DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELL'ARTE NELLE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA Modifiche alla legge 29 luglio 1949 n. 717 e nuova disciplina organica
Apertura
25 maggio 2026
Scadenza
25 novembre 2026
Sostenitori
170
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La presente proposta di legge, raccogliendo l'istanza di riforma da più parti avanzata negli ultimi anni e muovendo dal modello tedesco come standard di riferimento europeo, introduce una disciplina organica e sistematica che supera le anacronistiche limitazioni della legge del 1949 e ristabilisce un nesso effettivo tra investimento pubblico in edilizia e promozione del patrimonio culturale e artistico contemporaneo. La norma proposta estende l'obbligo a tutte le opere di edilizia pubblica, siano esse nuove costruzioni ovvero interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti, fissando una soglia minima di esenzione pari a euro 500.000 al fine di non gravare eccessivamente sugli enti locali di minori dimensioni. La percentuale obbligatoria è fissata in misura uniforme nella misura dell'1,5% del costo totale dell'opera, senza modulazioni degradanti: una scelta che privilegia la certezza del diritto e la coerenza sistematica rispetto a una flessibilità che si è dimostrata, nell'esperienza della legge del 1949, fonte di elusione dell'obbligo. L'innovazione più qualificante rispetto alla disciplina vigente riguarda tuttavia la composizione della Commissione per l'Arte. La proposta istituisce altresì un Registro Nazionale dell'Arte negli Edifici Pubblici, tenuto dal Ministero della Cultura. Sono infine previste sanzioni effettive per l'inadempimento, subordinando il collaudo dell'opera all'accertamento degli obblighi di legge.
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Quesito
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELL'ARTE NELLE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA
Modifiche alla legge 29 luglio 1949 n. 717 e nuova disciplina organica
Art. 1 – Oggetto e finalità
- La presente legge disciplina l'integrazione dell'arte nelle opere di edilizia pubblica, in attuazione dei principi di promozione dello sviluppo della cultura e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.
- La Repubblica riconosce nella qualità artistica degli spazi pubblici un elemento costitutivo dell'identità civile e culturale delle comunità e un diritto inalienabile dei cittadini alla fruizione dell'arte negli ambienti della vita collettiva.
- La presente legge abroga e sostituisce la legge 29 luglio 1949, n. 717, e le sue successive modificazioni, introducendo una disciplina organica, unitaria e adeguata alle esigenze dell'ordinamento contemporaneo.
Art. 2 – Ambito di applicazione
- Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le stazioni appaltanti, ivi comprese le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende e gli enti pubblici strumentali, che procedano all'esecuzione di: a) nuove costruzioni di edifici o strutture destinati a uso pubblico o aperto al pubblico;
b) ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo o ampliamento di edifici pubblici esistenti, anche qualora soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
c) opere pubbliche infrastrutturali di rilevante impatto urbano, paesaggistico o monumentale.
- Sono esclusi dall'obbligo di cui alla presente legge:
a) le opere il cui valore complessivo, comprensivo di tutti i lotti funzionali, sia inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
b) gli edifici e le strutture adibiti in via esclusiva a uso industriale, a operazioni militari di difesa e sicurezza nazionale classificate, o a impianti tecnici privi di fruibilità pubblica;
c) le infrastrutture a carattere esclusivamente funzionale e privo di rilevanza urbanistica o paesaggistica, come individuate con decreto del Ministro della Cultura ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
- Per gli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'obbligo si applica esclusivamente per interventi compatibili con i vincoli di tutela, previo parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso il parere favorevole.
Art. 3 – Quota obbligatoria e destinazione dei fondi
- In sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 sono tenute a destinare una quota pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento) del costo totale dell'opera, al netto degli oneri fiscali, all'integrazione artistica dell'edificio o dell'infrastruttura. Tale quota è computata sull'importo a base d'asta dell'intera opera, comprensivi degli oneri della sicurezza.
- La quota di cui al comma 1 è obbligatoriamente ripartita in due parti uguali:
a) il 50% (cinquanta per cento) è destinato ad interventi di abbellimento architettonico e artistico integrati nella struttura dell'edificio o nelle sue pertinenze, ivi compresi opere murali permanenti, elementi scultorei e decorativi strutturali, installazioni artistiche permanenti, trattamenti artistici di superfici, pavimentazioni e arredi fissi di design artistico qualificato;
b) il 50% (cinquanta per cento) è destinato all'acquisto, alla commissione o all'acquisizione mediante procedura concorsuale di una o più opere d'arte originali da collocarsi in modo permanente all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze accessibili al pubblico.
- Le risorse di cui al comma 2, lettera b), sono prioritariamente destinate ad opere realizzate da artisti viventi. La Commissione per l'Arte di cui all'articolo 4 può deliberare motivatamente l'acquisizione di opere di artisti non viventi qualora lo richiedano ragioni di coerenza storica o artistica con la destinazione dell'edificio.
- Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di cui al presente articolo è integralmente destinata alle tipologie di intervento compatibili con il vincolo di tutela, come indicate nel parere della Soprintendenza.
