QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare (art. 71 Costituzione)

MODIFICHE AI CODICI PENALE, CIVILE, DI PROCEDURA PENALE E DI PROCEDURA CIVILE FINALIZZATE A GARANTIRE L’UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE E AL GIUSTO PROCESSO, MISURE DETERRENTI ALL’USO STRUMENTALE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DEI MINORI

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Apertura

20 dicembre 2025

Scadenza

20 giugno 2026

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Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Questa proposta di legge è composta da 59 articoli spiegati in maniera approfondita nel sito del comitato. 1. Pene più severe per le false accuse. Introduzione di sanzioni penali e civili per chi presenta denunce infondate o strumentali. Chi mente per ottenere vantaggi economici, giudiziari o familiari risponde personalmente dei danni causati. 2.Le misure cautelari e limitative dei diritti personali non possono più scattare automaticamente. È necessario l’accertamento di elementi oggettivi e riscontri concreti, nel pieno rispetto dello Stato di Diritto. 3.Parità di tutela per tutte le vittime, senza distinzione di sesso. Le tutele alle vittime di violenza previste dall’ordinamento si applicano a tutte le persone, a prescindere dal genere, senza discriminazioni ideologiche. 4.Responsabilità e trasparenza dei centri finanziati con fondi pubblici. I centri antiviolenza e di assistenza devono garantire pari accesso a tutte le vittime e rendicontare in modo trasparente l’utilizzo dei fondi pubblici. Ogni forma di esclusione o irregolarità comporta la revoca dei finanziamenti. 5.In caso di assoluzione, è previsto il ripristino immediato dei diritti personali e genitoriali compressi durante il procedimento. Lo Stato deve rimediare agli effetti di provvedimenti adottati su accuse rivelatesi infondate. 6.Blocca il conflitto di interessi di assistenti sociali, giudici onorari, psicologi e tecnici di CTU con l'essere soci o titolari di case famiglia e cav.

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Quesito

MODIFICHE AI CODICI PENALE, CIVILE, DI PROCEDURA PENALE E DI PROCEDURA CIVILE FINALIZZATE A GARANTIRE L’UGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE E AL GIUSTO PROCESSO, MISURE DETERRENTI ALL’USO STRUMENTALE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DEI MINORI

Art. 1 (Modifica all'articolo 368 del Codice Penale)

L'articolo 368 del codice penale viene sostituito con il seguente:

«Chiunque, con denuncia (333 c.p.p.), querela (336 c.p.p.), richiesta (342 c.p.p.) o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni (370 c.p.). La pena è aumentata (64 c.p.) se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da sei a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da otto a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; La pena è aumentata se il reato simulato riguarda i delitti di cui agli articoli 572, 612bis, 609-bis o altri reati contro la persona, e se la simulazione è posta in essere per ottenere vantaggi nei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento dei figli.»

Art. 2 (Introduzione dell'articolo 368-bis del codice penale)

Dopo l'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente articolo :

« Art. 368-Bis – (Sanzioni e provvedimenti ablativi nell'uso strumentale del sistema giudiziario in merito ai reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori) Chiunque dei soggetti sopra indicati calunnia con false dichiarazioni in querele o false testimonianze per presunti atti persecutori, maltrattamenti su di sé o nei confronti dei figli, o induca i figli minori a sporgere false testimonianze, accertata l’innocenza dell'incolpato da parte dell’autorità giudiziaria con assoluzione prevista dall’articolo 530 del codice di procedura penale al primo e secondo comma, verranno applicati i seguenti provvedimenti: a) Il pubblico ministero, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione o della sentenza di assoluzione irrevocabile della persona sottoposta a procedimento penale, qualora emergano elementi idonei a ritenere la sussistenza del reato di cui all’articolo 368 del codice penale, procede senza indugio all’esercizio dell’azione penale nei confronti del denunciante o querelante

b)Decadenza dal diritto all’assegno e revoca dei provvedimenti di condanna al pagamento

  1. Nel caso in cui dal procedimento emerga la presentazione dolosamente infondata di denuncia o querela da parte del genitore affidatario o collocatario, questi decade dal diritto all’assegno di cui all’articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile e all’articolo 282-bis del codice di procedura penale.

