AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

Disposizioni per il divieto progressivo delle gabbie negli allevamenti e la transizione a sistemi cage free

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Apertura

16 marzo 2026

Scadenza

16 settembre 2026

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Quorum

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Progresso 7%

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La proposta di legge disciplina il graduale superamento e il definitivo divieto dell’utilizzo di gabbie e di sistemi di contenimento, individuali o collettivi, che limitino la libertà di movimento per tutte le specie animali allevate a fini alimentari. Le disposizioni contenute sono altresì volte a sostenere la riconversione strutturale e tecnologica delle aziende zootecniche, valorizzando la sostenibilità ambientale, garantendo la tutela della salute pubblica e la qualità della filiera. Tale divieto si rende necessario – alla luce anche dei pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) – in quanto l’allevamento in gabbia rappresenta uno dei principali problemi legati al benessere animale negli attuali sistemi intensivi di produzione alimentare: l’allevamento in gabbia è considerato infatti lesivo delle caratteristiche etologiche degli animali. Nell’ultimo Eurobarometro sul benessere animale più del 90% dei cittadini italiani ha dichiarato la propria contrarietà al confinamento in gabbia per gli animali. Introdurre un divieto a livello nazionale risponde alle richieste della società civile e rappresenta un’occasione unica di innovazione per le filiere produttive italiane, in linea con quanto già fatto da molti paesi competitor. Molti italiani hanno già chiesto un divieto delle gabbie per tutte le specie allevate – attraverso l’iniziativa ‘End the Cage Age’ – ma non hanno ancora ricevuto risposte concrete dalle istituzioni.

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Quesito

Articolo 1: Principi e finalità

  1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e in conformità all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riconosce gli animali come esseri senzienti e persegue l’obiettivo di garantire la piena tutela del loro benessere fisiologico ed etologico.
  2. A tal fine, la legge disciplina il graduale superamento e il definitivo divieto dell’utilizzo di gabbie e di sistemi di contenimento, individuali o collettivi, che limitino la libertà di movimento per le specie animali allevate a fini alimentari, introducendo misure volte alla transizione verso sistemi di allevamento alternativi (cage-free).
  3. Le disposizioni della presente legge sono altresì finalizzate a promuovere e sostenere la riconversione strutturale e tecnologica delle aziende zootecniche, valorizzando la sostenibilità delle produzioni, garantendo la tutela della salute pubblica e la qualità della filiera agroalimentare nazionale.

Articolo 2: Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a. ‘gabbia’: qualsiasi struttura fissa o mobile, chiusa o dotata di pareti in rete metallica, barre o materiali solidi, utilizzata per il confinamento permanente o temporaneo di uno o più animali, che sia tale da limitare severamente la libertà di movimento o impedire l’espressione dei comportamenti naturali propri della specie. Tale definizione include, tra l’altro: gabbie modificate o arricchite, gabbie di batteria, stalli individuali per scrofe, box individuali per vitelli e gabbie per l’allevamento di conigli, quaglie, anatre e oche; b. ‘specie animali interessate’: le specie allevate ai fini alimentari oggetto delle presenti disposizioni, comprendenti: galline ovaiole, conigli, lepri, pollastre, riproduttori di polli da carne, pulcini, scrofe, scrofette, vitelli, quaglie, anatre e oche; c. ‘sistemi di allevamento alternativi’: modalità di allevamento che non prevedono l’impiego sistematico di gabbie o altri dispositivi di confinamento individuale permanente, e che garantiscono agli animali spazi adeguati, possibilità di movimento, accesso a comportamenti specie-specifici e condizioni conformi ai più aggiornati standard scientifici in materia di benessere animale; d. ‘riconversione’: processo programmato di adeguamento strutturale, tecnologico e organizzativo dell’impresa o dell’impianto zootecnico, finalizzato al passaggio da sistemi di allevamento basati sull’uso di gabbie o forme analoghe di confinamento a sistemi di allevamento alternativi, o a differenti indirizzi produttivi compatibili con gli obiettivi di benessere animale, sostenibilità ambientale ed economica previsti dalla presente legge; e. ‘impresa zootecnica’: l’impresa agricola, individuale o collettiva, che esercita in via principale o secondaria l’attività di allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti, materie prime, servizi o altre utilità economiche, comprendendo l’insieme delle risorse organizzative, umane, patrimoniali e gestionali funzionali allo svolgimento dell’attività medesima, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; f. ‘impianto zootecnico’: il complesso delle strutture edilizie, degli spazi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici destinati all’allevamento, alla custodia, alla movimentazione e alla gestione degli animali, nonché alla conservazione e al trattamento dei mangimi e dei reflui, costituenti l’infrastruttura materiale a servizio dell’impresa zootecnica.

