DIRITTO IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

Formale rinuncia unilaterale al credito deteriorato cancellato dal bilancio con liberazione del debitore.

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Apertura

11 luglio 2026

Scadenza

11 gennaio 2027

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61

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50.000

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Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

MAI PIU' ESECUZIONI, MAI PIU' FALLIMENTI DI AZIENDE E MAI PIU' SUICIDI PER DEBITI CANCELLATI E DETRATTI FISCALMENTE DALLE BANCHE QUINDI RINUNCIATI. La presente proposta di legge ha la finalità di tutelare l’interesse pubblico ed il ripristino della legalità per quanto attiene la riscossione coattiva dei crediti in sofferenza ed oggetto di cancellazione dal bilancio della banca creditrice che ha riportato a costo la quota ritenuta inesigibile decidendo la sua strategia aziendale rinunciandovi irrevocabilmente per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Quindi, non poteva e non può essere richiesta al debitore.

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Quesito

**Misura in materia civilistica:**obbligo della banca e delle società cessionarie, qualora oggetto di cessione pro soluto, a chiedere al debitore il valore nominale contabile del credito risultante al momento della cancellazione dal bilancio, o porzione di esso, e se ceduto equivalente al prezzo di cessione. La presente proposta di legge ha la finalità di tutelare l’interesse pubblico ed il ripristino della legalità per quanto attiene la riscossione coattiva dei crediti in sofferenza ed oggetto di cancellazione dal bilancio della banca creditrice. In merito è opportuno evidenziare che il creditore finanziario in osservanza del principio contabile Ifrs 9 e Ifrs 15 ha il diritto di riportare a perdita la quota di credito ritenuto inesigibile e cancellarla dal proprio bilancio d’esercizio. A supporto anche il comma 5 dell’art. 101 del Tuir, 917\1986, che stabilisce la cancellazione dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Nonché, la normativa europea. Ne consegue che il creditore che ha cancellato dal bilancio la quota ritenuta inesigibile ha deciso la sua strategia aziendale rinunciandovi irrevocabilmente per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Appare chiaro che quella quota di credito non può più essere richiesta al debitore invece, di fatto, si compie una gravissima violazione nella fase del recupero soprattutto qualora vi è il passaggio di titolarità, da provare, per cessione del credito. Il debitore ceduto è aggredito da azioni giudiziarie per il debito originario e non per il residuale cioè, quello al netto delle svalutazioni e perdite operate dal creditore e riportare in contabilità per detrarle come stabilito dalla normativa su indicata. I debitori quindi, hanno subito procedure di recupero per importi non più dovuti a seguito di rinuncia del creditore medesimo. Prima di passare alla illustrazione della movimentazione contabile è doveroso evidenziare la imponenza del fenomeno. Dati statistici del Ministero di grazia e Giustizia che pubblica annualmente il numero delle esecuzioni immobiliari e mobiliari. Nel solo anno 2024 il valore immobiliare in asta è stato di 13.300.000.000, tredici miliardi e trecento milioni. Somme che hanno incassato le Spv e\o banche nonostante, in percentuale quasi totalitaria, avessero rinunciato a gran parte del loro credito e le cui statistiche medie sono esposte in seguito. Sono stati 78.477 gli esecutati per debiti a cui il creditore aveva rinunciato per una percentuale media del 80%. Le statistiche non mutano significativamente per le ulteriori annualità. Nell’anno 2025 gli immobili in asta sono stati 74.265 con un valore di base d’asta di 11 miliardi 260 milioni, non è reso noto l’effettivo realizzo Mentre negli ultimi sei anni i dati sono impietosi, 597.052 immobili oggetto di esecuzione. Nel 2014 le esecuzioni immobiliari pendenti erano 271.385 A questi numeri devono aggiungersi i procedimenti delle esecuzioni mobiliari, le procedure concorsuali, il contenzioso e le pendenti alla volontaria giurisdizione. Milioni di italiani con una esistenza distrutta per un raggiro di conti reso possibile dalla assenza di una esplicita previsione legislativa in ambito civilistico, il riferimento di gran parte dei giuridici ed avvocati. Poi, l’inconsapevolezza di norme di altra natura, contabili e fiscali, ha agevolato la volontà di profittarne. Non ha importato se famiglie, se con minori, se con disabili, se single e senza sostegno. Non ha importato se imprese, se con dipendenti senza più lavoro. Non ha importato nemmeno se hanno deciso di togliersi la vita. Calpestati senza alcun scrupolo e senza più alcuna ragione. Calpestati e marchiati per essere stati debitori involontariamente insoluti di istituti finanziari che avevano comunque pareggiato i conti riportando a perdita quegli stessi crediti. Accantonando per un secondo il valore di queste esistenze deve essere valutata poi, la grave incidenza sui costi a carico dello Stato di procedure che erano, e restano, nulle o viziate per i motivi in seguito esposti. Ad iniziare da quelli per l’esercizio della giustizia, le misure a sostegno del reddito, i costi per la macchina operativa per le garanzie delle cartolarizzazioni, la assenza di reddito della micro economia, l’aumento della micro criminalità con tutti i relativi costi istituzionali. Sebbene non esistano dati statici specifici ed esatti per tale fattispecie è ovvio dedurre che una percentuale significativa dei debitori si sia rivolta a