  2. Conseguentemente, è disposta la revoca di ogni provvedimento monitorio o ingiuntivo emesso a carico dell’obbligato al pagamento del predetto assegno. c) Rimborso delle spese legali

  3. Nei procedimenti penali conclusi con sentenza di assoluzione con formula piena, ai sensi dell’articolo 530 commi primo e secondo, del codice di procedura penale, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, l’imputato o l’indagato ha diritto al rimborso integrale delle spese legali sostenute poste a carico del querelante.

  4. Nel casi in cui il querelante sia stato ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsto dal comma 4-ter dell'articolo 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) e sia accertata l'infondatezza della notizia di reato tramite archiviazione o con sentenza di assoluzione in formula piena, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate. d) È disposta l’immediata restituzione degli importi percepiti a titolo di “reddito di libertà” di cui al D.P.C.M. 17 dicembre 2020. In caso di mancata restituzione entro tre mesi dalla richiesta di recupero effettuata dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo secondo le modalità previste dalla legge. e) Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti:

  5. In caso di condanna per calunnia, simulazione di reato o falsa testimonianza in procedimenti relativi a reati familiari o di genere, è disposta la restituzione integrale dei benefici economici, patrimoniali o assistenziali ottenuti in conseguenza della falsa accusa.

  6. Il giudice provvede, anche d’ufficio, alla revoca o al ricalcolo delle misure civili concesse sulla base dell’accusa risultata infondata. f) Centri antiviolenza:

  7. Qualora il soggetto si trovi ospitato presso strutture finanziate con fondi pubblici e destinate all’accoglienza di vittime di abusi o maltrattamenti, è disposto l’allontanamento immediato al fine di destinare tali risorse alle vittime effettive di violenza.

  8. Il centro antiviolenza è tenuto a restituire all’ente erogante i contributi pubblici percepiti in relazione al caso. g) Restituzione dell’assegno unico universale:

Il genitore che abbia indebitamente percepito, in conseguenza di querela risultata infondata, la quota dell’assegno unico universale spettante all’altro genitore, è tenuto alla restituzione delle somme percepite a decorrere dall’assegnazione dell’affidamento esclusivo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337-quater del codice civile in materia di infondatezza della domanda di affidamento esclusivo.»

Art. 3 (Introduzione dell’articolo 570 quater del Codice Penale)

Dopo l’articolo 570 ter del Codice Penale è introdotto il seguente:

«Art. 570 quater (Abuso delle relazioni familiari o di affido e provvedimenti ablativi in caso di sottrazione di minore).

  1. Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente.
  2. Nel caso in cui, in fase di separazione o dopo di essa, un genitore interrompe senza giustificato, valido e comprovato motivo, i rapporti con l’altro genitore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 473-bis.39. Nel caso in cui è compreso pure il trasferimento della prole, senza esplicita autorizzazione dall’altro esercente la responsabilità genitoriale o dal giudice tutelare in altra regione del territorio italiano, in un paese membro dell’Unione Europea o uno dei paesi aderenti alla convenzione dell’Aja ratificata con la legge 15 gennaio 1994, n.64, il giudice, senza ritardi deve disporre il rientro immediato della prole con affido e collocazione esclusiva presso l’altro genitore. In caso di querela manifestamente infondata e strumentale al fine di aggirare il divieto di trasferimento da parte dell’altro genitore o del giudice tutelare si applicano le disposizioni di cui all’articolo 368 del codice penale. 3.Nel caso di condotte di sottrazione o trattenimento del figlio minore all'estero o in luogo diverso da quello stabilito dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche all'interno del territorio nazionale, senza il consenso dell’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale o del giudice tutelare, in violazione delle condizioni di affidamento o di collocamento, il giudice, su istanza di parte, del pubblico ministero o anche d’ufficio, dispone la sospensione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno relativo al mantenimento del figlio minore sottratto a favore del genitore inadempiente. Nel medesimo periodo è fatto divieto di procedere ad atti di esecuzione forzata o di pignoramento in forza di provvedimenti emessi da autorità giudiziarie estere aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento relativo al minore sottratto, qualora tali provvedimenti siano in contrasto con quelli emessi dall’autorità giudiziaria italiana o in pendenza di procedimento penale per sottrazione di minore. La sospensione permane fino all’accertato rientro del minore nel luogo di residenza o di dimora stabilito dal provvedimento giudiziale, ovvero fino alla definizione con sentenza irrevocabile del procedimento penale eventualmente instaurato per i medesimi fatti.
  3. In caso di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il giudice può applicare la pena accessoria della revoca della responsabilità genitoriale con affido esclusivo e collocazione presso l’altro genitore.»

