VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

Remigrazione e Riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di Remigrazione e di un fondo per la Natalità italiana

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30 gennaio 2026

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Descrizione

La proposta di legge di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista” rafforza la normativa vigente in materia di governo dei flussi migratori, tutela della sicurezza pubblica e politiche demografiche. Prevede misure più incisive di contrasto all’immigrazione irregolare, al traffico di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo, attraverso l’inasprimento delle sanzioni penali e patrimoniali, il potenziamento delle espulsioni e dei rimpatri e specifiche disposizioni per stranieri condannati per reati gravi, inclusa la revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione nei casi previsti. La proposta istituisce un Programma Nazionale di Remigrazione per favorire il rientro volontario e assistito di cittadini stranieri regolarmente presenti, mediante incentivi economici, percorsi formativi pre-partenza e supporto al reinserimento nei Paesi d’origine, regolato da un Patto di Remigrazione con obblighi e controlli successivi al rientro. È inoltre istituito un Fondo per la Remigrazione, finanziato anche tramite la riconversione di risorse già destinate all’accoglienza e mediante proventi da confische. Sono introdotte disposizioni per la regolamentazione delle attività delle ONG operanti nel Mediterraneo, la revisione delle norme sul ricongiungimento familiare e l’abolizione della protezione speciale. La proposta prevede infine il rafforzamento delle misure per il rientro degli italo-discendenti e l’istituzione di un Fondo per la Natalità Italiana.

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Quesito

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. La presente legge disciplina il governo dei flussi migratori, il contrasto all'immigrazione irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, l'istituzione del programma nazionale di Remigrazione, il contrasto alle organizzazioni non governative coinvolte nel traffico migratorio, l'abrogazione della programmazione annuale dei flussi per motivi di lavoro, il supporto al rientro degli italo-discendenti e l'istituzione del Fondo per la Natalità Italiana.
  2. Ai fini della presente legge, per «remigrazione» si intende il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei Paesi di origine.
  3. Lo Stato riafferma la priorità della difesa della sovranità e dell'integrità nazionale e il principio secondo cui ogni misura normativa deve prevenire fenomeni che riducano la capacità dello Stato di decidere autonomamente in materia di immigrazione e sicurezza.

Art. 2(Principi generali)

  1. La presente legge si fonda sui seguenti principi:

a) sovranità nazionale come priorità inderogabile;

b) contrasto all'immigrazione clandestina e gestione rigorosa dei flussi regolari;

c) tutela della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini italiani;

d) promozione di un modello di migrazione responsabile, circolare e volontario;

e) valorizzazione delle relazioni con gli Stati di origine e con le comunità italiane all'estero.

  1. Lo Stato italiano afferma, come principio inderogabile, che non esiste un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltà del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di origine per stabilirsi liberamente in un'altra.
  2. Spetta al legislatore definire le condizioni di ingresso degli stranieri, le modalità di permanenza, la durata dei permessi e gli strumenti di espulsione e rimpatrio.
  3. Ogni ingresso deve essere giustificato, controllato e monitorato; ogni permanenza è subordinata al rispetto rigoroso delle norme italiane.

CAPO II – CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE E ALLO SFRUTTAMENTO

Art. 3(Sanzioni penali per favoreggiamento e sfruttamento)

  1. Chiunque agevoli l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato o sfrutti lavoratori stranieri clandestini o regolari in violazione delle norme è punito con la reclusione da uno a otto anni.
  2. La pena è aumentata fino a dodici anni nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) coinvolgimento di minori;

c) partecipazione a organizzazioni criminali.

  1. Si applica altresì la sanzione pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro.

  2. È disposta la confisca, anche preventiva, dei beni, patrimoni immobiliari, aziende e conti correnti riconducibili ai reati di cui ai commi 1 e 2.

  3. La confisca patrimoniale è estesa a:

a) persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di migranti;

b) imprese che impiegano stranieri in violazione delle normative sul lavoro;

c) organizzazioni finanziarie o cooperative che abbiano beneficiato indirettamente dello sfruttamento.

  1. La confisca preventiva è disposta anche prima della condanna definitiva, qualora vi sia concreto rischio di reiterazione del reato o dispersione dei beni.

Art. 4(Sanzioni amministrative)

  1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'autorità competente dispone:

a) la revoca immediata di licenze e autorizzazioni commerciali;

b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività imprenditoriali;

c) il blocco immediato dei conti correnti aziendali utilizzati per il pagamento di lavoratori irregolari;

d) il sequestro preventivo di immobili e veicoli legati a impieghi illegali.

