Voto di Preferenza Firme Presentazione e Selezione Candidati
Data apertura
15 novembre 2025
Scadenza
15 maggio 2026
Sostenitori
65
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Art.1 e 2 La proposta restituisce agli elettori la possibilità di indicare, tra i candidati presentati, uno o due nominativi (quota proporzionale. Possibilità negata da oltre venti anni, a causa delle leggi elettorali succedutesi). Si intende ripristinare i dirtti costittuzionali sanciti dall'art.48. Art. 3 Abolizione di ogni privilegio nella raccolta delle firme per la presentazione dei candidati: tutte le liste saranno alla partenza in condizione di parità nella competizione elettorale. L'ingiusto privilegio concesso sinora ai partiti già presenti in Parlamento mette in condizioni di svantaggio chi vorrebbe entrare in Parlamento. Art 4. Riduzione da 1500-2000 firme necessarie a 250-500 per collegio elettorale per la presentazione di liste per le elezioni politiche. Art 5. Per l’accesso ai fondi del due per mille è necessario, nello statuto dei partiti, che venga data evidenza della selezione dei candidati per le elezioni Europee, Politiche e Regionali tramite primarie con voto secondo i criteri stabiliti dall'art.48 della Costituzione
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Quesito
.LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361, E AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
ART. 1. - VOTO PREFERENZA CAMERA - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361
Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 18-bis Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale.”
b) all’art. 24, comma 1, n. 2, le parole “unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,” sono sostituite dalle parole "unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine di cui all'articolo 18-bis, comma 3, nel caso in cui il numero di candidati per ciascuna lista sia non superiore a 12, ".
c) all’art. 31, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. “La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono inserite due righe orizzontali in bianco per l’espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella lista collegata col candidato nel collegio uninominale, ovvero quando il numero di candidati di ciascuna lista collegata non sia superiore a 12 vengono riportati prestampati i nominativi dei candidati plurinominali circondati ciascuno da un rettangolo e l’elettore può esprimere fino a due preferenze apponendo un segno entro al più due rettangoli contenenti nominativi di candidati di genere diverso.". 2) Il comma 3. è sostituito dal seguente: 3. "Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli; a fianco di ciascuna lista sono inserite due righe orizzontali in bianco per l’espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella rispettiva lista, ovvero quando il numero di candidati di ciascuna lista collegata non sia superiore a 12 vengono riportati prestampati i nominativi dei candidati plurinominali della lista circondati ciascuno da un rettangolo e l’elettore può esprimere fino a due preferenze apponendo un segno entro al più due rettangoli contenenti nominativi di due candidati, di genere diverso.". 3) Nel comma 4, le parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale” sono sostituite dalle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale se il numero di candidati per ciascuna lista non è superiore a 12”. 4) Il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: 'Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere' ovvero nel caso i candidati di ciascuna lista siano in numero non superiore a 12: 'Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, apponendo un segno in al più due rettangoli distinti contenenti i nominativi dei candidati appartenenti alla lista votata; se viene espressa più di una preferenza, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia del voto'".
d) All’art. 58, il secondo comma è sostituito dal seguente: “L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata, ovvero quando il numero di candidati di ciascuna lista non è superiore a 12 apponendo un segno in al più due rettangoli contenenti nominativi prestampati di candidati della stessa lista collegata in ordine di presentazione. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia del voto di preferenza così come se vengono espresse più di due preferenze. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista e risultano voti di preferenza a liste diverse il voto è nullo.”. e) all’art. 59-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole “e i nominativi dei candidati” sono sostituite con "e i nominativi dei candidati se il numero di candidati di ciascuna lista non è superiore a 12"; 2) al comma 2, le parole “di candidati” sono sostituite con "di candidati se il numero di candidati di ciascuna lista non è superiore a 12". f) all’art. 68 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Prende infine nota dei voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell’art. 58”: 2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, i voti attribuiti a ciascuna lista e i rispettivi voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell’art. 58”. g) all’art. 71 è apportata la seguente modifica: il n. 2 del comma 1 è sostituito dal seguente: “2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti di lista e di preferenza contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza rispettivamente espressi nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale che siano stati contestati ed assegnati provvisoriamente ovvero non assegnati, e ciò ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76”. h) all’art. 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.” 2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo: “determina la cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella circoscrizione.” 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione”. i) all’art. 84 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali “secondo l’ordine di presentazione” sono soppresse; 2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10: 10) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano” l) all’art. 86, comma 1, le parole “secondo l’ordine di presentazione” sono sostituite dalle parole “secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”
ART. 2. - VOTO PREFERENZA SENATO - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993 N. 533 Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della repubblica, di cui al Decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. Nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato”
b) All’art. 11, sono apportate le seguenti modifiche: 1. Al comma 1, lettera a), le parole “unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione,” sono sostituite con “unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine di presentazione, nel caso il numero di candidati per ciascuna lista non sia superiore a 12,”. 2. L’ultimo periodo del comma 3 è soppresso
c) All’art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente: “L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata, ovvero apponendo un segno in al più due rettangoli contenenti nominativi prestampati dei candidati della stessa lista collegata in ordine di presentazione quando il numero di candidati per ciascuna lista non è superiore a 12. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia del voto di preferenza così come se vengono espresse più di due preferenze. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista e risultano voti di preferenza a liste diverse il voto è nullo.".
d) all’art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.” 2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo: “determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione.” 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, di cui all’art. 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione”. e) all’art. 17-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali “secondo l’ordine di presentazione” sono soppresse; 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: 4) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano” f) all’art. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”.
ART.3 Abolizione esenzione raccolta firme per i partiti già in Parlamento
«E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51, recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti:
l'art. 18-bis, il comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole: "di oltre centoventi giorni";
l'art. 18-bis, il comma 2, primo periodo: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.";
l'art. 18-bis, il comma 2, secondo periodo, limitatamente alle parole: "In tali casi";
l'art. 18-bis, il comma 2, il quarto periodo: "La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.";
l'art. 18-bis, il comma 2, quinto periodo, limitatamente alla parola: "altresi'" ?»
ART.4 Numero ragionevole firme da raccogliere per la presentazione di liste di candidati
E’ modificato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51, recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti:
- all'art. 18-bis comma 1, le parole “almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori" sono sostituite con “almeno 250 e da non più di 500 elettori”;
ART.5 Regole necessarie nello statuto relativamente alla selezione dei candidati per l’accesso ai fondi del due per mille.
In attuazione art.49 costituzione all’articolo 3 comma 2 sui requisiti richiesti agli statuti dei partiti del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è aggiunta la lettera p) come di seguito indicata: p) la procedura per fornire evidenze formali che la selezione dei candidati presentati per le elezioni Europee, Politiche, Regionali, per le province autonome di Trento e Bolzano e per i comuni oltre 15 mila abitanti di cui al punto l) precedente, avvenga tramite consultazioni primarie tra gli iscritti al partito che dichiarino di non essere iscritti ad altri partiti con voto che rispetti i principi dell’art.48 Costituzione, ossia libero, personale, eguale e segreto, tra un numero di persone pari almeno una volta e mezza il numero di candidati da presentare.