Art. 4 (principi deontologici obbligatori)

a)L’esercizio della professione forense deve conformarsi ai principi di seguito elencati, da inserire all’art. 50 del codice deontologico forense ( Dovere di verità):

  1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
  2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita né redigere memorie basate su dichiarazioni orali che sappia o apprenda essere false.
  3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, o dichiarazioni calunniose provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
  4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
  5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
  6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
  7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. 8.Nel caso di reiterazione delle violazioni del comma 7, verrà applicata la cancellazione dall’albo professionale. b)Il Consiglio Nazionale Forense è tenuto ad adeguare il Codice Deontologico Forense ai principi di cui alla lettera a entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge

Art. 5 Modifica dell'art. 481 del codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità):

L’articolo 481 del codice penale è modificato come segue:

«Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 516 a euro 5000. Verrà disposta l’immediata radiazione dall’albo e divieto di esercizio della professione.

Tali pene sono raddoppiate se il fatto è commesso a scopo di lucro.»

Art. 6 Modifica dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

All'articolo 483 del codice penale è stato aggiunto il seguente comma:

«La pena è raddoppiata se il fatto è commesso a scopo di lucro o in concomitanza di ordini di protezione, incontri protetti in spazio neutro, separazione e divorzio.»

Art. 7 Modifica dell'articolo 288 del codice di procedura penale.

All'articolo 288 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma vengono aggiunti i seguenti:

  1. Non possono essere adottati provvedimenti di sospensione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di uno dei genitori in assenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati dall’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
  2. In caso di sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 530 del codice di procedura penale, è disposto l’immediato ripristino dell’esercizio della responsabilità genitoriale e la cessazione senza indugio delle modalità di frequentazione protetta con la prole eventualmente disposte nel corso del procedimento.

Art. 8 Introduzione dell'articolo 337-octies del codice civile:

Viene introdotto l’articolo 337-octies del codice civile con il seguente testo:

«Art. 337-octies (Condotte ritorsive in sede di separazione).

Il genitore che, in sede di separazione personale, divorzio o regolamentazione dell’affidamento dei figli minori, utilizza strumentalmente la prole al fine di costringere l’altro genitore al pagamento di somme di denaro o all’accettazione di condizioni non dovute, mediante minaccia di iniziative idonee a pregiudicare il diritto del minore alla continuità e stabilità del rapporto con entrambi i genitori, incorre nella sospensione o revoca della responsabilità genitoriale, secondo la gravità dei fatti. Resta ferma la responsabilità penale del genitore per i reati di cui agli articoli 610 e 629 del codice penale.»

Art. 9 Introduzione dell'articolo 832 bis del codice civile

Dopo l'articolo 832 del codice civile Viene inserito il seguente articolo:

«Art. 832-bis (Limiti al godimento della casa familiare da parte dell’assegnatario)

  1. Quando l’abitazione familiare è di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o conviventi o di un suo ascendente, l’assegnazione all’altro genitore ai sensi dell’articolo 337-sexies non comporta la perdita del diritto di proprietà né l’esclusione del proprietario dal libero accesso al bene per fini di verifica, manutenzione o incontro con i figli, salvo diverse disposizioni specificamente motivate dal giudice.
  2. L’assegnatario non può introdurre nella casa familiare persone estranee alla famiglia originaria, né stabilirvi convivenza stabile con un nuovo partner, salvo consenso scritto del proprietario o nuova autorizzazione del giudice, pena la decadenza automatica dal diritto di assegnazione.
  3. In caso che l'introduzione nella casa familiare di persone estranee al nucleo familiare originario risulta già in essere il proprietario ha diritto: a) a richiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare; b) a ottenere un’indennità di occupazione per il periodo di uso indebito del bene alla persona che non ha nessun titolo di godimento gratuito dell'immobile, anche se la convivenza è cessata o non formalmente registrata all'ANPR .
  4. Il giudice, nell’adottare provvedimenti relativi all’abitazione familiare, tiene conto dell’esigenza di evitare condotte volte a strumentalizzare la tutela abitativa per escludere il proprietario dalla relazione con i figli o per precludergli l’uso del bene.
  5. L’assegnatario che, mediante denunce infondate o dolosamente pretestuose, intenda ostacolare il legittimo esercizio dei diritti del proprietario sull’immobile o i rapporti tra questi e i figli, è tenuto al risarcimento dei danni subiti e verrà disposta la revoca immediata dell'assegnazione della casa.»

