MODIFICA AL CODICE CIVILE E AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Apertura
19 dicembre 2025
Scadenza
19 giugno 2026
Sostenitori
534
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Questa proposta di legge è composta da 29 articoli. Nel sito del comitato è caricata la relazione illustrativa in cui vengono spiegati in maniera dettagliata tutti gli articoli. Sono trattati i seguenti punti: 1)Mantenimento diretto dei figli. La forma di mantenimento indiretta di mantenimento tramite assegno permane solo in casi particolari e dovrà essere rendicontata al genitore obbligato al pagamento. 2)L'assegnazione della casa coniugale al genitore che non è l'esclusivo proprietario è vincolata al pagamento di una indennità in base alla percentuale di proprietà del genitore che è uscito dall'abitazione. Sono obbligati altresì al pagamento di un'ulteriore indennità anche i terzi che non fanno parte del nucleo familiare originario. 3)Il mantenimento diretto include anche i figli maggiorenni. Entrambi i genitori devono mantenerli fino a indipendenza economica salvo mancato impegno negli studi o nella ricerca attiva di un'occupazione lavorativa. 4)Tutela dei minori dalla strumentalizzazione. I figli non possono essere utilizzati come strumenti di pressione o ritorsione tra genitori. Tali condotte sono qualificate come abuso e possono comportare la sospensione o la revoca della responsabilità genitoriale oltre a sanzioni di natura economica. 5)Eliminazione della rivalutazione ISTAT degli assegni. 6)Eliminazione dell'assegno divorzile e della legge che impone la cessione del 40% della liquidazione al titolare di tale assegno. 7)Revisione della legge sui pignoramenti.
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Quesito
Art.1
Modifica dell' articolo 473 bis.21 del codice di procedura civile (Udienza di comparizione delle parti) «All' articolo 473 bis.21 dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente:
Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il procedimento si svolge con la parte costituita a mezzo del proprio difensore».
Art.2
Modifica dell’Art. 473 bis.17 del codice di procedura civile (Ulteriori difese)
Il primo comma dell’articolo 473 bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
1.«Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso di domande di contributo economico, nello stesso termine entrambe le parti devono depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma. Nel caso di carenza o incompletezza documentale, il giudice può disporre accertamenti alla polizia tributaria.»
Art.3
Modifica dell’Art. 473 bis.14 del codice di procedura civile (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza) Il terzo comma dell'Art. 473 bis.14 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente :
1.«Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di sessanta giorni.» 2.«Nel quinto comma la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”.»
Art. 4
Modifica dell' articolo 473 bis.10 – (Procedimento di mediazione familiare assistita) –
Viene aggiunto all’ articolo 473 bis.10 il seguente comma:
Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali.
Le parti possono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile o un libero professionista che opera nel territorio nazionale.
La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento.
Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.
I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali o di un coordinatore genitoriale ove previsto, un piano genitoriale. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione.
Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 bis, 15 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.
L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione
familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile. 9. Il tribunale decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.
Art.5 (Modifica del 473 bis.39 del codice di procedura civile)
- L’articolo 473 bis.39 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 473 bis.39–(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).–Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e al rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore, con gli ascendenti e parenti dell'altro ramo genitoriale, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri allegazioni di violenza e abusi dimostratosi false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore inadempiente ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Nel caso di condotte di sottrazione o trattenimento del figlio minore all'estero o in luogo diverso da quello stabilito dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche all'interno del territorio nazionale, senza il consenso dell’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale o del giudice tutelare, in violazione delle condizioni di affidamento o di collocamento, il giudice, su istanza di parte, del pubblico ministero o anche d’ufficio, dispone la sospensione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno a titolo di mantenimento del figlio minore sottratto a favore del genitore inadempiente. La sospensione permane fino all’accertato rientro del minore nel luogo di residenza o di dimora stabilito dal provvedimento giudiziale, ovvero fino alla definizione con sentenza irrevocabile del procedimento penale eventualmente instaurato per i medesimi fatti Il giudice può anche congiuntamente:
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.»
