VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

LEGITTIMA DIFESA E INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO IN COSTITUZIONE - Modifiche dell’art. 14 della Costituzione in materia di inviolabilità del domicilio

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Apertura

25 gennaio 2026

Scadenza

25 luglio 2026

Sostenitori

547

Quorum

50.000

Progresso 1%

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La modifica dell’articolo 14 della Costituzione è finalizzata ad elevare al rango di diritto costituzionale quello di difesa del domicilio del cittadino, quale luogo ove si esprime primariamente la sua personalità. È dato notorio a livello generale ed inconfutabile che l’abitazione di residenza – luogo in cui primariamente si declina il concetto di domicilio – è per il cittadino il centro dei suoi interessi personali, familiari, culturali e spirituali; essa è il luogo in cui egli cerca tranquillità e riposo dopo le incombenze quotidiane, in cui egli coltiva i propri interessi culturali ed in cui conserva i beni a cui è più legato e, soprattutto, l’abitazione è il luogo degli affetti familiari e dei ricordi più intimi. Il domicilio, dunque, non è un semplice spazio, asettico ed avulso dalla persona, ma è “un tempio” pregno delle esperienze di chi vi dimora, che catalizza in maniera massima i suoi affetti, interessi e ricordi. Per tale ragione, la difesa del domicilio contro qualunque intruso che vi si sia introdotto in violazione di legge merita certamente di essere elevato a valore primario dello Stato, in quanto detta violazione integra un pregiudizio grave alla persona.

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Quesito

La modifica dell’articolo 14 della Costituzione è finalizzata ad elevare al rango di diritto costituzionale quello di difesa del domicilio del cittadino, quale luogo ove si esprime primariamente la sua personalità. È dato notorio a livello generale ed inconfutabile che l’abitazione di residenza – luogo in cui primariamente si declina il concetto di domicilio – è per il cittadino il centro dei suoi interessi personali, familiari, culturali e spirituali; essa è il luogo in cui egli cerca tranquillità e riposo dopo le incombenze quotidiane, in cui egli coltiva i propri interessi culturali ed in cui conserva i beni a cui è più legato e, soprattutto, l’abitazione è il luogo degli affetti familiari e dei ricordi più intimi. Il domicilio, dunque, non è un semplice spazio, asettico ed avulso dalla persona, ma è “un tempio” pregno delle esperienze di chi vi dimora, che catalizza in maniera massima i suoi affetti, interessi e ricordi. Per tale ragione, la difesa del domicilio contro qualunque intruso che vi si sia introdotto in violazione di legge merita certamente di essere elevato a valore primario dello Stato, in quanto detta violazione integra un pregiudizio grave alla persona. Quesito iniziativa

Art. 1. Modifiche all’art. 14 della Costituzione

All’art. 14 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, quale luogo ove si svolge in via primaria la personalità umana»;

b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La sua difesa contro chi vi si sia introdotto in violazione di legge non è, in alcun caso, punibile.».