Art.10 Abrogazione dell'articolo 387 bis del codice di procedura penale:

«L'articolo 387 bis del codice di procedura penale è abrogato.»

Art.11 Modifica dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

Modifica del secondo comma dell'articolo 384 bis del codice di procedura penale:

«Il secondo comma dell'articolo 384 bis è sostituito dal seguente:

Nei procedimenti relativi a reati contro la persona consumati in ambito familiare, il pubblico ministero procede alla richiesta di misure cautelari o all’avvio dell’azione penale solo previo accertamento di elementi oggettivi di riscontro, oltre la sola dichiarazione della persona offesa. Restano salve le misure urgenti nei casi di pericolo concreto e attuale per l’incolumità della presunta vittima.» «I comma 2.bis, 2.ter, quater, 2.quinquies, 2.sexies sono abrogati.»

Art.12 Modifica dell'articolo 381 del codice di procedura penale

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 381 del codice di procedura penale:

«Il terzo comma dell’articolo 381 del codice di procedura penale è abrogato»

Art.13 Modifica dell'articolo 362 del codice di procedura penale (assunzione di informazioni):

a)Il comma 1-ter dell’articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “comma 1-ter dell’art.362 del codice di procedura penale viene così sostituito:

«1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume personalmente informazioni dalla presunta vittima e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della notizia di reato anche con la possibilità di delegare la polizia giudiziaria, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa. Entro i quindici giorni successivi le deposizioni rese dalla presunta vittima e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, il pubblico ministero assumerà personalmente o con delega alla polizia giudiziaria, informazioni da parte dell’imputato dando allo stesso la possibilità di mostrare qualsivoglia prova possa scagionarlo dalle accuse mosse a suo carico.» b)«1-quinquies. Dopo il comma 1-quater viene introdotto il comma 1-quinquies:

Nel caso in cui il pubblico ministero, acquisite le deposizioni rese in sede di interrogatorio di

cui al comma 1-ter, ravvisi in maniera palese ed inequivocabile, il reato di calunnia da parte della presunta vittima e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, ai danni dell’imputato, procederà d’ufficio al rinvio a giudizio degli stessi per il reato di cui all'art. 368 del codice penale.»

Art.14 Modifica dell'articolo 367 del codice penale (Simulazione di reato):

L'articolo 367 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.»

Art.15

Dopo l'articolo 367 del codice penale viene introdotto l'articolo 367 bis con il seguente testo:

«Art. 367-bis Quando in presenza di prole il coniuge, l'ex coniuge, il convivente, l'ex convivente o comunque il genitore che afferma falsamente essere avvenuto un reato ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato e se il fatto è commesso al fine di ottenere nei confronti dell'altro genitore un ingiusto vantaggio o un altrui detrimento nelle condizioni di affidamento e mantenimento della prole si applicano le pene previste dall'articolo 367 del codice penale aumentate di un terzo con l'applicazione della pena accessoria della revoca della responsabilità genitoriale.»

Art. 16

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 1.Abrogazione della lettera i.ter, comma 1 dell'articolo 4:

«La lettera i-ter, comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 è abrogata.» 2.Abrogazione del comma 3-ter dell'articolo 6:

«Il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 è abrogato.»

3.Abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 75-bis:

«Il comma 1-bis dell'articolo 75-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 è abrogato.»

2.Modifica dell'articolo 8 comma 5 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Le parole “e, 4, comma 1, lettera i-ter” sono

eliminate»

Art. 17 Modifica dell'articolo 609-decies del codice penale (comunicazioni al tribunale dei minorenni)

.

«Il secondo comma dell'articolo 609-decies del codice penale è abrogato.»

Art. 18 Modifica dell'articolo 612-bis del codice penale (Atti Persecutori)

All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«Le parole “La remissione della querela può essere soltanto processuale.” sono eliminate.»

Art. 19 Modifica dell’articolo 157 del codice penale (Prescrizione)

«All’articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Al settimo comma le parole “all’articolo 572” vengono sostituite con le seguenti “ agli articoli 572, 368 e 371-bis”.»

Art. 20 Modifica all’articolo 609 septies del codice penale (querela di parte)

All’articolo 609 septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«Al secondo comma le parole “dodici mesi” sono sostituite con le seguenti “sei mesi previa presentazione di certificazione dei servizi sanitari.»

