Abolizione dei ticket sanitari
Data apertura
4 agosto 2024
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
16.255
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Legge di iniziativa popolare per l'abolizione di tutti i ticket sanitari, di ogni forma di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utenza, affinché la spesa sanitaria sia finanziata unicamente attraverso la fiscalità generale progressiva.
Timeline sostenitori
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Quesito
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
(pubblicata in GU n.147 del 25-6-2024)
I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare, ai sensi e per gli effetti dell’art.71, 2°comma della Costituzione e della legge n°352, del 25 maggio 1970, al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure, tramite la revisione del sistema di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria, a carico degli assistiti: ABOLIZIONE DEI TICKET SANITARI
COSI’ COME DEFINITI CON LEGGE N° 537 DEL 24 DICEMBRE 1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI Art. 1
Viene abolito ogni genere di contributo sanitario a carico del cittadino, senza distinzione di reddito, su tutti i tipi di medicinali e/o di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I relativi costi del finanziamento statale per la spesa sanitaria saranno sostenuti a carico della fiscalità generale, assicurando la progressività del prelievo fiscale, e saranno fissati annualmente dalla legge finanziaria dello Stato. Art. 2
Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta né dallo Stato, né dalle Regioni, né da alcun’altra Amministrazione territoriale, per il godimento di qualsiasi prestazione sanitaria, poiché si concretizza in una misura particolarmente iniqua, essendo la salute un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 32 della Costituzione. Le disposizioni della presente legge, pertanto, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e, come tali, varranno come limite alla legislazione regionale concorrente. Le disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, come tali, si applicano anche alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Art. 3
Per effetto di quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2 della presente legge, non potranno più essere applicati in tutto il territorio dello Stato italiano ticket dovuti per le prestazioni sanitarie incluse nei Livelli essenziali di Assistenza (LEA), definiti con D.P.C.M. 12/1/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, e che dovranno ancora essere rivisti e aggiornati in previsione anche dell’eventuale introduzione dell’Autonomia regionale Differenziata (AD); e, segnatamente, per: le prestazioni specialistiche, le visite, gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
le prestazioni di Pronto Soccorso che non rivestono carattere di emergenza o di urgenza, non seguite da ricovero (Codici bianchi); le cure termali.
Vengono, inoltre, aboliti i ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in tutte le Regioni e per tutte le relative tariffe, di cui all’art. 64 del DPCM 12/1/2017, incluse le modifiche e le integrazioni di cui al Decreto 23/6/2023, per la rideterminazione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Restano escluse da qualsiasi pagamento le prestazioni di Pronto Soccorso cui è attribuito:
Codice rosso: paziente molto critico
Codice giallo: paziente mediamente critico
Codice verde: paziente poco critico.
Sono parimenti aboliti i ticket sui farmaci di fascia A, in tutte le Regioni, a qualunque tipologia e/o forma essi appartengano sia che trattisi di quota fissa per ricetta, sia che trattasi di quota per confezione, o altro. Art. 4
Resta ferma la totale gratuità di tutte le prestazioni sanitarie già esenti, così come elencate nel DPCM 12/1/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero dei farmaci elencati in tutte le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e nelle pagine dei Siti regionali dedicate alle esenzioni (portali regionali). Art. 5
Entrata in vigore e norma transitoria
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e tutte le prestazioni sanitarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono automaticamente adeguate alla presente normativa.