VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

AUTONOMIA PER LE PROVINCE MONTANE - Modifiche dell’art. 114, 117 e 119 della Costituzione in materia di Province montane

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Apertura

25 gennaio 2026

Scadenza

25 luglio 2026

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Descrizione

La proposta di legge costituzionale vuole riconoscere e tutelare espressamente le Province montane, oggi in svantaggio strutturale. Le Province montane, individuate con legge della Repubblica, previo parere dei Consigli regionali interessati, sono riconosciute quali enti territoriali autonomi. La legge mira a contrastare spopolamento e marginalità. Punta a rafforzare la solidarietà territoriale e la rappresentanza democratica con elezione diretta degli organi provinciali. Prevede un’autonomia finanziaria mirata, attribuibile dalle Regioni senza nuovi oneri per lo Stato. Le Province montane saranno individuate con legge della Repubblica, previo parere regionale, sulla base di criteri non solo altimetrici ma anche demografici e socio-economici. Modifica tre articoli: 114 (introduzione delle Province montane), 117 (competenza statale sulle regole elettorali), 119 (facoltà regionale di sostegno finanziario).

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Quesito

La presente proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione, intende colmare una lacuna storica del nostro ordinamento, offrendo un riconoscimento espresso e una tutela rafforzata alle Province montane. Questi enti rappresentano territori che, per ragioni geomorfologiche, demografiche, economiche e sociali, si trovano in una condizione di oggettivo svantaggio. La Costituzione repubblicana, con l’articolo 44, secondo comma, ha manifestato un favor per le zone montane, prevedendo misure speciali a loro sostegno. Tuttavia, la mancata attuazione organica di tale disposizione ha fatto sì che i territori montani siano rimasti ai margini dello sviluppo economico e sociale nazionale. Ne è derivata una progressiva perdita di popolazione, con effetti negativi non solo sul tessuto sociale locale, ma anche sull’equilibrio ambientale e sulla tenuta complessiva del sistema territoriale italiano. La nuova configurazione costituzionale delle Province montane intende rispondere a più esigenze. In primo luogo, si tratta di dare attuazione a quel principio di solidarietà territoriale che permea la Costituzione e che impone di sostenere le comunità insediate nelle aree più fragili del Paese. In secondo luogo, si intende rafforzare la rappresentanza democratica delle popolazioni montane, attraverso l’elezione diretta degli organi provinciali, così da garantire una legittimazione popolare piena e non derivata. In terzo luogo, si vuole introdurre un meccanismo di autonomia finanziaria differenziata, che permetta alle Regioni di calibrare strumenti specifici di sostegno in favore delle Province montane, senza maggiori oneri a carico dello Stato, ma con la possibilità di orientare la spesa regionale verso obiettivi mirati di riequilibrio e sviluppo. L’individuazione delle Province montane avverrà con legge della Repubblica, previo parere del Consiglio regionale stesso. Questa scelta risponde all’esigenza di garantire un coinvolgimento diretto delle autonomie territoriali, assicurando che le peculiarità locali siano valutate in maniera approfondita. L’individuazione non potrà basarsi unicamente su criteri altimetrici o geomorfologici, ma dovrà includere indicatori relativi alla densità abitativa, all’andamento demografico, alla dotazione infrastrutturale, nonché ai livelli di sviluppo economico e sociale. Tali parametri permettono un’integrazione tra politiche interne e politiche dell’Unione Europea, rafforzando l’allineamento dell’Italia agli obiettivi di coesione e solidarietà sanciti a livello comunitario. La proposta si articola in tre interventi puntuali. L’articolo 114 della Costituzione viene integrato con un nuovo comma, che introduce e riconosce le Province montane quali enti territoriali autonomi. L’articolo 117, secondo comma, lettera p), viene modificato per attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di elezione diretta degli organi delle Province montane, garantendo uniformità e certezza delle regole. Infine, l’articolo 119 viene arricchito con un nuovo comma che attribuisce alle Regioni la facoltà di conferire autonomia finanziaria specifica alle Province montane, nel rispetto dell’equilibrio della finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. In definitiva, la presente proposta di legge costituzionale non si limita a riconoscere formalmente la realtà delle Province montane, ma le dota degli strumenti normativi e istituzionali per affrontare le sfide di lungo periodo: contrasto allo spopolamento, valorizzazione delle risorse naturali, sostegno alla coesione sociale, promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato. Essa rappresenta un passo decisivo verso una più equa distribuzione delle opportunità e verso la piena attuazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, secondo comma, della Carta. Articolato

Art. 1.

All’articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Le Province montane, individuate con legge della Repubblica, previo parere dei Consigli regionali interessati, sono riconosciute quali enti territoriali autonomi. L’individuazione delle Province montane tiene conto di criteri geomorfologici e altimetrici, nonché di elementi demografici, economici e sociali, oltre che dei criteri definiti nell’ambito dell’Unione Europea per le aree svantaggiate.» Art. 2.

All’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: «legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Provincia montana e del Consiglio provinciale, salvo diversa previsione dello Statuto provinciale» Art. 3.

All’articolo 119 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Le Regioni conferiscono forme e condizioni particolari di autonomia finanziaria alle Province montane, senza che ciò comporti maggiori oneri o trasferimenti a carico dello Stato.»