Art. 21 Modifica dell'articolo 473-bis.44 del codice di procedura civile (Attività istruttoria)

All'articolo 473-bis.44 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: «Al secondo comma dopo le parole "accertamenti da compiere” sono aggiunte le seguenti “della veridicità della querela in caso non sussistano elementi probatori o la flagranza di reato”.»

Art. 22 Modifica dell’articolo 5-bis della legge 119 del 2013 (azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio)

All’articolo 5-bis della legge n.119 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.«Alla lettera b del terzo comma le parole “dell’aiuto alle donne vittime di violenza” sono sostituite dalle seguenti “dell'aiuto alle vittime di violenza” e le parole “violenza contro le donne” sono sostituite da “violenza” e le parole “che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne” sono eliminate.» 2.«Al comma 5, le parole “fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disuguaglianze di genere” sono eliminate..» 3.Dopo il comma 5, viene inserito il comma 5 bis con il seguente testo:« I centri antiviolenza sono tenuti a garantire parità di trattamento e accesso ai servizi per tutte le vittime di violenza, indipendentemente dal genere. Ogni forma di esclusione o discriminazione è punita con la revoca dell’accreditamento pubblico e la restituzione dei fondi eventualmente percepiti.» 4.Al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «I centri antiviolenza che beneficiano, a qualsiasi titolo, di finanziamenti pubblici sono tenuti a pubblicare annualmente, sui propri siti web, un rendiconto dettagliato dei fondi ricevuti e delle modalità di impiego. In caso di omissione, incompletezza del rendiconto o falso in bilancio è sospesa l’erogazione dei fondi pubblici.»

Art. 23 Introduzione dell'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio).

Viene introdotto l'articolo 323 del codice penale con il seguente testo:

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità o che l'intervento del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia fuorviante nel giudizio di procedimenti civili o penali.»

Art. 24 Introduzione dell'articolo 342 bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari e alienazione genitoriale)

Viene introdotto dopo l'articolo 342 l'articolo 342 bis con il seguente testo:

«Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473 bis.6 del codice di procedura civile. Tali provvedimenti possono essere applicati nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi».

Art. 25 Modifica dell'articolo 64 bis delle delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Comunicazione e trasmissione di atti al giudice civile):

L’articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale nonché dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell’azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell’articolo 591 del codice di procedura penale. 3.Sono altresì trasmessi al giudice civile senza ritardo, a cura del pubblico ministero competente e della cancelleria, ii procedimenti e le sentenze concernenti i reati di cui agli articoli 368 e 372 del codice penale attinenti all’esito dei procedimenti dei casi di cui al comma 2.»

Art. 26 Modifica dell'articolo 282 ter del Codice di procedura Penale (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1.«Al primo comma le parole “la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280” sono eliminate.» 2.Abrogazione dei commi 2,3 e 4 dell'articolo 282 ter del Codice di procedura penale:« I commi 2,3 e 4 dell'articolo 282 ter del Codice di procedura Penale sono abrogati.»

Art. 27 Modifica dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale (Allontanamento dalla casa familiare)

a)Il terzo comma dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale viene sostituito dal seguente:

3«.Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento di un assegno perequativo provvisorio a favore delle persone conviventi al fine di provvedere ai mezzi di sussistenza di chi ne è privo. Al fine di valutare tale disposizione verrà obbligatoriamente richiesta la situazione reddituale e finanziaria di tutti i soggetti implicati sulla base delle disposizioni dell’ 473-bis.12 del codice di procedura civile, anche con l'intervento della polizia tributaria. Verranno altresì presi in considerazione ai fini reddituali anche eventuali congedi retribuiti e introiti pubblici a tutela delle vittime.» b)al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:

«Dopo il secondo periodo che termina con le parole “al comma 1” viene aggiunto il seguente periodo: “Le somme erogate sono interamente ripetibili in caso di accuse infondate e calunniose”.» c)«Al sesto comma le parole “la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280” sono eliminate.»

Art. 28 Modifica dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile

Il secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente: «Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.»

