Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo
Apertura
16 febbraio 2026
Scadenza
16 agosto 2026
Sostenitori
2.310
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
L’ordinamento vigente, pur prevedendo singoli strumenti di tutela in ambito civile, amministrativo e penale, non dispone di una disciplina unitaria del bullismo come fenomeno autonomo, soprattutto quando esso si sviluppa in contesti protetti o istituzionalizzati, caratterizzati da relazioni asimmetriche e dalla possibile amplificazione del danno attraverso dinamiche di gruppo. La legge 29 maggio 2017, n. 71, ha introdotto una disciplina specifica in materia di cyberbullismo, ma risulta limitata alle condotte realizzate mediante strumenti informatici e non copre adeguatamente le forme tradizionali di bullismo né le ipotesi più gravi di bullismo di gruppo. Da qui la necessità di un intervento legislativo che coniughi: • prevenzione e formazione, • tutela effettiva della vittima, • responsabilizzazione dell’autore, • risposta penale mirata, proporzionata e specializzata.
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Quesito
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo
Art. 1 – Finalità
La presente legge detta disposizioni volte a prevenire, contrastare e sanzionare gli atti di bullismo, con particolare riguardo all’ambiente scolastico e ai contesti educativi e formativi, promuovendo il rispetto della persona, l’educazione alla legalità, il recupero del minore autore di condotte lesive e la tutela effettiva della vittima, prevedendo anche l’introduzione del reato di bullismo, dell’istigazione al bullismo e del bullismo di gruppo. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto e in coordinamento con la normativa penale vigente, con la legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché con le disposizioni in materia di ordinamento scolastico e tutela dei minori. Le disposizioni penali introdotte dalla presente legge hanno carattere speciale e integrativo.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini della presente legge, per atto di bullismo si intende qualsiasi comportamento reiterato nel tempo ovvero caratterizzato da abitualità o sistematicità, posto in essere con violenza, minaccia, molestia, prevaricazione psicologica o fisica, isolamento, derisione grave e persistente, abuso di posizione di forza o di gruppo, volto a ledere la dignità, la libertà o l’integrità fisica o psichica di un soggetto. Restano esclusi dalla nozione di bullismo gli episodi isolati o le condotte prive dei caratteri di reiterazione o sistematicità. Sono equiparati alle condotte di cui al comma 1 i comportamenti posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, fermo restando quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71.
Art. 3 – Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano negli ambienti scolastici, negli impianti sportivi, nei centri educativi o ricreativi e negli altri contesti educativi o formativi organizzati. Le disposizioni si applicano altresì nei luoghi di lavoro frequentati da minori o da soggetti in condizione di particolare vulnerabilità per età, patologie croniche, disabilità, in quanto compatibili con la disciplina propria del rapporto o dell’attività svolta.
Art. 4 – Misure preventive in ambito scolastico e obblighi di segnalazione
Le istituzioni scolastiche adottano specifici protocolli interni per la prevenzione e la gestione degli atti di bullismo, individuando un referente incaricato del coordinamento delle iniziative formative e dell’attuazione delle misure di intervento. Le scuole organizzano annualmente attività di formazione rivolte agli studenti, al personale docente e non docente, finalizzate alla prevenzione del bullismo e alla tutela dei diritti della persona. I protocolli prevedono procedure di segnalazione alla direzione scolastica, che valuta senza ritardo e comunque entro un termine congruo e non oltre le 96 ore, in relazione alla complessità dei fatti, l’adozione delle misure necessarie, dandone comunicazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore coinvolto e, nei casi di particolare gravità o reiterazione, ai servizi sociali competenti. La segnalazione all’autorità giudiziaria è effettuata esclusivamente in presenza di fatti suscettibili di rilevanza penale. La mancata segnalazione intenzionale e ingiustificata, accertata secondo le procedure previste dall’ordinamento di appartenenza, costituisce illecito disciplinare.
Art. 5 – Misure educative nei confronti del minore autore delle condotte
Nei casi in cui gli atti di bullismo siano posti in essere da minorenne, l’istituzione scolastica, sentiti i servizi sociali, può adottare misure educative proporzionate alla gravità del fatto, tra cui: a) percorsi di rieducazione relazionale e gestione dei conflitti;
b) attività scolastiche riparative a favore della comunità;
c) mediazione con la persona offesa, previo consenso delle parti.
Le misure di cui al presente articolo, sono adottate nel rispetto del principio del contraddittorio, previa audizione del minore e dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale. Le misure non hanno carattere afflittivo, sono finalizzate al recupero del minore e alla ricostruzione di un ambiente scolastico sicuro e sono autonome rispetto alle eventuali sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento scolastico, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art. 6 – Tutela della vittima
La persona offesa, anche per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale, può richiedere l’immediata attivazione dei protocolli di protezione, inclusi: a) misure organizzative temporanee incompatibili con la prosecuzione delle condotte lesive; b) supporto psicologico; c) interventi volti a garantire l’integrità e la dignità della persona offesa. Le misure sono adottate con provvedimento motivato, temporaneo e proporzionato, garantendo il diritto allo studio e i diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte. È assicurata adeguata protezione alla vittima da ritorsioni o ulteriori manifestazioni di prevaricazione.
