QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

REDDITO MINIMO GARANTITO INDIVIDUALE (RMGI)

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Apertura

13 gennaio 2026

Scadenza

13 luglio 2026

Sostenitori

579

Quorum

50.000

Progresso 1%

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La proposta di Legge di Iniziativa Popolare per l’introduzione di un REDDITO MINIMO GARANTITO INDIVIDUALE (RMGI) ha come obiettivo principale istituire un sostegno economico strutturale e continuativo per i cittadini in difficoltà economica. L’RMGI mira a contrastare , con il fine di farla diminuire progressivamente negli anni , la povertà assoluta e relativa, garantendo un REDDITO DI BASE a chi è privo di mezzi adeguati, abile al lavoro ma escluso dal mercato del lavoro, e non tutelato da altre forme di sostegno pubblico. La proposta critica le attuali misure ADI e SFL per aver ridotto del 50% i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, aumentando il numero di persone in povertà assoluta. L’RMGI si configura come uno strumento per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa, obbligando i beneficiari più giovani 18-49 anni a partecipare a percorsi di politiche attive per l’inserimento lavorativo o la formazione professionale. Per i cittadini dai 50 anni in poi, la partecipazione è facoltativa, diventa obbligatorio il percorso di LSU – LAVORI SOCIALMENTE UTILI , mentre per gli over 67 l’RMGI sostituisce le pensioni minime sociali , incrementando l’ importo attuale.

Timeline sostenitori

Quesito

Art. 1 – Finalità e principi 1. La presente legge ha lo scopo di istituire un Reddito Minimo Garantito Individuale (RMGI) per garantire un sostegno economico adeguato ai cittadini in condizioni di difficoltà economica, con un erogazione continuativa e senza interruzioni , rendendola strutturale, affinché si crei una rete di protezione promuovendo al contempo l’inclusione sociale e lavorativa, in particolare per la fascia di popolazione tra i 18 e i 49 anni. 2. Il RMGI si configura come una misura di contrasto alla povertà assoluta e relativa, nello specifico si rivolge a tutti i cittadini senza mezzi adeguati alle esigenze di vita , ma abili al lavoro e tuttavia fuori dal mercato del lavoro , anche per contingenze di carattere economico – sociale , indipendenti dalla loro volontà che non sono tutelati da alcun sostegno pubblico . Ricadono in questa categoria i poveri inoccupati o disoccupati ma anche i lavoratori con contratti precari e i pensionati con l'assegno sociale o la pensione minima contributiva.

Art. 2 – Destinatari 1. Possono beneficiare del RMGI: a) Tutti i cittadini maggiorenni , residenti in Italia con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 €. b) Cittadini italiani, stranieri comunitari e non comunitari con permesso di soggiorno regolare, residenti in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 consecutivi. c) Persone senza fissa dimora con residenza fittizia, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b). d) per il beneficiario del RMGI , la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei 5 anni precedenti la richiesta. e) Non ha diritto al RMGI l’individuo , sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. f ) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: • 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; • 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione; g) sono inclusi i lavoratori con contratti precari (reddito massimo dichiarato nell’ ISEE 6.000 € annui). L’importo massimo erogato sarà pari al 40% (320 €) dell’ importo massimo di 800 € spettante ad inoccupati e disoccupati. h) in ogni caso i beneficiari di RMGI non potranno superare il numero massimo di 3 (tre) individui facenti parte dello stesso ISEE .