Art. 29 Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 (incompatibilità magistrato onorario)

a)Introduzione della lettera f al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n.116 con il seguente testo:

«f) coloro che sono titolari o in possesso di quote societarie di Associazioni (ETS, APS, ODV), Cooperative sociali, ONLUS, imprese sociali, fondazioni, centri antiviolenza e qualunque altro ente che ha come fine statuario l'accoglienza di minori e adulti come comunità familiari, educative e che forniscono alloggi diurni e notturni e che percepiscono fondi pubblici e sono inclusi nel sistema di finanziamento delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2000 , n. 328. Il divieto si applica anche per il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.» b)Modifica del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n.116:

«Le parole “nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi” sono eliminate.»

Art. 30 Modifica dell'articolo 4 del DECRETO del 4 agosto 2023 , n. 109 (Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici)

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 del decreto del 4 agosto 2023, n.109 viene aggiunto il seguente comma: «9.Non può essere iscritto chi è titolare o in possesso di quote societarie di Associazioni (ETS, APS, ODV), Cooperative sociali, ONLUS, imprese sociali, fondazioni, centri antiviolenza e qualunque altro ente che ha come fine statuario l'accoglienza di minori e adulti come comunità familiari, educative e che forniscono alloggi diurni e notturni e che percepiscono fondi pubblici e sono inclusi nel sistema di finanziamento delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2000 , n. 328. Il divieto si applica anche per il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.»

Art. 31 Modifica del quarto comma dell'articolo 1 della legge del 23 marzo 1993, n.84 (professione dell'assistente sociale)

«Dopo il periodo che termina con “funzione tecnico-professionale” viene aggiunto il seguente periodo: “Tale collaborazione non è consentita in caso di titolarità o possesso di quote societarie di Associazioni (ETS, APS, ODV), Cooperative sociali, ONLUS, imprese sociali, fondazioni, centri antiviolenza e qualunque altro ente che ha come fine statuario l'accoglienza di minori e adulti come comunità familiari, educative e che forniscono alloggi diurni e notturni e che percepiscono fondi pubblici e sono inclusi nel sistema di finanziamento delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 2000 , n. 328. Il divieto si applica anche per il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.»

Art. 32 – Abrogazione dell’articolo 577-bis del codice penale

1.« L’articolo 577-bis del codice penale è abrogato.»

Art. 33 Introduzione dell'articolo 370 bis del codice penale:

Art. 370 bis – Risarcimento per querela dolosamente infondata

  1. Chiunque presenti una querela nei confronti di un individuo, sapendo dell’innocenza di quest’ultimo, è tenuto a risarcire i danni morali e patrimoniali dallo stesso subiti qualora, all’esito del procedimento penale, l’imputato venga assolto con sentenza definitiva che ne riconosca l’estraneità ai fatti oggetto dell’accusa.
  2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, è necessario che sia provato il dolo del querelante, inteso come consapevolezza della falsità dei fatti denunciati o della non responsabilità dell’imputato. Tale accertamento può fondarsi primariamente dall'infondatezza dell'accusa e dall'evidente insussistenza dei fatti contestati, su prove dirette, dichiarazioni, documentazione, condotte processuali o su un complesso di elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, da cui emerga in modo univoco l’intento consapevole di accusare ingiustamente. 3.Il risarcimento comprende, tra gli altri, le spese legali sostenute, le perdite economiche documentate derivanti dal procedimento penale, nonché il pregiudizio morale e reputazionale arrecato all'imputato ingiustamente accusato.
  3. L’azione per il risarcimento può essere esercitata in sede civile o nell’ambito del giudizio penale, qualora vi sia costituzione di parte civile.

Art. 34 Reintroduzione dell'articolo 235 del codice civile (Disconoscimento di paternità)

«Art.235 – L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, convivenza o riconosciuto alla nascita come filiazione naturale è consentita solo nei casi seguenti: se durante il tempo predetto il marito o presunto padre biologico era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare e ha scoperto tale condizione dopo la nascita del figlio. se nel detto periodo la madre ha commesso adulterio o ha tenuto celata al padre la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il padre putativo è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.»

Art. 35 Modifica dell'articolo 244 del codice civile (Termini dell'azione di disconoscimento)

All'articolo 244 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo comma le parole “ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento” sono eliminate. Al secondo e al terzo comma le parole “marito” sono sostituite con “il padre putativo”.

Il quarto comma è abrogato.