Art. 6
(Modifica dell’articolo 337-ter del codice civile)
- L’articolo 337-ter è sostituito dal seguente: «Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità di presenza, salvi i casi di impossibilità materiale o dimostrate e oggettive controindicazioni. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi e debitamente comprovati, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Ciascun genitore allega un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute tenendo conto dei rispettivi orari e impegni lavorativi. Ciascun genitore, al fine di conciliare le esigenze lavorative con i propri doveri di cura, può avvalersi del sostegno di ascendenti, di figure professionali quali baby-sitter, nonché delle strutture educative territoriali pubbliche e private, inclusi i centri di aggregazione per minori, i servizi di doposcuola e i centri estivi. Le spese relative ai servizi e agli ausili di cui al precedente periodo sono poste a carico di entrambi i genitori e ripartite in proporzione ai giorni di rispettiva competenza nell’accudimento della prole, salvo diverso accordo tra le parti o diverso provvedimento del giudice. Anche quando non è possibile attuare una divisione paritaria per motivi oggettivi, deve essere garantita una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno. Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento ai sensi dell’articolo 317 bis del codice civile e l’articolo 105 del codice di procedura civile. Il giudice stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. La residenza avrà solo valore anagrafico. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Il mantenimento della prole è diretto. Nei casi di mancata o difficile attuazione di una divisione paritaria dei tempi di frequentazione, entrambi i genitori provvedono al mantenimento, salvo diverso accordo, tramite un apposito fondo comune. . Ognuno dei genitori, durante la permanenza, provvede ai bisogni dei figli tramite l'utilizzo del fondo nei limiti dei capitoli di spesa e in proporzione ai tempi di frequentazione. Ciascun genitore dovrà contribuire in proporzione alla propria capacità economica. sulla base disposizioni di cui all’articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile. L’uso del fondo sarà esclusivamente nell’interesse della prole. Su richiesta di uno dei genitori potrà essere richiesta la rendicontazione delle spese mediante presentazione di documentazione comprovante l’uso dei fondi esclusivamente nell’interesse della prole. In caso di violazione degli obblighi di natura economica a carico di uno dei genitori si applica l'articolo 473-bis.37 del codice di procedura civile. Qualora uno dei genitori venga meno al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta, e la violazione all'obbligo è recidiva e comprovata, potrà essere disposto un assegno a carico del genitore inadempiente. Il giudice dispone sempre, in capo al genitore percettore dell’assegno perequativo, l'obbligo di rendicontazione periodica delle spese effettuate a colui che ne è gravato o, su richiesta di quest’ultimo, al giudice. In caso di affidamento condiviso, la posizione fiscale dei genitori è la stessa e ad entrambi spetta in ugual misura la corresponsione degli assegni familiari. Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli che fanno parte di diversi nuclei familiari, il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni più sfavorevoli rispetto agli altri.»