soggetti terzi per ottenere prestiti non legali considerando l’impossibilità di accedere al credito a seguito delle segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia. Di certo l’enorme vantaggio degli investitori in crediti deteriorati è direttamente proporzionale all’enorme svantaggio per lo Stato, quello che si deve occupare di tutelare i diritti dei cittadini, soprattutto se fragili, risolvendo i problemi alla radice. L’analisi dei conti dei crediti deteriorati non cambia nemmeno in presenza di cessione alle Spv, Special Purpose Vehicle. Le imprese del credito hanno il diritto di cancellare dal bilancio un credito o porzione del medesimo se si estingue il diritto al credito. Le casistiche sono: trasferimento a terzi dei flussi finanziari per cessione, transazione con il debitore, semplice rinuncia e prescrizione. Il primo caso è predominante ed in merito alle cartolarizzazioni dispone la Legge 130\99. Negli anni antecedenti la cessione o cartolarizzazione il credito storico subisce diminuzioni di valore a seguito di rettifiche obbligatorie statuite dalle norme contabili nazionali ed internazionali, Ias e poi sostituite dagli Ifrs, direttamente proporzionali al rischio di incasso. Si tratta di riduzioni durevoli di valore e di perdita da inesigibilità il cui importo è determinato dalla differenza del valore contabile del credito ed il valore di realizzo. Il momento della cessione è quindi, l’evento in cui si calcola il valore nominale definitivo del debito. Per semplificare: 100 debito storico a detrarre 30 di rettifiche a detrarre 45 di perdita con valore nominale aggiornato di 25 corrispondente al prezzo di cessione. Ed è esattamente il prezzo di cessione ad essere il valore nominale aggiornato cioè, il debito residuale che il debitore ceduto effettivamente deve corrispondere. Non più 100 ma 25 ovviamente aumentate delle spese di gestione sopportate dalle Spv per il recupero. Questo è quanto stabiliscono i principi contabili internazionali, le norme europee e quelle nazionali. La cancellazioni dall’attivo dei crediti, storno contabile, sono riconducibili all’alveo delle perdite su crediti ed è fatto estintivo della obbligazione determinante la estinzione del debito e liberazione del debitore. Comma 5 dell’art. 101 del Testo unico delle imposte redditi che prevedeva la “cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi” e nelle sue modifiche legislative non è mutato il principio. Quindi, una rinuncia manifesta, irrevocabile ed unilaterale al credito che non necessita del consenso del debitore al quale, semmai, è data facoltà di opporsi sulla quantificazione con distinto ed autonomo atto giuridico o azione giuridica mediante accertamento negativo del debito. Per esempio qualora accerti dai bilanci depositati, e\o dalla contabilità il cui deposito in giudizio è chiesta dal giudice adito, il calcolo degli interessi moratori sul valore nominale storico del debito e non sul valore nominale aggiornato ed al momento della cessione. Previsione dello Ias 39 poi sostituito dallo Ifrs 9 che stabilisce l’applicazione degli interessi successivamente alla riduzione del valore ricondotto al valore di presumibile realizzo. Le modifiche normative apportate sulla deducibilità automatica non alterano tale principio secondo cui la deducibilità si realizza quando sono trasferiti al cessionario tutti i rischi inerenti ai medesimi, ai sensi e per gli effetti dello Ias 39 l’eliminazione della attività. Ed è rimasto inalterato quanto oggetto della Circolare Agenzia delle Entrate n. 26\e del 01\08\2013 “Le condizioni di deducibilità della perdita, invece, costituiscono gli elementi, di fatto o di diritto, attestanti le ragioni e l’entità della perdita per definitiva inesigibilità del credito di cui si chiede il suo riconoscimento ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR.” Le norme esistono ma vengono sottostimate, a comodo, per non essere scritte nero su bianco nel codice civile, come fosse l’unica fonte del diritto. Appare evidente essere state iniziate o continuate procedure esecutive e concorsuali a danno dei debitori ben sapendo che il valore nominale del credito era, e resta, quello d’acquisto in caso di cartolarizzazioni o quello esposto in bilancio dalle banche a seguito delle perdite. Quindi, al netto delle perdite, da cessione o applicazione principi contabili, e dalle svalutazioni definitive quale conseguenza della applicazione dei principi contabili internazionali, delle norme fiscali ed europee. Qualora lo Stato fosse di diverso avviso autorizzerebbe la più enorme elusione fiscale della storia della nazione a beneficio degli istituti bancari ed a danno della nazione e dei suoi cittadini morosi involontari. Di certo, non può ledere i diritti di milioni di italiani l’interesse delle Spv ad entrare in affari nelle cartolarizzazioni per le quali, è bene evidenziare, sono garantite dalle Gacs rilasciate dal Mef, Ministero Economia e Finanze. Quanto appena esposto mette in luce le violazioni inaudite subite dai debitori con procedure di recupero di somme che non dovevano più pagare per scelte imprenditoriali degli istituti finanziari. Difatti, tali norme non si applicano alle cessioni pro-solvendo non consentendo la cancellazione dei crediti dal bilancio. Per i motivi sin qui messi in evidenza si rende indispensabile normare la possibilità di cessione ai debitori. il cessionario ha il diritto di riacquistare l’attività ad un prezzo prestabilito che potrebbe essere differente dal valore corrente, oppure esistono opzioni call per il cedente e put per il cessionario con prezzo di esercizio sostanzialmente simile, non vi è perdita del controllo Tanto esposto e:

