ABOLIZIONE PLURICANDIDATURE LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO: OGNI CANDIDATO IN UN SOLO COLLEGIO UNINOMINALE O PLURINOMINALE. ABOLIZIONE SOGLIE DI SBARRAMENTO
Data apertura
15 novembre 2025
Scadenza
15 maggio 2026
Sostenitori
58
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Articolo 1 - Pluricandidature - Il Rosatellum prevede che un candidato in quota plurinominale possa candidarsi in 5 collegi diversi in tutto il territorio nazionale e in un collegio uninominale. Questo meccanismo crea un'ulteriore condizione che consente ai Partiti di predeterminare chi deve entrare in Parlamento, imponendo candidati estranei al territorio del collegio. L'abolizione delle pluricandidature favorisce la candidatura di persone rappresentative del territorio, ristabilendo quel rapporto tra eletti ed elettori reciso dalla legge elettorale vigente. Articolo 2 - Soglie di sbarramento. A differenza di quanto voluto dal legislatore le soglie aumentano la frammentazione del Parlamento riducendo il pluralismo. Piccole formazioni entrano in coalizione con i grandi partiti per ottenere seggi sicuri, pur in assenza sostanziale di consenso. Ora, nel plurinominale, concorrono alla ripartizione dei seggi liste che totalizzano almeno il 3%, o il 10% per le coalizioni, a condizione che almeno una delle liste coalizzate abbia raggiunto il 3%, qualora non lo si raggiunga, ma si sia superato l'1%, i voti presi sono ripartiti tra le altre liste della coalizione, mentre sotto l'1% non sono conteggiati.
Timeline sostenitori
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Quesito
Articolo 1 - abolizione Pluricandidature
E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei Deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,
n.533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni
e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla
legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51,
recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio'
limitatamente alle seguenti parti: A) Nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361: - l'art. 18-bis, comma 2-bis,
secondo periodo: "Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in
tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di
inammissibilita'."; - l'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo,
limitatamente alle parole: "alla meta', con arrotondamento all'unita'
superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo'
essere superiore", e alle parole: "in ogni caso, il numero dei
candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro";
- l'art. 19, il comma 2, limitatamente alle parole: "di cinque"; e il
comma 4, limitatamente alle parole: ", fino ad un massimo di cinque";
- l'art. 83, comma 1, lettera h), limitatamente alla seguente parte:
"Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola
lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della
lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in
ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre
le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o
piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di
liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del
quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia
possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole
liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista
eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare
un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il
seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o
singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in
cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione
ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o
singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti
decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o
singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi
nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;"; - l'art. 83,
comma 1, lettera i), limitatamente alla seguente parte:
"Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto
il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti
non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o,
in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale
nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio
eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano
liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a
quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e
attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate."; - l'art. 83-bis, comma 1, limitatamente alla seguente
parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero
di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio
elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista
che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi,
la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la
minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale
lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte
decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista
deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita'
di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del
quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio
e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui
essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non
utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino
all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste
deficitarie";
- l'art. 85, il comma 1: "Il deputato eletto in piu'
collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista
cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di
collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma
1, lettera e)";
- l'art. 85, il comma 1-bis, limitatamente alle parole:
"uno o piu'"; B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n.533:
- l'art. 9, comma 4, secondo periodo, limitatamente alle
parole: "alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei
seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore";
- l'art. 9, comma 4, terzo periodo: "In ogni caso il numero dei
candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro;
nei collegi plurinominali in cui e' assegnato un solo seggio, la
lista e' composta da un solo candidato.";
- l'art. 17, comma 1, lettera c), limitatamente alla seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista
corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a
parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio
eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior
numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato
luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete
quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.".
Art.2 Abrogazione soglie di sbarramento
E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n.
533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni e
integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla
legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51
recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio'
limitatamente alle seguenti parti:
A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361:
- l'art. 83, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole:
"quanto previsto alla lettera e)";
- l'art. 83, comma 1, lettera e): "individua quindi:
- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in
almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai
sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore;
- le singole liste non collegate, o collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero
1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le
liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la
percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati
proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento
all'unita' superiore;";
- l'art. 83, comma 1, lettera f), primo periodo limitatamente
alle parole: "di cui alla lettera e) del presente comma";
- l'art. 83, comma 1, lettera f), secondo periodo
limitatamente alle parole "di cui alla lettera e) del presente
comma";
- l'art. 83, comma 1, lettera g), primo periodo,
limitatamente alle parole: "che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 percento dei voti validi espressi"; secondo
periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; quarto
periodo, limitatamente alle parole "ammessa al riparto";
- l'art. 83, comma 1, lettera h), primo periodo,
limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e)"; terzo periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse al riparto";
- l'art. 83, comma 1, lettera i), secondo periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse alla ripartizione ai sensi della
lettera g), primo periodo";
B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
- l'art. 16-bis, comma 1, lettera e): "e) individua quindi:
- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o
le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati
eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della
circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con
arrotondamento all'unita' superiore;
- le singole liste non collegate, o collegate in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero
1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di
cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non
collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la
percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai
sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;";
- l'art. 16-bis, comma 1, lettera f), limitatamente alle
parole: "individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)";
- l'art. 17, comma 1, primo periodo, limitatamente alle
parole: "ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e
2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera f)";
- l'art. 17, comma 1, lettera a), primo periodo,
limitatamente alle parole: "di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera
e), numero 1", e alle parole: "che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai
sensi dell'articolo 16,";
- l'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse al riparto che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,
nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20
per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le
liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui
candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei
collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi
dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore";
- l'art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; terzo periodo,
limitatamente alle parole: "ammessa al riparto".