Art. 7
Modifica dell’articolo 337-quater del codice civile (Esclusione di un genitore dall’affidamento e disciplina dell’affidamento esclusivo) All’articolo 337-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che dall’affidamento a quel genitore possa derivare grave pregiudizio per il minore. Le difficoltà di accesso dei figli ad uno dei genitori determinate dal comportamento di uno di essi ai danni dell’altro e della prole, quali la ripetuta o ingiustificata violazione degli accordi o delle sentenze, l’impedimento delle comunicazioni con l’altro genitore, l’utilizzo di false denunce, comportano l’esclusione o l’inversione dell’affidamento. Egli, in tutti i casi di documentata e perdurante violenza intrafamiliare agita da uno dei genitori, esclude quest’ultimo dalla responsabilità genitoriale, anche in assenza di condanna, esclusivamente quando gli accertamenti disposti e le prove riportate siano certe e facciano temere per l’incolumità dell'altro o della prole. Parimenti, il giudice dispone la riammissione nella responsabilità genitoriale del genitore dichiarato innocente in qualunque grado di giudizio, e dispone immediati strumenti di ripristino della genitorialità. In tutti questi casi, qualora vengano frapposti eventuali ostacoli dall’altro genitore, verso l’attuazione dei provvedimenti di ripristino delle funzioni genitoriali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Nei casi ove possibile si garantisce il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo modalità e tempi di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo. Il giudice, in tutti i casi di accertata violenza reciproca tra le parti e verso altri componenti il nucleo familiare, in particolare nei casi di violenza assistita o subita dai figli, o in tutti i casi di comprovata negligenza nella cura e nell’educazione dei figli, può ordinare che la prole sia collocata presso un altro nucleo familiare per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti fino al quarto grado o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. Nell’impossibilità di attuare le prime due ipotesi, verrà presa in considerazione una comunità di tipo familiare. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all’interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile». c) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Esclusione di un genitore dall’affidamento e disciplina dell’affidamento esclusivo».
Art.8
(Modifica dell’articolo 337-quinquies del codice civile)
L’articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-quinquies.–(Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). –
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, l’attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo a carico di entrambi i genitori.»
Art.9
(Modifica dell’articolo 337-sexies del codice civile)
- L’articolo 337-sexies è sostituito dal seguente:
(Assegnazione della casa familiare). – «L'assegnazione della casa familiare è stabilita in base al titolo di proprietà. In caso di assegnazione della casa familiare al genitore che non ne è proprietario esclusivo, quest’ultimo è tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato, in proporzione della rispettiva quota di proprietà. L'assegnazione della casa non deve privare al proprietario del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, in conformità con l'articolo 832 del codice civile. L'assegnazione viene revocata se il genitore cessa di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Ove il genitore assegnatario ospiti nella casa familiare, temporaneamente o stabilmente, un altro soggetto, quest'ultimo è tenuto al versamento, a favore dell'altro genitore che vanti sulla casa familiare un diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennità di occupazione. Nelle controversie relative all'indennità di occupazione provvede il giudice individuato ai sensi dell'articolo 447-bis del codice di procedura civile. Nel caso in cui sull’immobile adibito a casa familiare gravi mutuo ipotecario contratto da uno o da entrambi i genitori, la destinazione del bene a casa familiare non comporta limitazioni alla sua alienazione in deroga alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari, qualora l’atto di disposizione sia finalizzato all’estinzione del predetto mutuo. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, almeno trenta giorni prima, l’intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli, di cui all'articolo 473-bis.39. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto privo di efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice».
Art. 10
(Modifica dell’articolo 337-septies del codice civile)
- L’articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-septies.– (Disposizioni a favore dei figli maggiorenni)
Riguardo ai figli maggiorenni, permanendo le condizioni previste dall'art 337-ter di frequentazione paritetica e mantenimento diretto della prole, entrambi i genitori hanno la responsabilità di tenere conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, accordandosi di comune accordo delle spese necessarie al raggiungimento di tali aspirazioni di istruzione o formazione professionale. Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, nei confronti dei figli maggiorenni
cessa ogni obbligo di mantenimento qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».
Art. 11
(Modifica all’articolo 473-bis.6
del codice civile)–(Ulteriori contenuti dell’ordine di protezione).–
- All’articolo 473-bis.6 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
«Il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile. Il giudice può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente con la collocazione del minore in uno spazio neutro. Il giudice darà incarico a un operatore territoriale di redigere uno specifico programma psico-educativo per il pieno recupero del rapporto col genitore alienato, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma individuato tra gli enti territoriali competenti pubblici o privati. Può altresì disporre la nomina di un curatore secondo le disposizioni dell'articolo 473-bis.7 del codice di procedura civile. Tutti i soggetti professionali coinvolti dovranno lavorare per il pieno recupero del rapporto compromesso dal genitore inadempiente. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337 quater.» 2. All’articolo 473-bis.6 del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Al fine di garantire che il rifiuto del minore non sia dovuto ad allegazioni di violenza di cui all'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile, dovranno essere immediatamente forniti ai sensi dell'articolo 64-bis delle procedure di attuazione del codice di procedura penale la documentazione attestanti gli atti di indagine del pubblico ministero, gli elementi probatori e i verbali degli interrogatori degli eventuali testimoni e delle persone informate sui fatti.»
