ECONOMIA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

IMPOSTA GRANDI PATRIMONI

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QUORUM RAGGIUNTO!

117% delle firme necessarie

Apertura

13 maggio 2026

Scadenza

13 novembre 2026

Sostenitori

58.407

Quorum

50.000

Progresso 117%

Superato di 8.407 firme

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Si propone un’imposta patrimoniale annuale sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro, escludendo l’abitazione principale e le imposte patrimoniali già versate. Le aliquote sono progressive dall’1% al 3,5% e colpiscono solo la quota eccedente la soglia. L’obiettivo è ristabilire equità fiscale, ridurre le disuguaglianze e rispettare i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività. Secondo le stime, il prelievo interesserebbe una platea ristretta (100–500 mila contribuenti, meno dell’1% degli italiani), e il gettito stimato è tra 26 e 65 miliardi annui. Le risorse sono vincolate a sanità, istruzione, politiche abitative, ambiente, sicurezza sul lavoro, disabilità, sostegno al reddito e riduzione del carico fiscale sul lavoro. La proposta include inoltre una riforma dell’imposta di successione, innalzando le aliquote sui grandi trasferimenti ereditari e riducendo le disuguaglianze intergenerazionali.

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Quesito

Art. 1 – Istituzione dell’imposta patrimoniale sui grandi patrimoni

È istituita un’imposta patrimoniale annuale sulle persone fisiche, applicata esclusivamente alla quota di patrimonio complessivo eccedente euro 2.000.000, ferma restando l’esclusione dell’abitazione principale dalla base imponibile. Le aliquote previste sono:

a) 1% sulla quota di patrimonio tra euro 2.000.000 e euro 5.000.000;

b) 1,7% sulla quota di patrimonio tra euro 5.000.000 e euro 8.000.000;

c) 2,1% sulla quota di patrimonio tra euro 8.000.000 e euro 20.000.000;

d) 3,5% sulla quota di patrimonio eccedente euro 20.000.000.

L’imposta si coordina con IMU, IVIE e IVAFE, che sono scomputate dall’ammontare dovuto.

Sono soggetti passivi:

  1. i residenti fiscali in Italia per l’intero patrimonio;

  2. i non residenti limitatamente ai beni situati nel territorio dello Stato.

  3. i trustee, in relazione ai beni e diritti conferiti in trust da persone fisiche, con esclusione dei trust istituiti ai sensi della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.” Ai fini della determinazione della capacità contributiva, i beni e i diritti conferiti in trust si considerano riferibili: a) al disponente, qualora il trust sia revocabile o il disponente conservi poteri di controllo o disposizione;

b) ai beneficiari individuati o individuabili, in proporzione ai rispettivi diritti, qualora tali diritti siano attuali o determinabili;

c) al disponente, in mancanza dei presupposti di cui alle lettere a) e b)

Art. 2 – Base imponibile e determinazione del patrimonio

La base imponibile è costituita dal valore complessivo dei beni immobili, strumenti finanziari, depositi, titoli, partecipazioni e altri beni patrimoniali. Si considerano:

  1. beni immobili, inclusi terreni e fabbricati, al valore catastale rivalutato ai sensi della

normativa sull’imposta municipale propria (IMU);

  1. attività finanziarie al valore di mercato al 31 dicembre o, in mancanza, al valore fiscale;

  2. partecipazioni societarie non quotate, valutate al valore fiscale determinato ai sensi della normativa vigente. L’abitazione principale è esclusa dalla base imponibile.

Art. 3 – Dichiarazione, versamento e controlli

I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione patrimoniale integrata alla dichiarazione dei redditi, secondo modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Il versamento avviene in un'unica soluzione o in forma rateale secondo la disciplina prevista per l’IMU. L’Agenzia delle Entrate procede ai controlli utilizzando:

-Anagrafe dei rapporti finanziari;

-registri immobiliari;

-meccanismi di scambio informativo internazionale. anche ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Sono rafforzati gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, con particolare riferimento ai patrimoni detenuti all’estero e alle operazioni di trasferimento artificioso della residenza fiscale. Art. 4 – Destinazione vincolata del gettito

Il gettito derivante dall’imposta di cui alla presente legge è destinato al finanziamento di interventi di rilevanza sociale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti. Il gettito è destinato prioritariamente:

a) al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con priorità all’assunzione di personale sanitario e alla riduzione delle liste di attesa;

b) al finanziamento del sistema di istruzione pubblica, con priorità all’assunzione di docenti e alla messa in sicurezza e accessibilità degli edifici scolastici; al finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite trasferimenti agli enti locali;

c) al finanziamento delle politiche abitative, con particolare riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica, tramite trasferimenti agli enti locali;

d) finanziamento delle politiche per la transizione ecologica: efficientamento energetico, sviluppo delle rinnovabili, mobilità sostenibile; politiche industriali per la riconversione del sistema produttivo e la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nella transizione; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico e) al finanziamento degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, con priorità all’assunzione di ispettori per il rafforzamento dei controlli; f) al finanziamento delle politiche in favore delle persone con disabilità;

g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito.

La quota residua del gettito è destinata a interventi di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, mediante misure di attenuazione del cosiddetto fiscal drag nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, sono definite le modalità di riparto e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Art. 5 – Fondo nazionale per l’equità sociale

Presso il MEF è istituito il Fondo nazionale per l’equità sociale, che gestisce le risorse e ne cura la programmazione annuale, sentiti gli organismi indicati nel decreto attuativo. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull’ammontare del gettito e sull’impiego delle risorse. Art. 6 – Clausola di coordinamento finanziario

La nuova imposta si coordina con le imposte patrimoniali vigenti evitando duplicazioni sulla stessa base imponibile. Non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica se non quelli compensati dal gettito dell’imposta. Art. 7 – Riforma dell’imposta di successione

Finalità

a) adeguamento al livello medio europeo di imposizione;

b) maggiore equità nella distribuzione intergenerazionale della ricchezza.

Trasferimenti in linea retta

Nuove aliquote progressive:

  • 8% fino a euro 500.000;

  • 12% tra euro 500.000 ed euro 1.000.000;

  • 15% oltre euro 1.000.000.

Restano le franchigie di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario.

Altri trasferimenti

  • 15% tra fratelli e sorelle;

  • 18% tra parenti fino al quarto grado;

  • 22% tra soggetti non parenti.

Sono confermate eventuali franchigie specifiche.

Sono abrogate le agevolazioni per il trasferimento di aziende e partecipazioni familiari previste dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990. Art. 8 – Disposizioni attuative e finali

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo adotta i relativi decreti attuativi.

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione.