USO LEGITTIMO DELLE ARMI: LA TUTELA NECESSARIA DELLE FORZE DELL'ORDINE - Modifiche all’art. 53 del codice penale in materia di uso legittimo delle armi
Apertura
25 gennaio 2026
Scadenza
25 luglio 2026
Sostenitori
367
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La modifica dell’articolo ha il fine di ridurre il margine di opinabilità nel giudizio sulla condotta del pubblico ufficiale che abbia dovuto ricorrere all’impiego di armi per respingere una violenza. Tale esigenza è imposta dagli episodi, sempre più numerosi, di esponenti delle Forze dell’Ordine condannati per reati contro la persona in ragione delle modalità con le quali avevano respinto violenze in atto da parte di terzi. Si è previsto, pertanto, che, in funzione delle modalità con le quali viene attuata la violenza e, dunque, a seconda della carica lesiva della stessa, il pubblico ufficiale possa ricorrere a strumenti di contrasto di efficacia crescente, con la garanzia che, adottando lo strumento di contrasto previsto per il tipo di violenza in atto, si presumerà ex lege e iuris et de iure che l’impiego di detto strumento sia proporzionato rispetto alla violenza da respingere, con esclusione, dunque, di ogni valutazione in merito effettuata ex post. Allo scopo di rendere ancora più efficace l’azione dei pubblici ufficiali nel contrasto alle violenze contro i cittadini e contro le stesse Forze dell’Ordine, si è previsto inoltre che, ai fini dell’articolo in esame, le armi comuni ad impulsi elettrici – i cosiddetti “taser” - non siano considerate armi da sparo e, quindi, il loro impiego sia legittimo dinanzi a qualsiasi forma di violenza alla persona.
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Quesito
La modifica dell’articolo è tesa a meglio articolare l’esimente in questione, al fine di ridurre il margine di opinabilità nel giudizio sulla condotta del pubblico ufficiale che abbia dovuto ricorrere all’impiego di armi per respingere una violenza. Tale esigenza è imposta dagli episodi, sempre più numerosi, di esponenti delle Forze dell’Ordine condannati per reati contro la persona in ragione delle modalità con le quali avevano respinto violenze in atto da parte di terzi. Si è previsto, pertanto, che, in funzione delle modalità con le quali viene attuata la violenza e, dunque, a seconda della carica lesiva della stessa, il pubblico ufficiale possa ricorrere a strumenti di contrasto di efficacia crescente, con la garanzia che, adottando lo strumento di contrasto previsto per il tipo di violenza in atto, si presumerà ex lege e iuris et de iure che l’impiego di detto strumento sia proporzionato rispetto alla violenza da respingere, con esclusione, dunque, di ogni valutazione in merito effettuata ex post. Allo scopo di rendere ancora più efficace l’azione dei pubblici ufficiali nel contrasto alle violenze contro i cittadini e contro le stesse Forze dell’Ordine, si è previsto inoltre che, ai fini dell’articolo in esame, le armi comuni ad impulsi elettrici – i cosiddetti “taser” - non siano considerate armi da sparo e, quindi, il loro impiego sia legittimo dinanzi a qualsiasi forma di violenza alla persona. - Quesito iniziativa
Art. 1. Modifiche all'articolo 53 del codice penale
All'articolo 53 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando ricorra la necessità di respingere una violenza alla persona, l’uso delle armi non da sparo o di altro mezzo di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono sempre proporzionati rispetto alla violenza da respingere. Qualora ricorra la necessità di impedire la consumazione dei delitti di cui al primo comma o di respingere una violenza alla persona portata con armi, con oggetti atti ad offendere o con altri mezzi di coazione fisica o da parte di più persone, l’uso delle armi da sparo da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono sempre proporzionati rispetto alla condotta da impedire o alla violenza da respingere. Ai fini della presente disposizione, le armi comuni ad impulsi elettrici non sono considerate armi da sparo.»; b) al secondo comma, in principio, le parole: «La stessa disposizione si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le precedenti disposizioni si applicano altresì».