Art. 12
Modifica dell'articolo 316 bis del codice civile)
Il primo comma dell'articolo 316 bis del codice civile è sostituito dal seguente:
« I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti provvedere ai bisogni dei nipoti in modalità diretta e a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.» «Il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati.»
Art. 13
(Abrogazione dell’articolo 570-bis del codice penale)
1.« L’articolo 570-bis del codice penale è abrogato.»
Art. 14
(Abrogazione comma 6, 7, 8 e 10 dell’articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n.898)
« I commi 6, 7 ,8 e 10 dell’articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n.898 sono abrogati.»
Art. 15
(Modifica dell’articolo 6 della legge 1º dicembre 1970, n.898)
1.«All'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi 6 e 7 sono abrogati.»
Art. 16
(Modifica dell’articolo 473-bis.37 del codice di procedura civile)
L’articolo 473-bis. 37 ė modificato come segue:
1.«Nel primo comma le parole “in favore suo o della prole” sono sostituite da “in favore della prole nell’apposito fondo comune, quando il mantenimento diretto non è applicabile”. Le parole “la misura dell’assegno” sono sostituite da “la misura della contribuzione”. Le parole “versargli direttamente le somme dovute” sono sostituite da “versare direttamente le somme dovute nel fondo comune”.» 2.«Il secondo e terzo comma sono abrogati.»
3.Dopo il terzo comma è inserito il seguente:«Le disposizioni di cui ai commi precedenti rientrano nella competenza del giudice già investito del procedimento in corso.»
Art. 17
Abrogazione dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n.898
1.«L’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n.898 è abrogato.»
Art. 18
(Abrogazione dell'articolo 12-bis della legge 1º dicembre 1970, n.898)
«L’articolo 12-bis della legge 1º dicembre 1970, n.898 è abrogato."
Art. 19
Abrogazione dell'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n.898
«L’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n.898 è abrogato.»
Art. 20
- «All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: “il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ ovvero di entrambi se è disposto l’affidamento condiviso ».
Art. 21 Modifica dell'articolo 211 della legge del 19 maggio 1975 , n. 151
L'articolo n.211 della legge del 19 maggio 1975 n.151 è sostituito dal seguente testo:
«L'assegno unico universale, che ha sostituito gli A.N.F con la legge del 1 aprile 2021 n.46, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»
Art. 22 Modifica dell'articolo 2 alla lettera f della legge del 1 aprile 2021 , n. 46:
Alla lettera f dell'articolo 2 della legge del 1 aprile 2021, n.46 vengono apportate le seguenti modificazioni: «Le parole “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” sono eliminate.»
Art. 23 Modifica dell'articolo 76 del D.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato)
All'articolo n.76 del D.P.R. del 30 maggio 2002, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis con il seguente testo: «3-bis – Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto, non solo dei redditi dichiarati, ma anche di risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga. Sono inclusi gli assegni di mantenimento per i figli corrisposti dall’altro genitore nei casi di coppie separate, gli assegni percepiti da INPS, INAIL, Enti Locali, l’Assegno Unico Universale erogato dall’ INPS, le pensioni di vecchiaia o invalidità, il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione, le indennità di disoccupazione o di mobilità, la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. pocket money) e ogni altra diversa entrata, escluse le prestazioni concesse al solo titolo di minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche.»
