LA DIFESA E' SEMPRE LEGITTIMA PER CHI SI DIFENDE NEL PROPRIO DOMICILIO - Modifiche all’art. 52 del codice penale in materia di difesa legittima
Apertura
25 gennaio 2026
Scadenza
25 luglio 2026
Sostenitori
566
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La modifica dell’articolo è tesa rafforzare la possibilità di esercizio della legittima difesa, esigenza fortemente sentita a livello di opinione pubblica, in una fase storica della Repubblica ove la criminalità comune – superficialmente definita da troppi commentari “micro criminalità” – dilaga, specialmente nella forma della violazione del domicilio. In tale circostanza, dunque, il cittadino si trova solo di fronte a forme di aggressione spesso gravi, scontando l’obiettiva difficoltà di valutare le reali intenzioni dell’aggressore e di agire in maniera lucida, in considerazione del grave turbamento che tipicamente investe la vittima. Per tali ragioni, in questi casi, appare oltremodo opportuno che la sussistenza del requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa venga sempre presunto ex lege e iuris et de iure, in automatico, svincolando colui che deve difendere il proprio domicilio dagli aggressori dalla necessità di effettuare valutazioni sulle dinamiche in atto che, per ragioni emotive e temporali, non sono quasi mai umanamente pretendibili; ciò anche nel caso in cui la vittima si avvalga di armi legittimamente detenute o di altro mezzo idoneo alla difesa, senza il ricorso ai quali, nella maggior parte delle occasioni, la difesa non è obiettivamente possibile. La medesima necessità e, quindi, la medesima logica permane anche nel caso di violazioni del luogo ove la vittima esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
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Quesito
La modifica dell’articolo è tesa rafforzare la possibilità di esercizio della legittima difesa, esigenza fortemente sentita a livello di opinione pubblica, in una fase storica della Repubblica ove la criminalità comune – superficialmente definita da troppi commentari “micro criminalità” – dilaga, specialmente nella forma della violazione del domicilio. In tale circostanza, dunque, il cittadino si trova solo di fronte a forme di aggressione spesso gravi, scontando l’obiettiva difficoltà di valutare le reali intenzioni dell’aggressore e di agire in maniera lucida, in considerazione del grave turbamento che tipicamente investe la vittima. Per tali ragioni, in questi casi, appare oltremodo opportuno che la sussistenza del requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa venga sempre presunto ex lege e iuris et de iure, svincolando colui che deve difendere il proprio domicilio dagli aggressori dalla necessità di effettuare valutazioni sulle dinamiche in atto che, per ragioni emotive e temporali, non sono quasi mai umanamente pretendibili; ciò anche nel caso in cui la vittima si avvalga di armi legittimamente detenute o di altro mezzo idoneo alla difesa, senza il ricorso ai quali, nella maggior parte delle occasioni, la difesa non è obiettivamente possibile. La medesima necessità e, quindi, la medesima logica permane anche nel caso di violazioni del luogo ove la vittima esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, motivo per cui la disciplina risultante dalla modifica del secondo comma viene coerentemente estesa all’ipotesi prevista dal terzo comma dell’articolo in esame. - Quesito iniziativa
Art. 1. Modifiche all'articolo 52 del codice penale
All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, in fine, le parole: «al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione» sono sostituite dalle seguenti: «alla difesa»;
b) al terzo comma, in principio, le parole: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al secondo comma si applica»;
c) il quarto comma è abrogato.