti di persona innocente.
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Quesito
PROPOSTA DI LEGGE
Norme contro le false accuse strumentali - Inserimento Art. 368-bis C.P. ed Art. 337-decies C.C.
Premessa
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare la tutela della verità processuale, della corretta amministrazione della giustizia e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei procedimenti penali e civili. L'ordinamento italiano riconosce giustamente una tutela particolarmente rigorosa nei confronti delle vittime di reato e garantisce strumenti efficaci di protezione nei casi di effettiva violenza, maltrattamenti, atti persecutori e abusi. Tali strumenti rappresentano una conquista di civiltà giuridica che la presente proposta non intende in alcun modo limitare o ridimensionare. Proprio perché tali strumenti sono essenziali per la tutela delle vittime reali, essi devono essere preservati da ogni utilizzo dolosamente distorto. Le accuse formulate consapevolmente nei confronti di persone innocenti costituiscono una grave lesione non soltanto dei diritti della persona falsamente accusata, ma anche della credibilità dell'intero sistema di protezione predisposto dall'ordinamento. Ogni accusa consapevolmente falsa produce un duplice danno.
Da un lato può determinare gravissime conseguenze personali, familiari, sociali, economiche e professionali nei confronti della persona ingiustamente accusata. Dall'altro rischia di compromettere la fiducia verso coloro che denunciano fatti realmente accaduti, con effetti negativi sulla tutela delle autentiche vittime. La proposta si pone pertanto in una prospettiva di equilibrio, perseguendo un duplice obiettivo:
garantire la massima tutela a chi subisce realmente un reato;
assicurare una risposta adeguata quando venga accertato, con decisione definitiva dell'autorità giudiziaria, che una denuncia sia stata formulata con dolo nei confronti di una persona consapevolmente innocente. Le ragioni dell'intervento normativo
L'attuale disciplina della calunnia, prevista dall'articolo 368 del Codice Penale, rappresenta un presidio fondamentale dell'ordinamento. L'esperienza applicativa maturata negli ultimi anni, tuttavia, evidenzia l'opportunità di introdurre una disciplina più puntuale per le ipotesi nelle quali l'accusa penalmente falsa venga utilizzata quale strumento intenzionale per conseguire vantaggi personali o processuali, in particolare nei procedimenti caratterizzati da elevata conflittualità familiare. In tali contesti possono essere coinvolti, oltre alle parti del procedimento, anche figli minori e altri componenti della famiglia, con conseguenze che incidono profondamente sulla stabilità delle relazioni familiari e sul benessere dei minori. La presente proposta non introduce alcuna presunzione circa la diffusione del fenomeno né individua categorie di persone maggiormente responsabili. Essa si limita a disciplinare le conseguenze giuridiche dei casi nei quali l'autorità giudiziaria accerti definitivamente che un'accusa sia stata formulata con dolo nei confronti di persona innocente. Tutela dell'interesse del minore
Particolare attenzione è dedicata ai procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, l'affidamento e la regolamentazione dei rapporti familiari. Nei casi in cui venga accertato che accuse penalmente false siano state utilizzate quale strumento per alterare i rapporti tra il minore e uno dei genitori, il giudice può valutare tale condotta quale elemento rilevante ai fini dell'accertamento della capacità genitoriale, sempre nel rispetto del principio del superiore interesse del minore e delle garanzie del contraddittorio. La presente proposta non introduce automatismi, ma attribuisce rilievo ad una condotta che può incidere profondamente sul diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, quando ciò sia compatibile con il suo interesse. Principi costituzionali
La proposta trova fondamento nei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 24, 27, 30 e 111 della Costituzione, che garantiscono: la tutela della persona;
l'eguaglianza davanti alla legge;
il diritto di difesa;
la presunzione di non colpevolezza;
la protezione della famiglia e dei minori;
il giusto processo.
Essa intende rafforzare il principio secondo cui la tutela delle vittime e la tutela delle persone innocenti costituiscono valori complementari e non contrapposti. Uno Stato di diritto deve garantire entrambe con pari rigore.