Art. 36 Modifica dell'articolo 3 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013 , n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119

All'articolo 3 viene aggiunto dopo il terzo comma, il comma 3-bis:

«3-bis– Presso il ministero dell’interno, in seguito al l’analisi criminologica della violenza di genere e maltrattamenti domestici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, viene istituito un registro di monitoraggio della reale entità del fenomeno.. Sono iscritte nel registro le denunce oggetto di sentenza definitiva di archiviazione per infondatezza manifesta ovvero per assoluzione piena dell'imputato di cui comma 1 e 2 dell’articolo 540 del codice di procedura penale.»

Art. 37 Modifica dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale:

«All'articolo 282-quater del codice di procedura penale, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale le parole “l'imputato” sono sostituite con “il condannato”.»

Art. 38 Modifica dell'articolo 115 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

a)All'articolo 115 bis del d.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: «3. In seguito all'ammissione al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito di cui all'articolo 76, comma 4 ter e le denunce oggetto di sentenza definitiva di archiviazione per infondatezza manifesta ovvero per assoluzione piena dell'imputato di cui comma 1 e 2 dell’articolo 540 del codice di procedura penale, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona querelante.»

b)All'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dopo il comma 4-ter viene aggiunto il seguente:«4-quinquies – Non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, in pendenza di procedimento penale per il reato di cui all’articolo 574-bis del codice penale, abbia condotto o trattenuto il figlio minore all’estero contro la volontà dell’altro genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale ovvero in assenza dell’autorizzazione del giudice tutelare o in violazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il divieto opera fino alla definizione del procedimento con sentenza irrevocabile. Qualora, successivamente all’ammissione al patrocinio, emerga la pendenza di un procedimento per i fatti di cui al presente comma, l’ammissione è revocata d'ufficio.»

Art. 39 modifica dell'articolo 371 bis del codice penale:

«All'articolo 371 bis del codice penale, nell'ultimo periodo dopo le parole “richieste dal difensore” sono aggiunte le seguenti parole: “e dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero”.»

Art. 40 Modifica dell'articolo 572 del codice penale:

«All'ultimo comma dell’articolo 572 del codice penale le parole “in quanto donna” e “della donna” sono eliminate.»

Art. 41 Abrogazione dell'articolo 572 bis (confisca):

«L'articolo 572 bis è abrogato.»

Art. 42 Modifica dell'articolo 585 del codice penale:

«All'ultimo comma dell'articolo 585 del codice penale le parole “in quanto donna” e “della donna” sono eliminate.»

Art. 43 Modifica dell'articolo 593 ter del Codice Penale:

«All'articolo 593 ter del Codice Penale il sesto comma è abrogato.»

Art. 44 Modifica dell'articolo 609 ter del Codice Penale (aggravanti violenza sessuale)

«Al comma 5-ter il primo periodo è abrogato.»

Art. 45 Modifica dell'articolo 612 bis del codice penale:

«All'articolo 612 bis il quarto comma è abrogato.»

Art. 46 Modifica dell'articolo 612 ter del Codice Penale:

«Il quinto comma dell'articolo 612 ter del Codice penale è abrogato.»

Art. 47 Modifica dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale:

«Il comma 1-bis dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale è abrogato.»

Art. 48 Modifica dell'articolo 90-bis del codice di procedura penale:

«La lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 90-bis del codice di procedura penale è abrogata.»

Art. 49 Modifica dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

Al terzo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale vengono apportate le seguenti modificazioni: a)le parole “577-bis” sono sostituite da “575”

b)Dopo 572 le parole “quinto comma” sono eliminate

c)Dopo 585 le parole “quarto comma” sono eliminate

d)Dopo 593-ter le parole “sesto comma” sono eliminate

e)Dopo 609-ter le parole “primo comma, numero 5-ter1)” sono eliminate

f)Dopo 612-bis le parole “quarto comma” sono eliminate

g)Dopo 612-ter le parole “quinto comma” sono eliminate

Art. 50 Modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale.

All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a)Il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis – Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis, 612 ter e 624 bis del codice penale, nonché all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.»

b)«Il comma 3.1 è abrogato.»

Art. 51 Modifica dell'articolo 499 del codice di procedura penale

«Il comma 6-bis dell'articolo 499 del codice di procedura penale è abrogato.»

Art. 52 Modifica dell'articolo 316 del codice di procedura penale:

«Il comma 1-ter dell’articolo 316 del codice di procedura penale è abrogato.»

