ECONOMIA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

Stop Tassa Etica

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Apertura

22 gennaio 2026

Scadenza

22 luglio 2026

Sostenitori

4.808

Quorum

50.000

Progresso 10%

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La presente proposta di legge mira ad abolire la “tassa etica”, un’addizionale IRPEF e IRES del 25% applicata ai redditi derivanti da attività pienamente lecite nel settore pornografico. Introdotta nel 2006, si tratta di una tassa aggiuntiva che, per chi lavora in questo ambito, si somma alle altre imposte ordinarie già dovute. Determina un trattamento fiscale discriminatorio fondato non sulla capacità contributiva, ma su una valutazione morale del contenuto dell’attività lavorativa svolta. Questa impostazione contrasta con principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale: la laicità dello Stato, che impone neutralità rispetto alle scelte morali individuali; l’uguaglianza fiscale, che vieta discriminazioni arbitrarie tra contribuenti; la libertà di espressione; e il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche in proporzione al proprio reddito. La tassa etica colpisce infatti lavoratrici e lavoratori che svolgono un’attività legale non per quanto guadagnano, ma per ciò che producono, trasformando il fisco in uno strumento di giudizio etico e di stigmatizzazione sociale. La proposta intende dunque ripristinare un sistema tributario equo, neutrale e coerente con i principi costituzionali, eliminando una misura punitiva che non tutela alcun interesse pubblico e che rappresenta un precedente pericoloso nell’uso della leva fiscale come strumento di controllo morale.

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Quesito

ART. 1.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

a) le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) le disposizioni recate dall’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive

modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevedono l’addizionale alle imposte sui

redditi riferita alle attività ivi considerate.

  1. Sono conseguentemente altresì prive di effetto, dalla medesima decorrenza, le disposizioni

regolamentari e amministrative attuative e applicative della disciplina di cui al comma 1, ivi

incluse quelle concernenti modalità di versamento e adempimenti connessi.

  1. Restano fermi gli effetti dei versamenti già effettuati e degli accertamenti definitivamente

divenuti tali alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi d’imposta

anteriori restano applicabili le disposizioni previgenti ai soli fini della definizione dei

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i

procedimenti di liquidazione, controllo e accertamento, le procedure di riscossione e il

contenzioso tributario.

  1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica né effetti negativi sugli equilibri di bilancio. L’abrogazione

dell’addizionale di cui al comma 1 non comporta minori entrate rilevanti, in quanto il

relativo gettito, come desumibile dai dati di consuntivo dell’Amministrazione finanziaria,

risulta privo di autonoma evidenza contabile e di ammontare statisticamente non

significativo rispetto al complesso delle entrate tributarie dello Stato. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare scostamenti dai saldi di

finanza pubblica né nuovi deficit.