Principio di proporzionalità e offensività
La presente proposta si ispira altresì ai principi di proporzionalità e offensività che caratterizzano il sistema penale italiano. L'intervento normativo non introduce nuove fattispecie di responsabilità fondate su presunzioni, né prevede automatismi sanzionatori, ma si limita a rafforzare la risposta dell'ordinamento esclusivamente nei casi in cui, all'esito di un procedimento conclusosi con sentenza penale irrevocabile, sia accertato che un'accusa è stata formulata con dolo nei confronti di una persona consapevolmente innocente. La disciplina proposta risulta pertanto proporzionata alla particolare gravità dell'offesa arrecata non solo alla persona falsamente accusata, ma anche al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia e all'interesse pubblico alla genuinità dell'accertamento processuale. In tale prospettiva, la proposta realizza un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di garantire la piena tutela delle vittime di reato e quella di contrastare l'utilizzo fraudolento dello strumento penale, rafforzando la fiducia dei cittadini nell'imparzialità e nell'efficacia dell'ordinamento. Finalità della proposta
La finalità della presente iniziativa legislativa è quella di rafforzare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, scoraggiando l'utilizzo doloso degli strumenti processuali e promuovendo un corretto equilibrio tra tutela delle vittime, tutela degli innocenti e protezione dei minori. Il contrasto alle accuse penalmente false non rappresenta una limitazione dei diritti di chi denuncia fatti realmente accaduti. Al contrario, contribuisce a preservare l'autorevolezza del sistema giudiziario e la credibilità delle denunce fondate, assicurando che gli strumenti predisposti dall'ordinamento siano utilizzati esclusivamente per la loro funzione di tutela della legalità e dei diritti fondamentali. Contenuto della proposta
L'articolo 1 introduce una circostanza aggravante del delitto di calunnia quando l'accusa penalmente falsa sia formulata con dolo allo scopo di conseguire vantaggi personali, patrimoniali o processuali ovvero di arrecare un ingiusto pregiudizio alla persona accusata. L'articolo 2 individua i criteri che il giudice può valutare nella determinazione della pena, tenendo conto dell'effettiva gravità delle conseguenze prodotte. L'articolo 3 disciplina il possibile rimborso delle spese legali sostenute dalla persona ingiustamente accusata, ferma restando la tutela risarcitoria prevista dall'ordinamento civile. L'articolo 4 introduce nel Codice Civile una specifica disposizione destinata ai procedimenti riguardanti i figli minori, consentendo al giudice di valutare le accuse penalmente false accertate con sentenza irrevocabile quale elemento rilevante nell'ambito delle decisioni concernenti la responsabilità genitoriale. Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano il recupero dei benefici economici e delle utilità pubbliche eventualmente ottenuti sulla base delle false accuse, nonché la revoca dei benefici abitativi conseguiti esclusivamente mediante dichiarazioni successivamente accertate come penalmente false. Gli articoli 8 e 9 contengono rispettivamente le disposizioni transitorie e quelle concernenti l'entrata in vigore della legge. Conclusioni
La presente proposta di legge non persegue finalità punitive ulteriori rispetto a quelle proprie dell'ordinamento penale, né introduce limitazioni al diritto di denuncia o alle tutele riconosciute alle vittime di reato. Essa mira esclusivamente a rafforzare la tutela dell'amministrazione della giustizia, della verità processuale, dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e del superiore interesse del minore, prevedendo una disciplina specifica per le ipotesi nelle quali sia definitivamente accertato che lo strumento penale sia stato utilizzato con dolo quale mezzo di prevaricazione nei confronti di persone innocenti. In tal modo la proposta intende contribuire ad accrescere la credibilità dell'ordinamento, rafforzando la fiducia dei cittadini nella giustizia e preservando, nel contempo, l'efficacia e la credibilità degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento a favore delle effettive vittime di reato. ARTICOLI
Art. 1
(Introduzione dell'articolo 368-bis del Codice Penale)
Dopo l'articolo 368 del Codice Penale è inserito il seguente:
Art. 368-bis