Art. 53 (tutela degli orfani del delitto di omicidio)

Alla legge del 7 luglio 2016, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 12, comma 1, lettera b, le parole “577-bis” in ogni parte in cui compare sono sostituite con “575 del codice penale e aggravanti di cui agli articoli 576 e 577”.

b)all'articolo 13, comma 1, lettera b, le parole “577-bis” in ogni parte in cui compare sono sostituite con “575 del codice penale e aggravanti di cui agli articoli 576 e 577”. Le parole “o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale” sono eliminate.

Art. 54 Modifica dell'articolo 573 e 574 bis del codice penale e abrogazione dell'articolo 574 del codice penale:

1.L’articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art.573 – Chiunque sottrae un minore, che non abbia compiuto gli anni diciotto, anche col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà del medesimo genitore o esercente la responsabilità genitoriale, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per al fine di induzione al matrimonio o unione civile contro la volontà del minore e dell'altro esercente la responsabilità genitoriale si applicano le pene previste dal delitto di cui all'articolo 588-bis del codice penale.» 2. L’articolo 574 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574 bis (Sottrazione o trattenimento in Italia e all'estero di minori o incapaci)

La residenza abituale del minore o del nascituro è stabilita dove i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno stabilito la loro residenza anagrafica e il loro progetto genitoriale. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto privo di efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche se nato all'estero, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà di questi ultimi, laddove il progetto genitoriale sia radicato nel territorio italiano, impedendo in tutto o in parte l’esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l’esercizio di poteri analoghi da parte dell’affidatario, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile. A chiunque commette i fatti di cui al secondo e terzo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinché il minore possa rientrare nel territorio dello Stato. Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il giudice può disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Il Pubblico Ministero ed il Tribunale Competenza per i Minorenni entro 48 ore dalla ricezione della denuncia di sottrazione è obbligato ad inoltrare all'Autorità Centrale la richiesta della ricerca e rientro del minore anche in ambito Europeo ivi nel Paese di nazionalità del genitore che lo ha sottratto. Inoltre la segnalazione di ricerca del minore sottratto in ambito Europeo ed Internazionale dovrà essere inviata dall’Autorità Centrale anche a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1980 inerente alle Sottrazioni Internazionali. Qualunque ritardo da parte delle autorità di pubblica sicurezza ed eventuale latenza dell'autorità giudiziaria non modifica la residenza abituale del minore.» 3.«L’articolo 574 del codice penale è abrogato».

Art. 55 Modifica degli articoli 370 e 320 del codice di procedura penale e abrogazione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale:

1.All’articolo 370, comma 2-bis, del codice di procedura penale le parole “per l’attività di cui all’articolo 362, comma 1-ter, si avvale dell’ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense e” sono eliminate. 2.All’articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale le parole “ o per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis,e 384-ter “ sono eliminate. 3.«L'articolo 384-ter del codice di procedura penale è abrogato.»

Art. 56 Abrogazione dell'articolo 549 del codice penale:

«L'articolo 349 del codice penale è abrogato.»

Art. 57 Alla legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 4 bis il comma 1 quater è sostituito dal seguente: «1-quater. I benefici previsti dal comma 1 possono essere concessi ai condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies del codice penale, solo previo accertamento, da parte del tribunale di sorveglianza, dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell’avvenuta positiva partecipazione del condannato a programmi trattamentali specifici. Il giudice decide sulla base di una valutazione individualizzata e aggiornata della personalità del condannato, fondata su osservazioni scientifiche condotte in forma collegiale, di durata non inferiore a sei mesi, salvo che la pena residua non consenta tale periodo, nel qual caso l’osservazione è svolta per l’intera durata possibile. In ogni caso, l’accesso ai benefici è subordinato a una verifica rafforzata circa la pericolosità sociale residua del condannato e la sua capacità di partecipazione a un percorso di reinserimento. Il tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, il difensore e gli operatori dell’équipe trattamentale, accerta che non sussistano elementi concreti e attuali tali da far ritenere persistente il rischio di commissione di reati della stessa specie. Il rigido termine minimo di osservazione non può costituire ostacolo automatico al riconoscimento dei benefici, dovendo in ogni caso prevalere la valutazione individualizzata e complessiva del percorso trattamentale.»

b) «Al comma 2-bis le parole: “Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l’istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell’interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 58-sexies, comma 2 “ sono eliminate.»

c) «All'articolo 30 ter il comma 2 bis è abrogato.»

Art. 58 (Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 57 della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 59 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.