Stop Tassa Etica
Apertura
22 gennaio 2026
Scadenza
22 luglio 2026
Sostenitori
4.808
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La presente proposta di legge mira ad abolire la “tassa etica”, un’addizionale IRPEF e IRES del 25% applicata ai redditi derivanti da attività pienamente lecite nel settore pornografico. Introdotta nel 2006, si tratta di una tassa aggiuntiva che, per chi lavora in questo ambito, si somma alle altre imposte ordinarie già dovute. Determina un trattamento fiscale discriminatorio fondato non sulla capacità contributiva, ma su una valutazione morale del contenuto dell’attività lavorativa svolta. Questa impostazione contrasta con principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale: la laicità dello Stato, che impone neutralità rispetto alle scelte morali individuali; l’uguaglianza fiscale, che vieta discriminazioni arbitrarie tra contribuenti; la libertà di espressione; e il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve contribuire alle spese pubbliche in proporzione al proprio reddito. La tassa etica colpisce infatti lavoratrici e lavoratori che svolgono un’attività legale non per quanto guadagnano, ma per ciò che producono, trasformando il fisco in uno strumento di giudizio etico e di stigmatizzazione sociale. La proposta intende dunque ripristinare un sistema tributario equo, neutrale e coerente con i principi costituzionali, eliminando una misura punitiva che non tutela alcun interesse pubblico e che rappresenta un precedente pericoloso nell’uso della leva fiscale come strumento di controllo morale.
Timeline sostenitori
Quesito
ART. 1.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
a) le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) le disposizioni recate dall’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevedono l’addizionale alle imposte sui
redditi riferita alle attività ivi considerate.
- Sono conseguentemente altresì prive di effetto, dalla medesima decorrenza, le disposizioni
regolamentari e amministrative attuative e applicative della disciplina di cui al comma 1, ivi
incluse quelle concernenti modalità di versamento e adempimenti connessi.
- Restano fermi gli effetti dei versamenti già effettuati e degli accertamenti definitivamente
divenuti tali alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi d’imposta
anteriori restano applicabili le disposizioni previgenti ai soli fini della definizione dei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i
procedimenti di liquidazione, controllo e accertamento, le procedure di riscossione e il
contenzioso tributario.
- Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica né effetti negativi sugli equilibri di bilancio. L’abrogazione
dell’addizionale di cui al comma 1 non comporta minori entrate rilevanti, in quanto il
relativo gettito, come desumibile dai dati di consuntivo dell’Amministrazione finanziaria,
risulta privo di autonoma evidenza contabile e di ammontare statisticamente non
significativo rispetto al complesso delle entrate tributarie dello Stato. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare scostamenti dai saldi di
finanza pubblica né nuovi deficit.