  1. La Guardia di Finanza e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuano il monitoraggio continuo delle imprese a rischio.
  2. Le imprese colpite dai provvedimenti di cui al comma 1 sono sottoposte a piani di ristrutturazione forzata, con obbligo di regolarizzazione dei lavoratori.
  3. Sono previsti incentivi economici per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori regolari, con premi legati al rispetto della normativa e certificazioni annuali di trasparenza contributiva e fiscale.

Art. 5(Espulsione degli stranieri irregolari)

  1. L’ingresso clandestino o la permanenza irregolare è soggetto a:

a) allontanamento coattivo dalla frontiera;

b) divieto di rientro per un periodo minimo di dieci anni, aumentabile in base alla gravità del caso;

c) applicazione di misure di sorveglianza e controllo durante le fasi operative del rimpatrio.

  1. L'effettiva esecuzione delle espulsioni è assicurata mediante:

a) voli charter dedicati;

b) Centri di permanenza temporanea per il rimpatrio (CPT-R) attrezzati per la gestione logistica, sanitaria e di sicurezza;

c) cooperazione internazionale con gli Stati di origine per l'accoglienza dei rimpatriati.

Art. 6(Espulsione dello straniero condannato per reati)

  1. Lo straniero regolarmente presente sul territorio italiano che sia condannato con sentenza definitiva per delitto è soggetto a: a) espulsione obbligatoria al termine dell'esecuzione della pena;

b) divieto di rientro per almeno dieci anni, aumentabile in proporzione alla gravità del reato;

c) possibilità di trasferimento dell’esecuzione della pena nello Stato di origine per reati di minore gravità (pena inferiore a due anni), previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria.

  1. Per i reati puniti con pena inferiore a due anni è possibile il trasferimento dell'esecuzione della pena nello Stato di origine, previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria.

Art. 7(Revoca della cittadinanza)

  1. La cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione è revocata in caso di condanna definitiva per: a) delitti contro la personalità dello Stato;

b) delitti con finalità di terrorismo o eversione;

c) delitti di criminalità organizzata;

d) delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

  1. La revoca comporta:

a) espulsione immediata dal territorio nazionale;

b) divieto permanente di reingresso;

c) annotazione nel registro di cui al comma 3.

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale dei cittadini naturalizzati la cui cittadinanza sia stata revocata.

Art. 8(Registro nazionale delle espulsioni)

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale delle espulsioni.

  2. Il Registro contiene:

a) identità del soggetto espulso;

b) motivazioni legali dell'espulsione;

c) durata del divieto di reingresso;

d) eventuali sanzioni patrimoniali associate.

  1. Le espulsioni sono eseguite in coordinamento tra Ministero dell'interno, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, istituti di accoglienza temporanea e autorità diplomatiche e consolari dei Paesi di origine.

Art. 9(Revisione del ricongiungimento familiare e abolizione della protezione speciale)

  1. Gli articoli 28, 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono modificati al fine di: a) escludere dal ricongiungimento familiare gli stranieri che abbiano regolarizzato la propria condizione tramite sanatoria;

b) rimodulare i presupposti reddituali per il ricongiungimento;

c) introdurre una verifica sull'effettiva integrazione nel tessuto sociale del richiedente.

  1. È abolita la protezione speciale di cui all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

CAPO III – PROGRAMMA NAZIONALE DI REMIGRAZIONE

Art. 10(Istituzione dell'Istituto della Remigrazione)

  1. È istituito l'Istituto della Remigrazione, programma nazionale volto a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.
  2. Il programma si fonda sui seguenti principi:

a) volontarietà dell'adesione;

b) valorizzazione delle competenze acquisite durante la permanenza in Italia a beneficio dello Stato di origine;

c) supporto al reinserimento economico e sociale nei territori di provenienza.

  1. Il programma prevede:

a) incentivo economico individuale, erogato in più tranche e vincolato a criteri di corretto utilizzo;

b) formazione pre-rientro: corsi di orientamento professionale, alfabetizzazione finanziaria, gestione d'impresa e sviluppo imprenditoriale;

c) supporto al reinserimento: assistenza logistica, legale, sanitaria e accesso a microcredito nei Paesi di origine;

d) accompagnamento nella remigrazione: voli charter, sicurezza e coordinamento internazionale;

e) monitoraggio post-rientro: verifica dell'utilizzo dei fondi e del reinserimento sociale ed economico.

Art. 11(Patto di Remigrazione Volontaria)

  1. L'adesione al programma di cui all'articolo 10 avviene mediante sottoscrizione del Patto di Remigrazione Volontaria tra il beneficiario e lo Stato italiano.
  2. Il Patto prevede:

a) impegno formale all'uso corretto dei fondi ricevuti;

b) divieto di reingresso in Italia, salvo autorizzazioni temporanee per un massimo di un mese per anno e solo per motivi documentati;

c) restituzione totale dei fondi e sanzione penale in caso di rientro non autorizzato o uso improprio delle risorse;

d) responsabilità civile e penale per violazioni del Patto.