Vista la Legge 130 del 30 Aprile 1999 di cui all’art. 1 comma 1 “La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti” Vista la Legge 130 del 30 aprile 1999 di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Vista la legge 130\199 al suo art. 4, comma 1, che nella sua ultima stesura stabilisce “1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Visto l’art. 1267 del Codice Civile “Il cedente non risponde della solvenza del debitore(2), salvo che ne abbia assunto la garanzia(3). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto” Visti i Principi contabili Internazionale Ifrs 9 al punto 3.2.12. Al momento dell'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua integralità, la differenza tra: a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) e b) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. 5.1.3. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.1.1, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare i crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento (determinata in conformità all'IFRS 15) al loro prezzo dell'operazione (come definito nell'IFRS 15). 5.4.1. Gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il criterio dell'interesse effettivo (cfr. Appendice A e paragrafi B5.4.1–B5.4.7), ossia applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo dell'attività finanziaria salvo per: a) le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale; b) le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi.

5.5 RIDUZIONE DI VALORE

5.5. 13. Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, alla data di riferimento del bilancio l'entità deve rilevare soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rilevazione iniziale come fondo a copertura perdite per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Nonché il principio contabile Ifrs 15 che prevede la valutazione al Fair value: è il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa. Che il Costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria: è il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l'uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza. Che l’eliminazione contabile della attività finanziaria avviene quando l’originator perde il controllo dei diritti contrattuali rappresentati da tale attività cioè, quando esercita o incassa i diritti o i benefici previsti dal contratto, i diritti scadono, o l’impresa cede tali diritti Visto l’art. 101 del Tuir intitolato Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite al comma 5 stabilisce “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” Nella sua versione ante modifica intervenuta con la Legge di interpretazione autentica n. 147 art. 1 “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.” Visto il Regolamento Ue 1606\2002 “Articolo 1 Obiettivo “ Il presente regolamento ha come obiettivo l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società di cui all'articolo 4, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.” Vista la Circolare n. 262\2005 della Banca d’Italia che dispone “Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) («banche») e delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari) sono redatti in conformità dei principi contabili internazionali e secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.” Che al punto 5.26 Rettifiche di valore e riprese di valore dispone “ Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento delle attivita' diverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico (attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value). Visto il Decreto legislativo del 28/02/2005 n. 38 che dispone all’art. 1 Principi contabili internazionali - In vigore dal 22/03/2005 “Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per "principi contabili internazionali" si intendono i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.” Tutto ciò considerato è necessario proporre il seguente progetto di legge che prevede ai suoi articoli:

  1. Obbligo delle aziende finanziarie di proporre l’acquisto al debitore ceduto al medesimo prezzo di cessione a soggetti terzi, aumentato delle spese di gestione. Solamente in caso di rifiuto del debitore l’ente finanziario è libero di cedere alle aziende previste dalla legge.
  2. Obbligo deposito, o visione, del contratto con il quale il debitore è stato ceduto per rendere ufficiale il valore nominale del debito.
  3. Obbligo di chiedere al debitore ceduto il valore nominale contabile emergente a seguito di cancellazione dal bilancio del creditore, come stabilito dai Principi Contabili Internazionali. Risarcimento dei danni in via equitativa pari al 15% delle richieste debitorie indebite, fatto salvo il diritto di pretese di somme quantificate ne