- È vietato l'utilizzo, anche parziale, della quota di cui al comma 1 per spese di progettazione, allestimento temporaneo, eventi culturali, comunicazione istituzionale o onorari professionali non direttamente connessi alla realizzazione delle opere artistiche.
Art. 4 – Commissione per l'Arte
- Per ciascun intervento soggetto alle disposizioni della presente legge, la stazione appaltante istituisce, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, una Commissione per l'Arte.
- La Commissione per l'Arte è composta da:
a) un dirigente della stazione appaltante, con funzioni di presidente e responsabile del procedimento ai fini dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
b) un funzionario dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici competente per territorio, designato dal Soprintendente, con funzione di componente con voto ponderato determinante in caso di parità;
c) uno storico dell'arte o un critico d'arte di riconosciuta competenza, iscritto all'albo professionale ove esistente o titolare di documentata esperienza accademica o scientifica nel settore dell'arte contemporanea, nominato dalla stazione appaltante.
- Non può essere nominato componente della Commissione chi sia in rapporto di coniugio, parentela fino al terzo grado o affinità fino al secondo grado, ovvero in rapporto di collaborazione professionale continuativa, con gli artisti candidati alla selezione. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il componente decade e viene sostituito entro trenta giorni.
- I componenti della Commissione non percepiscono compensi aggiuntivi rispetto a quelli già corrisposti per il proprio incarico istituzionale. Al componente di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non dipendente della pubblica amministrazione, spetta un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro della Cultura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei componenti e sono motivate per iscritto. I verbali delle sedute, la documentazione relativa alle candidature esaminate e i provvedimenti di selezione sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale della stazione appaltante entro quindici giorni dall'adozione.
- La Commissione opera in piena autonomia rispetto agli organi politici dell'ente e ai committenti dell'opera edilizia principale. Qualsiasi ingerenza o direttiva vincolante proveniente da organi esterni alla Commissione costituisce causa di nullità del procedimento di selezione.
Art. 5 – Procedure di selezione
- La Commissione per l'Arte definisce le modalità di selezione degli artisti e delle opere, privilegiando, in ordine di preferenza: a) il concorso aperto di idee, con pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 7;
b) la procedura concorsuale ristretta con preselezione per portafoglio artistico, nei casi in cui le caratteristiche dell'opera richiedano competenze altamente specializzate;
c) l'incarico diretto, ammesso esclusivamente qualora il valore dell'opera sia inferiore a euro 20.000 (ventimila), ovvero in presenza di documentate ragioni di urgenza o di specificità artistica non diversamente perseguibile, adeguatamente motivate nel verbale della Commissione.
- I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione competente, con un termine minimo di presentazione delle proposte non inferiore a sessanta giorni.
- La valutazione delle proposte artistiche avviene secondo i seguenti criteri, il cui peso ponderale è determinato dalla Commissione nel bando di concorso: a) qualità artistica intrinseca dell'opera e dell'artista, con particolare riguardo alla coerenza del percorso creativo;
b) coerenza concettuale e formale con la destinazione d'uso dell'edificio e con il contesto urbano e paesaggistico;
c) l’integrabilità dell’opera con l'architettura e con le soluzioni tecnico-costruttive dell'edificio;
d) durabilità materiale dell'opera e sostenibilità dei costi di manutenzione nel lungo periodo;
e) accessibilità dell'opera alla più ampia fruizione da parte del pubblico.
Art. 6 – Realizzazione, collocazione e manutenzione delle opere
- Le opere d'arte realizzate ai sensi della presente legge sono collocate in modo permanente all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne accessibili al pubblico, in posizione di adeguata visibilità. Le opere non possono essere destinate ad usi strumentali, funzionali o di archivio.
- Ciascuna opera è corredata di una didascalia permanente recante il nome dell'artista, il titolo dell'opera, la tecnica e l'anno di realizzazione, nonché il riferimento alla presente legge quale fondamento dell'obbligo.
- La stazione appaltante è tenuta a inserire nel piano di manutenzione dell'edificio le voci di costo relative alla conservazione e al restauro periodico delle opere, con previsione di risorse adeguate nel bilancio pluriennale.
- L'alienazione, la rimozione definitiva o il trasferimento permanente delle opere può avvenire soltanto con deliberazione motivata dell'organo collegiale dell'ente proprietario, previo parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio e sentita la Commissione per l'Arte ricostituita allo scopo. L'eventuale trasferimento avviene in favore di altro ente pubblico e non può determinare l'alienazione a favore di privati, salvo i casi di dismissione dell'intero edificio.
- In caso di demolizione o dismissione dell'edificio, le opere mobili acquisite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), sono trasferite al patrimonio artistico pubblico e iscritte nel Registro Nazionale di cui all'articolo 7.
Art. 7 – Registro Nazionale dell'Arte negli Edifici Pubblici
- È istituito presso il Ministero della Cultura il Registro Nazionale dell'Arte negli Edifici Pubblici, quale banca dati pubblica, accessibile gratuitamente e costantemente aggiornata, che documenta il patrimonio artistico realizzato in attuazione della presente legge e della previgente legge n. 717 del 1949.