  1. Possono aderire al programma:

a) cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno dodici mesi;

b) richiedenti asilo in fase pre-decisionale che rinunciano volontariamente alla domanda;

c) titolari di permessi temporanei in scadenza non rinnovabili.

  1. Non possono aderire:

a) soggetti irregolari o privi di permesso valido;

b) soggetti condannati per reati gravi;

c) soggetti che abbiano ottenuto protezione speciale o umanitaria in violazione delle norme.

Art. 12(Governance del programma di Remigrazione)

  1. È istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione Nazionale per la Remigrazione.

  2. Le domande di adesione sono valutate da una Commissione tecnica composta da rappresentanti di:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

c) INPS;

d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  1. La Commissione presenta annualmente al Parlamento una relazione contenente:

a) numero di aderenti al programma;

b) risultati economici e sociali nei Paesi di origine;

c) effetti sulla riduzione dei flussi migratori;

d) efficacia dei controlli sul rispetto del Patto.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il regolamento attuativo del programma.
  2. I protocolli d'intesa con Paesi terzi sono recepiti con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 13(Fondo per la Remigrazione)

  1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la Remigrazione.

  2. Il Fondo è destinato a:

a) rimpatri forzati e assistiti degli stranieri irregolari;

b) incentivi per la Remigrazione volontaria;

c) copertura dei costi logistici, sanitari e legali legati al rimpatrio;

d) Conversione delle politiche di accoglienza in strumenti di rimpatrio efficiente.

  1. La dotazione iniziale del Fondo è fissata in un miliardo di euro annui, incrementabile fino a due miliardi in funzione dei bisogni operativi.
  2. Le fonti di finanziamento del Fondo sono:

a) riconversione dei fondi nazionali destinati all'accoglienza e all'integrazione degli immigrati;

b) proventi derivanti da confische di patrimoni illeciti legati all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro;

c) tassa del 3 per cento sulle rimesse estere;

d) fondi europei per reinserimento e rimpatri;

e) accordi bilaterali di co-finanziamento con Stati partner.

  1. Le risorse del Fondo sono vincolate esclusivamente alle finalità della remigrazione.

  2. La gestione del Fondo è affidata alla Direzione Nazionale per la Remigrazione, che provvede a:

a) rendicontazione semestrale alle Camere;

b) pubblicazione di report semestrali accessibili ai cittadini.

  1. È istituita una Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il decreto attuativo del Fondo.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Art. 14(Contrasto alle ONG coinvolte nel traffico migratorio)

  1. È vietato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane per le navi battenti bandiera straniera coinvolte in trasbordo di migranti non autorizzato.
  2. Le organizzazioni non governative che intendano svolgere operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sono soggette a obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione al Ministero dell'interno.
  3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente dispone:

a) sequestro amministrativo e confisca della nave;

b) sanzioni pecuniarie fino a 1.000.000 di euro;

c) interdizione dall'attività per le organizzazioni recidive.

  1. Le unità delle organizzazioni non governative operanti nella zona SAR italiana sono soggette a tracciabilità totale delle comunicazioni via radio, satellite e GPS.

  2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale delle ONG autorizzate, con obbligo di trasparenza finanziaria e rendicontazione semestrale.

  3. Il Governo promuove la stipula di protocolli bilaterali con i paesi di origine.

  4. Chi collabora con reti di traffico di esseri umani è sottoposto a procedimento penale ai sensi dell'articolo 3.

CAPO V – POLITICHE DEMOGRAFICHE E LAVORO

Art. 15(Abrogazione della programmazione annuale dei flussi)

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

  2. L'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato è autorizzato esclusivamente mediante decreti adottati ai sensi del comma 3.

  3. I decreti di cui al comma 2:

a) hanno validità non inferiore a tre anni;

b) sono adottati in risposta a fabbisogni produttivi documentati in settori specifici;

c) prevedono priorità per i lavoratori di cittadinanza europea; l'ingresso di lavoratori extraeuropei è consentito solo in caso di necessità documentata e residuale.

Art. 16(Rientro degli italo-discendenti)

  1. La legge 5 febbraio 2025, n. 74, è abrogata.

  2. È ripristinato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini italiani.

  3. Per favorire il rientro in Italia degli italo-discendenti sono previsti:

a) agevolazioni fiscali per i primi cinque anni dalla data di iscrizione anagrafica;

b) programmi di inserimento lavorativo, con priorità nei settori con carenza di personale;

c) supporto all'integrazione attraverso corsi di lingua e cultura italiana.