Art. 3 – Assegni mensili individuali 1. L’importo del RMGI è determinato in base all’età del beneficiario: a) 800 € mensili per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 49 anni, con l’obbligo di partecipazione a percorsi di politiche attive individuali, finalizzati all’inserimento lavorativo o alla formazione professionale. b) 800 € mensili per i cittadini di età pari o superiore ai 50 anni e risulta disoccupato o inoccupato da almeno 3 (tre) anni consecutivi (i cosiddetti inoccupati di lungo corso) a partire dalla data di presentazione della domanda di RMGI, con partecipazione facoltativa ai percorsi di politiche attive individuali e obbligo di partecipazione a politiche pubbliche di reinserimento sociale o lavori socialmente utili . In ogni caso , si chiarisce che , anche per i lavoratori precari poveri con più di 50 anni , che percepiscono un’ integrazione di 320 € , dovessero rimanere disoccupati o inoccupati per più di 1 (uno) anno consecutivo , verranno considerati inoccupati di lungo corso e percepiranno l’intero importo di 800 €. c) 800 € mensili per i cittadini di età pari o superiore ai 67 anni, in sostituzione delle pensioni minime sociali. L’ importo mensile verrà erogato sul C/C o Carte Prepagate con IBAN che deve essere intestato/a necessariamente al singolo beneficiario .

Art. 4 – Condizioni di accesso e cumulabilità 1. Il RMGI non è cumulabile con un patrimonio mobiliare posseduto superiore a 15.000 € , ad eccezione di un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione , di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000 . 2. I beneficiari sono tenuti a comunicare entro 30 GG. eventuali variazioni della propria situazione economica o patrimoniale o lavorativa , che possano influire sul diritto al RMGI. In mancanza di tale comunicazione il beneficio verrà sospeso per 90 (novanta) GG. e successivamente decadrà . Il beneficiario potrà ripresentare nuova domanda RMGI trascorsi 6 mesi dalla data di decadenza .

Art. 5 – Politiche attive e inclusione sociale 1. I beneficiari di età compresa tra i 18 e i 49 anni sono obbligati a partecipare a percorsi di politiche attive individuali . I beneficiari di età comprese tra i 50 anni e i 66 anni di età sono obbligati a partecipare a politiche pubbliche di reinserimento sociale o lavori socialmente utili ,organizzate dai Comuni . Ai fini di superare l’ attuale condizione di carenza nel funzionamento e di insufficienza numerica dei CPI e dei Centri di Assistenza Sociale Comunale ,con specifici Decreti Attuativi , finalizzati all’inserimento lavorativo, alla formazione professionale o al reinserimento sociale, per i primi due anni l’ erogazione del RMGI sarà condizionata solamente all’ obbligo di presentazione ogni 120 GG., presso il Centro Per L’ impiego al fine di aggiornare l’ obbligo di partecipazione alle politiche attive individuate o dagli Assistenti Sociali del Comune al fine di aggiornare l’ obbligo di partecipazione a politiche pubbliche di reinserimento sociale o lavori socialmente utili 2. I Comuni, in collaborazione con i Centri per l’Impiego e le agenzie formative accreditate, sono responsabili dell’organizzazione e della gestione dei percorsi di cui al comma 1.

Art.6 – Riforma dei Centri Per L’ Impiego (CPI) Titolo: "Disposizioni per la centralizzazione dei servizi al lavoro e del Reddito Minimo Garantito Individuale sotto il Ministero del Lavoro" ,nei seguenti termini : a - Riorganizzare i Centri per l’Impiego (CPI) sotto la gestione diretta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantendo uniformità operativa, efficienza nei servizi e integrazione tra politiche attive del lavoro, sostegno al reddito e vigilanza ; b - Centralizzazione delle Funzioni :