(Accuse penalmente false formulate con dolo)
Costituisce circostanza aggravante del delitto previsto dall'articolo 368 del Codice Penale l'avere formulato consapevolmente un'accusa falsa allo scopo di conseguire un vantaggio personale, patrimoniale o processuale ovvero di arrecare un ingiusto pregiudizio alla persona accusata. La circostanza aggravante di cui al comma 1 ricorre, in particolare, quando l'accusa penalmente falsa sia formulata nell'ambito di procedimenti concernenti la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento dei figli, la responsabilità genitoriale o altri procedimenti relativi ai rapporti familiari. Art. 2
(Tutela della persona ingiustamente accusata)
Nei casi in cui, con sentenza irrevocabile, sia accertato che una denuncia, querela, richiesta o istanza sia stata formulata con dolo nei confronti di persona risultata innocente, il giudice, nella determinazione della pena prevista dall'articolo 368-bis del Codice Penale, tiene conto, in particolare: della gravità del danno arrecato alla persona ingiustamente accusata;
delle conseguenze personali, familiari, lavorative, economiche e sociali derivanti dalla falsa accusa; dell'eventuale coinvolgimento di figli minori o di persone in condizione di particolare vulnerabilità. Art. 3
(Rimborso delle speselegali)
Quando, con sentenza irrevocabile, sia accertata la responsabilità dell'autore della falsa accusa ai sensi dell'articolo 368-bis del Codice Penale, il giudice può disporre, in tutto o in parte, il rimborso delle spese legali sostenute dalla persona ingiustamente accusata, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Resta fermo il diritto della persona danneggiata al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti, secondo le disposizioni del codice civile Art. 4
(Introduzione dell'articolo 337-decies del Codice Civile)
Dopo l'articolo 337-septies del Codice Civile è inserito il seguente:
Art. 337-decies:
Art. 337-decies
(Accuse penalmente false nei procedimenti riguardanti i figli minori)
Qualora, con sentenza penale irrevocabile, sia accertato che uno dei genitori abbia formulato con dolo accuse penalmente false nei confronti dell'altro genitore, il giudice tiene conto di tale condotta ai fini della valutazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento e della regolamentazione dei rapporti con il figlio minore, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti del Codice Civile, il giudice valuta la gravità della condotta, le conseguenze prodotte sul minore e ogni altro elemento rilevante ai fini della tutela del suo interesse. Nessun provvedimento consegue automaticamente all'accertamento del reato.
Art. 5
(Restituzione di benefici economici indebitamente percepiti)
Qualora, con sentenza penale irrevocabile, sia accertato che una persona abbia formulato accuse penalmente false con dolo e che, in conseguenza di tali accuse, abbia ottenuto benefici economici, contributi, sussidi o altre utilità pubbliche cui non avrebbe avuto diritto, l'Amministrazione competente provvede al recupero delle somme indebitamente erogate, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Restano salvi i diritti dei terzi in buona fede e le tutele previste dall'ordinamento.
Art. 6
(Recupero di ulteriori benefici pubblici)
Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano anche agli ulteriori benefici economici, contributi, agevolazioni, tirocini retribuiti, patrocinio a spese dello Stato e ad ogni altra utilità pubblica eventualmente ottenuti sulla base delle medesime dichiarazioni risultate penalmente false con sentenza irrevocabile. Art. 7
(Revoca dei benefici abitativi)
Qualora l'assegnazione di un alloggio pubblico o di altro beneficio abitativo sia stata ottenuta esclusivamente sulla base di dichiarazioni successivamente accertate come penalmente false con sentenza irrevocabile, l'Amministrazione competente provvede alla revoca del beneficio secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Restano ferme le garanzie procedimentali, il diritto di difesa e gli ulteriori diritti riconosciuti dall'ordinamento. Art. 8
(Disposizioni transitorie)
Le disposizioni della presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, nel rispetto dei principi costituzionali e delle disposizioni vigenti in materia di successione delle leggi penali nel tempo. Art. 9
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.