Accisa generale sui prodotti da fumo e nicotina per la tutela della salute pubblica e il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale
Apertura
20 gennaio 2026
Scadenza
20 luglio 2026
Sostenitori
18.108
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione AIOM promuovono l’introduzione di una accisa fissa di 5 euro su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova generazione. La strategia di incremento drastico del prezzo si è dimostrata la più efficace in altri Paesi Europei (come la Francia e l'Irlanda) nel ridurre in maniera significativa il numero di fumatori. Il fumo di tabacco rappresenta una delle principali cause di malattia e mortalità prevenibile nel nostro Paese. Ogni anno in Italia si stimano circa 93.000 decessi attribuibili al tabagismo, con effetti rilevanti sull’incidenza di tumori, patologie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, e altre malattie. L’impatto economico e sociale del fenomeno è di straordinaria entità: i costi complessivi derivanti dal consumo di tabacco e nicotina, tra spese sanitarie dirette, perdita di produttività e danni ambientali, superano i 26 miliardi di euro annui. La proposta prevede che il gettito derivante dall’accisa sia vincolato a finalità di pubblico interesse e, in particolare, al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Timeline sostenitori
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Quesito
Art. 1 – Finalità
La presente legge è finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla promozione di comportamenti responsabili attraverso l’introduzione di un’accisa specifica sui prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. La misura di cui al comma 1 persegue obiettivi di equità fiscale, di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e di riduzione delle malattie correlate al consumo di prodotti contenenti nicotina o derivati vegetali destinati al fumo o all’inalazione.
Art. 2 – Istituzione dell’accisa specifica
A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge è istituita un’accisa specifica di euro 5,00 per unità di consumo standard su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. L’accisa di cui al comma 1 si applica indipendentemente dal prezzo di vendita al dettaglio, in aggiunta alle accise vigenti. Ai fini della presente legge, per unità di consumo standard si intende:
a) un pacchetto di venti sigarette;
b) un sigaro o sigarillo;
c) dieci grammi di tabacco trinciato per arrotolare o per pipa;
d) una confezione di stick o cartucce di tabacco riscaldato equivalenti a venti unità;
e) dieci millilitri di liquido da inalazione, con o senza nicotina;
f) quantità equivalenti per altri prodotti contenenti derivati vegetali o aromi destinati al fumo o all’inalazione.
Art. 3 – Ambito di applicazione
L’accisa specifica di cui alla presente legge si applica a tutte le categorie di prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, tradizionali e di nuova generazione, compresi: a) sigarette, sigari e sigaretti;
b) tabacco trinciato per arrotolare o per pipa;
c) tabacco riscaldato e relativi dispositivi di consumo;
d) liquidi per sigarette elettroniche, con o senza nicotina;
e) prodotti da inalazione contenenti derivati vegetali o aromi destinati al fumo o al riscaldamento. 2. Sono esclusi dall’applicazione dell’accisa i prodotti farmaceutici contenenti nicotina e i prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina (NRT) destinati alla disassuefazione dal fumo, disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati”, e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute.
Art. 4 – Destinazione del gettito
Il gettito derivante dall’accisa specifica di cui alla presente legge è destinato a finalità di pubblico interesse, con precipuo riferimento al finanziamento e al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le risorse provenienti dall’accisa concorrono al sostegno complessivo del sistema sanitario pubblico, garantendo la sostenibilità economica delle sue funzioni essenziali e il miglioramento dei livelli di assistenza e di tutela della salute collettiva sull’intero territorio nazionale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze relaziona annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno, in merito alle entrate derivanti dal gettito dell’accisa di cui alla presente legge, specificando la quota delle risorse destinate al Ministero della Salute e il loro effettivo impiego ai fini del finanziamento delle attività di prevenzione, cura e ricerca sanitaria. L’impiego annuale delle somme derivanti dall’accisa è determinato dal Ministero della Salute, nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto degli obiettivi di salute pubblica stabiliti con apposito decreto ministeriale. Il Ministro della Salute presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti prodotti dall’applicazione della presente legge in termini di riduzione dei danni del fumo e di miglioramento degli indicatori di salute pubblica, anche sulla base dei dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Art. 5 – Copertura finanziaria
L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni in essa contenute determinano, al contrario, un incremento strutturale delle entrate erariali, vincolate a finalità di pubblico interesse e destinate prioritariamente al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 6 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.