  1. Presso i consolati e le ambasciate sono istituiti uffici dedicati al supporto delle pratiche di rimpatrio e inserimento lavorativo degli italo-discendenti.
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti demografici, economici e sociali dei rientri.

Art. 17(Fondo per la Natalità Italiana)

  1. È istituito presso il Ministero per la famiglia e le politiche demografiche il Fondo per la Natalità Italiana.
  2. Il Fondo è attivato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui siano certificati risparmi pubblici derivanti dall'attuazione del programma di Remigrazione pari ad almeno 500 milioni di euro annui.
  3. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente a:

a) bonus nascita fino a 3.000 euro per ogni figlio nato da genitori entrambi cittadini italiani;

b) asili nido gratuiti, con priorità per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;

c) mutui agevolati e affitti calmierati per giovani coppie in aree spopolate, con priorità per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;

d) contributi speciali fino a 10.000 euro per il terzo figlio e successivi, con priorità per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi; e) investimenti in edilizia residenziale e scolastica pubblica, con priorità per nuclei familiari italiani e criteri di graduatoria basati su continuità fiscale e residenza stabile. 4. La dotazione annuale del Fondo è proporzionata ai risparmi prodotti dalla remigrazione e dalla riduzione della spesa assistenziale, fino a un massimo di un miliardo di euro. 5. Le fonti di finanziamento del Fondo sono:

a) quota del Fondo per la Remigrazione;

b) fondi europei specifici per natalità e politiche familiari;

c) sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni delle norme sull'immigrazione;

d) risparmi da minori spese pubbliche legate all'accoglienza e all'integrazione.

  1. È istituito presso il Ministero per la famiglia e le politiche demografiche il Dipartimento per la Natalità, cui è affidata la gestione del Fondo.
  2. Il Dipartimento:

a) valuta le domande e assegna i contributi;

b) monitora l'utilizzo dei fondi e gli effetti sul territorio;

c) si coordina con la Direzione Nazionale per la Remigrazione.

  1. Il Dipartimento trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'andamento della natalità, sull'utilizzo delle risorse e sull'impatto territoriale e sociale.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il decreto attuativo del Fondo.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18(Sistema nazionale di monitoraggio)

  1. È istituito il Sistema Nazionale di Monitoraggio Anti-Sfruttamento, con database condiviso su imprese, ONG e operatori coinvolti nei flussi migratori, integrato con il sistema giudiziario e amministrativo.
  2. Le attività di contrasto sono coordinate da:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) Guardia di Finanza;

d) INPS e ispettorati del lavoro regionali;

e) forze dell'ordine territoriali.

Art. 19(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 1, è abrogato;

b) l'articolo 10 è modificato conformemente alle disposizioni della presente legge in materia di diritto di asilo;

c) gli articoli 13, 14 e 15 sono modificati per potenziare l'espulsione degli stranieri irregolari e l'accompagnamento coattivo alla frontiera;

d) dopo l'articolo 14-bis è inserito l'articolo 14-ter, concernente il programma di rimpatrio assistito e remigrazione volontaria; e) gli articoli 28, 29 e 30 sono modificati conformemente all'articolo 9 della presente legge;

f) l'articolo 14-bis, relativo al Fondo rimpatri, è modificato per la sua trasformazione in Fondo per la Remigrazione.

Art. 20(Modifiche alla legge 5 febbraio 2025, n. 74)

  1. È ripristinato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini italiani.
  2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il programma di rientro degli italo-discendenti.

Art. 21(Modifiche al Codice della navigazione)

  1. Al Codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono introdotte disposizioni per regolamentare il divieto di ingresso, i sequestri e i controlli delle ONG coinvolte in attività di trasbordo di migranti non autorizzate;

b) è introdotto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle ONG e di tracciabilità delle comunicazioni via radio, satellite e GPS.

Art. 22(Decreti attuativi)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono emanati i regolamenti attuativi e le misure tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.
  2. Il Governo promuove la stipula di protocolli bilaterali con gli Stati di origine per il trasferimento dei condannati, i rimpatri forzati e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori.

Art. 23(Clausola di prevalenza)

  1. L'applicazione della presente legge è prioritaria rispetto alle altre disposizioni normative vigenti in materia di immigrazione, cittadinanza, sicurezza marittima e politica demografica, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali inderogabili.
  2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le norme vigenti sono interpretate e applicate in coerenza con i principi di sovranità, sicurezza nazionale, tutela del lavoro italiano, promozione della natalità e rimpatrio volontario o forzato degli stranieri.

Art. 24(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.