Art. 24 Modifica del DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 (ISEE)
Al DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 sono apportate le seguenti modificazioni:
«Al comma 4 dell'articolo 3 dopo il periodo che termina con le parole “al genitore con il quale convive” vengono aggiunte le seguenti parole: “ Nel caso di affidamento condiviso i figli minori compaiono in entrambi i nuclei familiari con applicazione della stessa scala di equivalenza (allegato 1).”» «Al comma 4 bis dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro” sono eliminate.» «Dopo la lettera c del comma 4 dell’articolo 9 sono aggiunto il seguente: “d) Assegni periodici effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli conviventi.» «La lettera h del comma 2 dell’articolo 4 è abrogata.»
Art. 25 Abrogazione dell’articolo 9 bis della legge del 1 dicembre 1970 n.898 (carico degli eredi dell’assegno divorzile)
«L’articolo 9 bis della legge del 1 dicembre 1970 è abrogato.»
Art. 26 Modifica dell'articolo 156 del codice civile (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi)
All'articolo 156 del codice civile, dopo il terzo comma, viene inserito il seguente comma: «La corresponsione degli alimenti è a tempo determinato. Nel provvedimento il soggetto beneficiario deve indicare quali iniziative saranno attuate per giungere all'autosufficienza economica.»
Art. 27 Introduzione dell'articolo 338 del codice civile (Disposizioni in materia di affidamento degli animali domestici in caso di separazione, divorzio, unioni civili e convivenza di fatto)
Dopo l’articolo 337-octies del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 338 – 1.Nei procedimenti di separazione e divorzio, l’autorità giudiziaria può disciplinare l’affidamento e la cura degli animali domestici conviventi con la coppia, tenendo conto del loro benessere, del legame con i membri della famiglia e della capacità di ciascun coniuge di prendersene cura. 2.Si intende per animale domestico ogni animale legalmente detenuto a scopo di compagnia o affezione, non utilizzato per attività produttive, commerciali o di lucro. 3.Le parti possono disciplinare consensualmente l’affidamento dell’animale domestico, prevedendo:
a)L’affidamento esclusivo o condiviso;
b)Le modalità di visita o frequentazione;
c)La ripartizione delle spese veterinarie, alimentari e di mantenimento;
d)Ogni altra previsione utile al benessere dell’animale.
- In mancanza di accordo, il giudice decide sull’affidamento dell’animale domestico, tenendo conto dei seguenti criteri: Il benessere psico-fisico dell’animale;
Il legame affettivo instaurato con i membri della famiglia;
L’ambiente più idoneo a garantire stabilità, cura e continuità di vita.
5.Il giudice può:
Disporre l’affidamento esclusivo o condiviso dell’animale;
Regolare le modalità di visita e permanenza;
Ripartire le spese in modo proporzionale alla capacità economica delle parti.
6.Nel caso in cui siano presenti figli minori, il giudice può valutare la permanenza dell’animale presso uno o entrambi genitori , se ciò risponde a un interesse affettivo e relazionale del minore. 7.Nei casi in cui emergano comportamenti intenzionalmente ostativi o ritorsivi da parte di uno dei conviventi o coniugi – quali l’abbandono dell’animale, l’occultamento dello stesso, l’impedimento alla visita o alla condivisione affettiva con l’altro affidatario – il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altra parte, nonché condannare l’autore del comportamento a una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. Nel caso in cui in seguito dell’abbandono intenzionale dell'animale si applicano le pene di cui all’articolo 727 del codice penale o, nei casi più gravi, in cui in seguito dell'abbandono ne è conseguita la morte, danni fisici o gravi conseguenze di deperimento dell'animale si applicano le pene previste per maltrattamento di animali di cui all’articolo 544-ter del codice penale. È altresì disposta l'interdizione temporanea dalla detenzione di animali da compagnia da sei mesi a tre anni, nei casi più gravi a tempo indeterminato. 8. L’accordo può essere recepito dal giudice all'omologazione della separazione o del divorzio.»
Art. 28. (Disposizioni transitorie e finali)
- Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 27 della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.
Art. 29 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.