  1. Abolizione della gestione regionale: - Le competenze dei CPI, incluse registrazione dei lavoratori (subordinati e autonomi), gestione delle offerte di lavoro, erogazione del Reddito Minimo Garantito Individuale (RMGI) e politiche attive, sono trasferite al Ministero del Lavoro. - Le Regioni cedono database, personale e risorse finanziarie al Ministero.
  2. Agenzia Nazionale per il Lavoro (ANPAL): - Istituzione presso il Ministero di un’Agenzia unica con sedi provinciali, responsabile di: - Gestione della piattaforma digitale nazionale per candidature, offerte di lavoro e domande RMGI. - Coordinamento con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per contrastare il lavoro irregolare. c- Responsabilità sul Reddito Minimo Garantito Individuale ;
  3. Obbligo di attivazione: - I CPI devono proporre attivamente la domanda RMGI a chiunque ne abbia diritto (basandosi su dati INPS e Agenzia delle Entrate). - Termine massimo: 15 giorni per evadere le richieste.
  4. Integrazione con servizi al lavoro: - L’erogazione del RMGI è vincolata alla firma del Patto di Lavoro, che obbliga il beneficiario a partecipare a percorsi di formazione e inserimento lavorativo gestiti dai CPI ; d - Coordinamento con l’Ispettorato del Lavoro
  5. Flusso dati unificato: - I CPI condividono in tempo reale con l’INL: - Dati su contratti atipici, partite IVA sospette e lavoratori in cerca d’impiego. - Segnalazioni di potenziali irregolarità (es. beneficiari RMGI con redditi non dichiarati).
  6. Task force congiunte: - Creazione di unità miste CPI-INL per verifiche mirate su aziende e lavoratori autonomi. e - Piattaforma Digitale Nazionale :
  7. Sistema integrato "Lavoro Italia": - Portale unico per: - Inviare domande RMGI. - Registrare posizioni lavorative (datori di lavoro). - Cercare opportunità (lavoratori). - Prenotare servizi di orientamento. - Interoperabile con INPS, INL e Agenzia delle Entrate. f - Transizione e Risorse:
  8. Personale: - Il personale regionale dei CPI è riassorbito nell’ANPAL con formazione obbligatoria.
  9. Finanziamenti: - I fondi regionali per le politiche del lavoro sono devoluti al Ministero. - Sovvenzioni UE (PNRR) vincolate all’efficienza dell’ANPAL.
    g - Sanzioni - Mancata registrazione di un lavoratore autonomo/subordinato da parte del datore : sanzione dal 5% al 10% del reddito imponibile. - Beneficiari RMGI che rifiutano offerte di lavoro congrue : sospensione del sussidio. -Per offerta di lavoro congrua si intende : Il beneficiario del RMGI che rientra nella fascia di età dai 18 ai 49 anni con obbligo di attivazione lavorativa , preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche : I) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora il luogo di lavoro non disti più di 10 chilometri dal domicilio del soggetto; II) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento del orario a tempo pieno , qualora il luogo di lavoro non disti più di 5 chilometri dal domicilio del soggetto ; III) la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 e in ogni caso non potrà mai scendere sotto la soglia di 800 € del REDDITO MINIMO GARANTITO INDIVIDUALE. Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 3 mesi e un anno , l’RMGI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio riprenderà ad essere erogato e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. Motivazioni della Riforma - Uniformità: Elimina disparità regionali nell’erogazione di servizi e sussidi. - Efficienza: Riduce tempi burocratici per RMGI e collocamento. - Controllo: Integrazione INL-CPI contrasta evasione e abusi. - Proattività: I CPI diventano promotori attivi di inclusione lavorativa, non solo erogatori di sussidi. La riforma richiede modifiche al Decreto Legislativo 150/2015 e alla Legge 33/2023 , con un piano di attuazione in 24 mesi.