- Nel Registro sono iscritti, per ciascun intervento:
a) i dati identificativi della stazione appaltante, dell'opera edilizia principale e del relativo codice CIG;
b) i dati anagrafici dell'artista o degli artisti, il titolo, la tecnica, le dimensioni e l'anno di realizzazione dell'opera d'arte;
c) il costo dell'opera e il valore del relativo contratto di commissione o acquisizione;
d) la documentazione fotografica dell'opera e della sua collocazione nell'edificio;
e) i verbali della Commissione per l'Arte, comprensivi della motivazione della scelta;
f) le informazioni relative allo stato conservativo e agli interventi di restauro effettuati
- Le stazioni appaltanti comunicano al Registro i dati di cui al comma 2 entro novanta giorni dal collaudo definitivo dell'opera edilizia principale, mediante la piattaforma digitale di cui al comma 4.
- Il Ministero della Cultura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e rende accessibile al pubblico la piattaforma digitale integrata per la pubblicazione dei bandi di concorso e la tenuta del Registro Nazionale. La piattaforma, che potrà integrarsi a quella esistente di cui al sito da integrarsi nel progetto di cui al portale https://duepercento.cultura.gov.it, è accessibile da parte di cittadini, artisti, stazioni appaltanti e Soprintendenze.
- I dati del Registro Nazionale sono resi disponibili in formato aperto (open data) conformemente alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e sono riutilizzabili liberamente per finalità di ricerca, valorizzazione culturale e divulgazione.
Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
- Il Ministero della Cultura vigila sull'applicazione della presente legge per il tramite della Direzione Generale Creatività Contemporanea – afferente al Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura – anche avvalendosi delle Soprintendenze per i Beni Culturali e Paesaggistici territorialmente competenti. Le Regioni esercitano funzioni di vigilanza nei confronti degli enti del proprio territorio nell'ambito delle rispettive competenze.
- Il certificato di collaudo definitivo dell'opera edilizia principale è subordinato alla verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui alla presente legge, attestato dalla Commissione per l'Arte. Il collaudo è sospeso sino all'adempimento degli obblighi; decorsi sei mesi dalla sospensione, si applica la sanzione di cui al comma 3.
- In caso di mancata destinazione, anche parziale, della quota obbligatoria di cui all'articolo 3, la stazione appaltante è tenuta al versamento al Fondo Nazionale per l'Arte Pubblica di cui al comma 5 di una somma pari al doppio della quota non impegnata, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
- I dirigenti responsabili dell'inadempimento sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento del pubblico impiego vigente. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 3 costituisce danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- È istituito presso il Ministero della Cultura il Fondo Nazionale per l'Arte Pubblica, alimentato dalle sanzioni di cui al comma 3 e da eventuali stanziamenti di bilancio. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi artistici su edifici pubblici esistenti che, per data di costruzione o per mancata applicazione della normativa vigente, siano privi di opere d'arte. Il Ministero della Cultura stabilisce con decreto i criteri di ripartizione e le modalità di accesso al Fondo.
Art. 9 – Abrogazioni e coordinamento normativo
- Sono abrogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», e ogni sua successiva modificazione ed integrazione;
b) le disposizioni ministeriali e regolamentari adottate in attuazione della legge di cui alla lettera a) che risultino incompatibili con la presente legge, come individuate con decreto del Ministro della Cultura di cui all'articolo 10, comma 2.
- Fino all'adozione del decreto ministeriale di attuazione di cui all'articolo 10, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le Linee Guida del Ministero della Cultura adottate con decreto del 15 maggio 2017.
- Le disposizioni della presente legge si coordinano con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto applicabili.
Art. 10 – Disposizioni transitorie e di attuazione
- Le disposizioni della presente legge si applicano ai progetti esecutivi approvati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge n. 717 del 1949.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Cultura adotta, con proprio decreto di natura regolamentare, previo parere del Consiglio di Stato, le norme di attuazione della presente legge, con particolare riguardo: a) alle modalità operative di istituzione e funzionamento della Commissione per l'Arte;
b) ai criteri tecnici di valutazione artistica nelle procedure concorsuali;
c) alle modalità di iscrizione, aggiornamento e consultazione del Registro Nazionale di cui all'articolo 7;
d) all'individuazione delle categorie di opere escluse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c); e) ai criteri di determinazione dei rimborsi spese per gli artisti partecipanti ai concorsi;
f) alle modalità di alimentazione e ripartizione del Fondo Nazionale per l'Arte Pubblica di cui all'articolo 8, comma 5. 3. Le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di promozione delle attività culturali, possono adottare norme di maggior favore rispetto agli standard minimi stabiliti dalla presente legge, con particolare riguardo all'incremento della percentuale obbligatoria e all'estensione del campo di applicazione alle opere finanziate con risorse regionali.
Art. 11 – Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.