Articolo 3: Divieto di utilizzo di gabbie

  1. L’utilizzo di gabbie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), per le specie animali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è vietato. Il divieto, nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 5 della presente legge, si applica anche agli impianti zootecnici già operanti alla data di entrata in vigore della medesima.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la realizzazione di nuovi impianti zootecnici o l’ampliamento di quelli esistenti con l’ utilizzo di gabbie o sistemi di contenimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) per le specie animali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
  3. In deroga ai commi 1 e 2, è consentito il confinamento individuale degli animali esclusivamente per motivate ragioni sanitarie, veterinarie o terapeutiche, per il tempo strettamente necessario alla cura o alla tutela della salute dell’animale stesso o del gruppo, previa prescrizione o decisione del medico veterinario responsabile dell’impresa zootecnica e comunicata all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Articolo 4: Incentivi e misure di accompagnamento

  1. Al fine di sostenere le imprese zootecniche nella fase di adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 3, le risorse del Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie, di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di riconversione delle aziende zootecniche esistenti sul territorio nazionale.
  2. Al fine di garantire una efficace e sostenibile attuazione della transizione, le misure di cui al presente articolo possono essere integrate e coordinate con: a) gli strumenti previsti dal Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, incluse le misure di sviluppo rurale e i regimi ecologici (eco-schemi) che prevedano impegni in materia di benessere animale;

b) ulteriori fondi nazionali destinati alla modernizzazione e innovazione del settore agricolo e zootecnico;

c) programmi e strumenti finanziari dell’Unione europea finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e al miglioramento del benessere animale;

d) eventuali misure regionali di sostegno agli investimenti nel settore zootecnico.

Articolo 5: Piano di transizione e supporto

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta il ‘Piano nazionale di transizione cage-free’.
  2. Il piano di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi intermedi e finali di dismissione delle gabbie da monitorare con cadenza annuale; b) le linee di indirizzo per i servizi veterinari; c) le procedure per l’attivazione di campagne istituzionali di informazione e incentivazione alla transizione rivolte agli operatori del settore.

  1. Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, riportando i dati relativi alla progressiva dismissione delle gabbie e all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4.

Articolo 6: Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1 o non si adegui a quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila.
  2. Alla sanzione di cui al comma 1, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività dell’impianto zootecnico per un periodo da uno a sei mesi. In caso di reiterazione della violazione e non adeguamento delle strutture, è disposta la revoca definitiva dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività e la chiusura dell’impianto.
  3. Chiunque avvalendosi indebitamente della deroga di cui all’articolo 3, comma 3, detiene animali in gabbia o in condizione di isolamento in assenza di oggettive e documentate ragioni sanitarie o veterinarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila per ogni capo detenuto irregolarmente.
  4. I beneficiari degli incentivi di cui all’articolo 4 che non risultano in regola con gli obblighi di dismissione delle gabbie o che ripristinano l’uso delle stesse successivamente alla riconversione, decadono dal diritto ai contributi e alle agevolazioni concesse. La decadenza comporta l’obbligo di restituzione integrale delle somme percepite e l’esclusione da qualsiasi agevolazione pubblica in materia agricola per un periodo di cinque anni.
  5. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al presente articolo provvedono gli organi di polizia giudiziaria, i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e per la Tutela Agroalimentare.
  6. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 7: Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.