Art. 7 – Introduzione dell’art. 612-quinques del codice penale – Atti di bullismo
Dopo l’articolo 612-quater del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 612-quinques – Atti di bullismo
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate di prevaricazione fisica o psicologica, poste in essere mediante violenza, minaccia, coercizione, isolamento o derisione grave e persistente, diffusione di notizie denigratorie, abuso di posizione di forza o di gruppo, cagiona a taluno un perdurante stato di ansia o di timore ovvero un significativo peggioramento delle condizioni di vita, o della fruizione dei servizi scolastici, sportivi o ricreativi, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
- La pena è aumentata fino alla metà se:
a) la vittima è minorenne o persona affetta da minorazione fisica, psichica o sensoriale, purchè certificata; b) il fatto avviene in ambiente scolastico o in altro luogo frequentato prevalentemente da minorenni; c) l’autore diffonde contenuti audio, video o immagini idonei a recare ulteriore pregiudizio alla vittima; d) dalla condotta deriva l’allontanamento della vittima dalle attività scolastiche o dal luogo di lavoro, ovvero un rilevante pregiudizio all’apprendimento o alla socialità.
- Il delitto è procedibile d’ufficio quando ricorre una delle circostanze aggravanti di cui al comma 2 o quando il fatto è commesso nei confronti di un minorenne di età inferiore ai quattordici anni. Negli altri casi è procedibile a querela della persona offesa.
- La condanna importa l’applicazione obbligatoria delle pene accessorie di cui all’art. 609-nonies, comma 2, ove compatibili, nonché l’obbligo di partecipare a percorsi di rieducazione, mediazione e formazione relazionale presso strutture individuate dal Ministero della giustizia.
- Quando le condotte sono poste in essere da più persone riunite, in modo coordinato o consapevole, si applica l’articolo 612-sexies.”
Art. 8 – Introduzione dell’art. 612-sexies del codice penale – Bullismo di gruppo
Dopo l’articolo 612-quinques del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 612-sexies – Bullismo di gruppo
Chiunque, unitamente ad un’altra persona, pone in essere le condotte di cui all’articolo 612-quinques, approfittando della forza intimidatoria del gruppo, della partecipazione collettiva o del consenso degli altri concorrenti, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata sino ad 1/3 se: a) la vittima è minorenne; b) il fatto è commesso in ambito scolastico, sportivo o educativo; c) il gruppo utilizza strumenti informatici o telematici per rafforzare l’azione intimidatoria o umiliante; d) dalla condotta deriva l’allontanamento della vittima dalle attività scolastiche o sociali.
E’ sempre ordinata la confisca degli strumenti informatici utilizzati per la commissione del reato, salvo che appartengano a terzi in buona fede.
Il reato è procedibile d’ufficio.
Ai fini del presente articolo non è richiesta la costituzione di un’associazione stabile, essendo sufficiente la partecipazione consapevole e coordinata di più soggetti.”
Art. 9 – Istigazione agli atti di bullismo
Dopo l’articolo 414 bis del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 414-ter – Istigazione agli atti di bullismo
- Chiunque, pubblicamente o con qualsiasi mezzo, anche telematico, istiga in modo concreto e idoneo altri a porre in essere atti di bullismo di cui agli articoli 612-quinques e 612-sexies, quando dall’istigazione deriva effettivamente la commissione del fatto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
- La pena è aumentata sino ai 2/3 se l’istigazione riguarda minorenne.
Art. 10 – Aggravante specifica
Dopo l’articolo 61, n. 11-undecies, del codice penale è aggiunto il seguente:
11-duodecies l’avere commesso il fatto con finalità di prevaricazione sistematica o sopraffazione psicologica riconducibili a condotte di bullismo.
Art. 11 – Minorenni autori di reato
Quando i reati di cui agli articoli 612-quinques, 612-sexiess e 414-ter del codice penale sono commessi da minorenne, il giudice applica le misure previste dall’ordinamento penale minorile, nel rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, privilegiando interventi educativi e di responsabilizzazione.
Art. 12 – Misure civili e risarcitorie
La sentenza di condanna comporta l’obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle condotte di bullismo e di istigazione al bullismo, liquidabile anche in via equitativa. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 2048 del codice civile.
Art. 13 – Coordinamento normativo
Restano ferme le ulteriori responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché le disposizioni della legge 29 maggio 2017, n. 71.
Art. 14 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 15 – Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.