PMA PER TUTTE PIÙ DIRITTI PIÙ MAMME
Apertura
8 giugno 2026
Scadenza
8 dicembre 2026
Sostenitori
27.950
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La proposta di legge “PMA per tutte” vuole modificare la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), che oggi consente l’accesso alle tecniche solo alle coppie eterosessuali. L’obiettivo principale è eliminare le discriminazioni e permettere l’accesso anche a: - donne single - coppie di donne - tutte le persone che, su indicazione medica, ne abbiano necessità La legge estende l’accesso alla PMA a tutte le donne maggiorenni, sia single che in coppia anche dello stesso sesso; riconosce che la difficoltà ad avere figli può avere cause diverse, non solo mediche, e aggiorna le norme e le sanzioni per renderle coerenti con questa apertura. L’idea di fondo è che diventare genitori è una scelta personale, e che il sistema sanitario pubblico debba garantire a tutti un accesso equo e sicuro, senza costringere le persone ad andare all’estero.
Timeline sostenitori
Iniziative correlate
Altre iniziative della categoria "DIRITTO" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:
- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE «Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 25 maggio 1970, n. 352» (G.U., serie generale, n.111 del 13/05/2023)
- Immuni dal populismo - Riforma dell'Art. 68 Cost.
- Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità
Quesito
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- All'articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita è previsto alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è previsto qualora non vi siano altri metodi per superare i problemi riproduttivi.»
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- All'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione per le persone che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) infertili;
b) sterili;
c) fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche;
d) fertili portatrici di patologie trasmissibili virali e cromosomiche;
e) di altre condizioni, anche non patologiche, che rendano impossibile il concepimento spontaneo;
f) affette da altre condizioni patologiche, accertate dal medico nell’ambito di una valutazione clinica individuale e multidisciplinare, che rendano impossibile il concepimento spontaneo o comportino un rischio grave e attuale per la donna o per il nascituro.»; b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita persone maggiorenni in coppia oppure singole, in età potenzialmente fertile e viventi.»
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- All'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti per tutti i soggetti coinvolti. Alla coppia e alla persona singola deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla coppia e alla persona singola devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La volontà dei soggetti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 5 di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia o alla persona singola motivazione scritta di tale decisione.»
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:
«1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia o della persona singola che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.»
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:
«1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la persona singola o in coppia il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.»
Art. 7.
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)
- L'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Divieti generali e sanzioni).
- Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita, in violazione dell’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
- Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
- Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.
- Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
- Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4.
- È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 6.
- L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.»
Art. 8.
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.