Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta
Apertura
18 marzo 2026
Scadenza
18 settembre 2026
Sostenitori
304
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La proposta che avanziamo mira a trovare uno spazio istituzionale per una forma di Difesa, prevista già dal nostro ordinamento legislativo, che non sia quella legata alle Forze Armate e allo strumento militare. Se il percorso della Legge di iniziativa popolare arriverà a compimento daremo finalmente concretezza a ciò che prefiguravano i Costituenti con il ripudio della guerra e che già oggi è previsto dalla legge e confermato dalla Corte Costituzionale: la possibilità di assolvere all’obbligo costituzionale dell’articolo 52 con una struttura di Difesa civile alternativa a quella prettamente militare, finanziata direttamente dai cittadini attraverso l’opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. Il Dipartimento, collocato presso la Presidenza del Consiglio, andrà a coordinare i Corpi civili di pace, un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo operando in sinergia con protezione civile e servizio civile universale. Il finanziamento avverrà anche tramite un Fondo nazionale, alimentato dalla Legge di Bilancio e dalla facoltà dei contribuenti di destinare il 6 per mille dell’IRPEF senza oneri aggiuntivi. In un momento in cui il dibattito pubblico europeo sembra aver capitolato all’equazione “più sicurezza = più armi” questa proposta afferma con chiarezza l’opposto: la vera sicurezza si costruisce con prevenzione dei conflitti, mediazione, coesione sociale e cooperazione internazionale.
Timeline sostenitori
Iniziative correlate
Altre iniziative della categoria "VITA POLITICA" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:
- ABOLIZIONE PLURICANDIDATURE LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO: OGNI CANDIDATO IN UN SOLO COLLEGIO UNINOMINALE O PLURINOMINALE. ABOLIZIONE SOGLIE DI SBARRAMENTO
- Remigrazione e Riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di Remigrazione e di un fondo per la Natalità italiana
- La Tua Politica. Scelte per la Democrazia - Proposta di legge per la Partecipazione Democratica e le Assemblee Partecipative
Quesito
Articolo 1 (Difesa civile, non armata e nonviolenta)
Articolo 2 (Fondo nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta)
Articolo 3 (Scelta di destinazione di una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 4 (Copertura finanziaria)
Articolo 5 (Entrata in vigore)
Articolo 1 - Difesa civile, non armata e nonviolenta
In attuazione degli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, è riconosciuta, quale componente del sistema nazionale di difesa e di sicurezza della Repubblica, la difesa civile, non armata e nonviolenta, intesa come insieme di strumenti e attività di prevenzione, protezione e gestione non armata dei conflitti, complementare alle forme di difesa militare e finalizzata alla tutela delle persone, delle comunità e delle istituzioni democratiche. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche in materia. Presso il Dipartimento operano:
i Corpi civili di pace, inseriti nell’ambito del Servizio civile universale e destinati a interventi di prevenzione dei conflitti, mediazione e assistenza nelle aree di crisi, in Italia e all’estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; l’Istituto di ricerca per la pace e il disarmo, quale ente di supporto scientifico e formativo del Dipartimento, la cui organizzazione e disciplina sono definite con successivi provvedimenti nel rispetto dei principi della presente legge. Il Dipartimento assicura il coordinamento e la collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze, con: il Dipartimento della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno; le strutture competenti in materia di Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta, con funzioni consultive e di raccordo interistituzionale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con regolamento. Il Dipartimento svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
promuovere la tutela dei diritti fondamentali e il rafforzamento delle istituzioni democratiche attraverso strumenti civili di prevenzione e gestione delle crisi; predisporre e aggiornare i programmi nazionali di difesa civile, non armata e nonviolenta, curandone l’attuazione e la formazione del personale e della popolazione; svolgere attività di studio e ricerca in materia di pace, disarmo, riconversione a fini civili delle produzioni connesse al settore della difesa, nonché elaborare modelli e linee guida per l’integrazione tra difesa civile e altre politiche pubbliche; favorire iniziative di prevenzione dei conflitti, riconciliazione, mediazione, promozione dei diritti umani, educazione alla pace e cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle aree di crisi; organizzare e coordinare le strutture della difesa civile, non armata e nonviolenta e l’impiego del personale ad esse assegnato; concorrere, in coordinamento con le amministrazioni competenti, alla protezione della popolazione e del territorio dalle calamità naturali e dagli eventi connessi a situazioni di rischio. Le attività, l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e delle sue articolazioni sono disciplinati con regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 2 - Fondo nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta, destinato al finanziamento delle attività e delle strutture del Dipartimento di cui all’articolo 1, nonché dei programmi e degli interventi ad esso riconducibili. La dotazione finanziaria del Fondo è determinata annualmente dalla legge di bilancio, assicurando la necessaria continuità pluriennale delle risorse. Una quota delle medesime risorse, nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinata alle spese di funzionamento del Dipartimento. Il Fondo è alimentato, oltre che dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, anche dalle risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3 e da eventuali ulteriori contributi, comunque destinati per legge alle finalità della presente legge. Le modalità di gestione, utilizzo e rendicontazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e separazione tra spese di funzionamento e spese per interventi. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo e sui relativi risultati.
Articolo 3 - Scelta di destinazione di una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
A decorrere dall’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di destinare una quota pari al sei per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta e liquidata dall’amministrazione finanziaria, al Fondo nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta di cui all’articolo 2. La destinazione della quota non determina maggiori oneri a carico del contribuente né modifica l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi, mediante apposita scelta effettuata dal contribuente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative, nonché gli adeguamenti della modulistica e delle procedure di liquidazione. Le risorse derivanti dall’esercizio dell’opzione sono versate al Fondo nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta e sono destinate, nell’ambito del medesimo, al finanziamento delle attività e dei programmi di cui alla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’entità delle risorse derivanti dall’opzione fiscale di cui al presente articolo e sulle relative modalità di impiego.
Articolo 4 - Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinati annualmente dalla legge di bilancio, anche attraverso misure di razionalizzazione e revisione della spesa. Le minori entrate derivanti dall’esercizio dell’opzione fiscale di cui all’articolo 3 sono compensate nell’ambito del quadro di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio e dalle connesse disposizioni di attuazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5 - Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.