Riforma dei Centri Per L’ Impiego (CPI) Titolo: "Disposizioni per la centralizzazione dei servizi al lavoro e del Reddito Minimo Garantito Individuale sotto il Ministero del Lavoro" ,nei seguenti termini : f- Riorganizzare i Centri per l’Impiego (CPI) sotto la gestione diretta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantendo uniformità operativa, efficienza nei servizi e integrazione tra politiche attive del lavoro, sostegno al reddito e vigilanza ; Centralizzazione delle Funzioni : Abolizione della gestione regionale: - Le competenze dei CPI, incluse registrazione dei lavoratori (subordinati e autonomi), gestione delle offerte di lavoro, erogazione del Reddito Minimo Garantito Individuale (RMGI) e politiche attive, sono trasferite al Ministero del Lavoro. - Le Regioni cedono database, personale e risorse finanziarie al Ministero. Agenzia Nazionale per il Lavoro (ANPAL): - Istituzione presso il Ministero di un’Agenzia unica con sedi provinciali, responsabile di: - Gestione della piattaforma digitale nazionale per candidature, offerte di lavoro e domande RMGI. - Coordinamento con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per contrastare il lavoro irregolare; Responsabilità sul Reddito Minimo Garantito Individuale : Obbligo di attivazione: - I CPI devono proporre attivamente la domanda RMGI a chiunque ne abbia diritto (basandosi su dati INPS e Agenzia delle Entrate). - Termine massimo: 15 giorni per evadere le richieste. Integrazione con servizi al lavoro: - L’erogazione del RMGI è vincolata alla firma del Patto di Lavoro, che obbliga il beneficiario a partecipare a percorsi di formazione e inserimento lavorativo gestiti dai CPI ; Coordinamento con l’Ispettorato del Lavoro Flusso dati unificato: - I CPI condividono in tempo reale con l’INL: - Dati su contratti atipici, partite IVA sospette e lavoratori in cerca d’impiego. - Segnalazioni di potenziali irregolarità (es. beneficiari RMGI con redditi non dichiarati). Task force congiunte: - Creazione di unità miste CPI-INL per verifiche mirate su aziende e lavoratori autonomi; g- Piattaforma Digitale Nazionale : Sistema integrato "Lavoro Italia": - Portale unico per: - Inviare domande RMGI. - Registrare posizioni lavorative (datori di lavoro). - Cercare opportunità (lavoratori). - Prenotare servizi di orientamento. - Interoperabile con INPS, INL e Agenzia delle Entrate. h- Transizione e Risorse: Personale : - Il personale regionale dei CPI è riassorbito nell’ANPAL con formazione obbligatoria. 2. Finanziamenti: - I fondi regionali per le politiche del lavoro sono devoluti al Ministero. - Sovvenzioni UE (PNRR) vincolate all’efficienza dell’ANPAL; i - Sanzioni - Mancata registrazione di un lavoratore autonomo/subordinato da parte del datore di lavoro : sanzione dal 5% al 10% del reddito imponibile. - Beneficiari RMGI che rifiutano offerte di lavoro congrue : sospensione del sussidio. -Per offerta di lavoro congrua si intende : Il beneficiario del RMGI che rientra nella fascia di età dai 18 ai 49 anni con obbligo di attivazione lavorativa , preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche : I) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualora il luogo di lavoro non disti più di 10 chilometri dal domicilio del soggetto; II) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento del orario a tempo pieno , qualora il luogo di lavoro non disti più di 5 chilometri dal domicilio del soggetto ; III) la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 e in ogni caso non potrà mai scendere sotto la soglia di 800 € del REDDITO MINIMO GARANTITO INDIVIDUALE. Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 3 mesi e un anno , l’RMGI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio riprenderà ad essere erogato e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. Motivazioni della Riforma - Uniformità: Elimina disparità regionali nell’erogazione di servizi e sussidi. - Efficienza: Riduce tempi burocratici per RMGI e collocamento. - Controllo: Integrazione INL-CPI contrasta evasione e abusi. - Proattività: I CPI diventano promotori attivi di inclusione lavorativa, non solo erogatori di sussidi. La riforma richiede modifiche al Decreto Legislativo 150/2015 e alla Legge 33/2023 , con un piano di attuazione in 24 mesi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è responsabile del monitoraggio e della valutazione periodica dell’efficacia del RMGI, con cadenza semestrale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Parlamento e resi pubblici, al fine di garantire trasparenza e miglioramento continuo della misura. Entrata in vigore .La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disposizioni transitorie . Nei primi 2 anni dall’entrata in vigore della legge, i CPI e i Comuni sono tenuti a predisporre le strutture necessarie per l’attuazione dei percorsi di politiche attive individuali . I beneficiari dell’ADI e del SFL possono richiedere il passaggio al RMGI, previa verifica dei requisiti di cui all’Art. 2.