VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

ABOLIZIONE PLURICANDIDATURE LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO: OGNI CANDIDATO IN UN SOLO COLLEGIO UNINOMINALE O PLURINOMINALE. ABOLIZIONE SOGLIE DI SBARRAMENTO

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Data apertura

15 novembre 2025

Scadenza

15 maggio 2026

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58

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Descrizione

Articolo 1 - Pluricandidature - Il Rosatellum prevede che un candidato in quota plurinominale possa candidarsi in 5 collegi diversi in tutto il territorio nazionale e in un collegio uninominale. Questo meccanismo crea un'ulteriore condizione che consente ai Partiti di predeterminare chi deve entrare in Parlamento, imponendo candidati estranei al territorio del collegio. L'abolizione delle pluricandidature favorisce la candidatura di persone rappresentative del territorio, ristabilendo quel rapporto tra eletti ed elettori reciso dalla legge elettorale vigente. Articolo 2 - Soglie di sbarramento. A differenza di quanto voluto dal legislatore le soglie aumentano la frammentazione del Parlamento riducendo il pluralismo. Piccole formazioni entrano in coalizione con i grandi partiti per ottenere seggi sicuri, pur in assenza sostanziale di consenso. Ora, nel plurinominale, concorrono alla ripartizione dei seggi liste che totalizzano almeno il 3%, o il 10% per le coalizioni, a condizione che almeno una delle liste coalizzate abbia raggiunto il 3%, qualora non lo si raggiunga, ma si sia superato l'1%, i voti presi sono ripartiti tra le altre liste della coalizione, mentre sotto l'1% non sono conteggiati.

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Quesito

Articolo 1 - abolizione Pluricandidature

E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei Deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,

n.533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione

del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni

e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla

legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di

elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51,

recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi

elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio'

limitatamente alle seguenti parti: A) Nel decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361: - l'art. 18-bis, comma 2-bis,

secondo periodo: "Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in

tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di

inammissibilita'."; - l'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo,

limitatamente alle parole: "alla meta', con arrotondamento all'unita'

superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo'

essere superiore", e alle parole: "in ogni caso, il numero dei

candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro";

  • l'art. 19, il comma 2, limitatamente alle parole: "di cinque"; e il

comma 4, limitatamente alle parole: ", fino ad un massimo di cinque";

  • l'art. 83, comma 1, lettera h), limitatamente alla seguente parte:

"Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati

in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola

lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della

lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,

iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il

maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi

eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da

quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,

proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in

ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla

coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali

essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di

attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre

le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il

numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non

utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di

liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o

piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei

quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di

liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del

quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la

maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia

possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima

circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole

liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,

l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista

eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare

un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il

seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o

singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in

cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione

ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a

concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o

singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle

circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti

decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o

singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi

nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti

decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;"; - l'art. 83,

comma 1, lettera i), limitatamente alla seguente parte:

"Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati

in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei

seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo,

procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il

maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi

eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la

maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre

liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi

eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha

ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine

crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto

il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti

non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti

decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla

lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o,

in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale

nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio

eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano

liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,

l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei

decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a

quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e

attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima

circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,

fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista

eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle

quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di

attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente

attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le

maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non

utilizzate."; - l'art. 83-bis, comma 1, limitatamente alla seguente

parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi

assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero

di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio

elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista

che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi,

la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la

minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale

lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte

decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista

deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita'

di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del

quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio

e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui

essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non

utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino

all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste

deficitarie";

  • l'art. 85, il comma 1: "Il deputato eletto in piu'

collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista

cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di

collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma

1, lettera e)";

  • l'art. 85, il comma 1-bis, limitatamente alle parole:

"uno o piu'"; B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n.533:

  • l'art. 9, comma 4, secondo periodo, limitatamente alle

parole: "alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei

seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore";

  • l'art. 9, comma 4, terzo periodo: "In ogni caso il numero dei

candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro;

nei collegi plurinominali in cui e' assegnato un solo seggio, la

lista e' composta da un solo candidato.";

  • l'art. 17, comma 1, lettera c), limitatamente alla seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei

seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista

corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a

parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio

eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di

attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior

numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra

queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato

luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista

deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore

parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete

quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di

tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.".

Art.2 Abrogazione soglie di sbarramento

E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n.

533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del

Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni e

integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla

legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di

elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51

recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi

elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio'

limitatamente alle seguenti parti:

A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361:

  • l'art. 83, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole:

"quanto previsto alla lettera e)";

  • l'art. 83, comma 1, lettera e): "individua quindi:
  1. le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano

nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che

comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano

nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una

lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche

riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia

speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano

una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia

conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella

regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in

almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai

sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore;

  1. le singole liste non collegate, o collegate in

coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero

1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento

dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le

liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la

percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze

linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione

ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di

attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze

linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti

validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati

proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della

circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento

all'unita' superiore;";

  • l'art. 83, comma 1, lettera f), primo periodo limitatamente

alle parole: "di cui alla lettera e) del presente comma";

  • l'art. 83, comma 1, lettera f), secondo periodo

limitatamente alle parole "di cui alla lettera e) del presente

comma";

  • l'art. 83, comma 1, lettera g), primo periodo,

limitatamente alle parole: "che abbiano conseguito sul piano

nazionale almeno il 3 percento dei voti validi espressi"; secondo

periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; quarto

periodo, limitatamente alle parole "ammessa al riparto";

  • l'art. 83, comma 1, lettera h), primo periodo,

limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e)"; terzo periodo,

limitatamente alle parole: "ammesse al riparto";

  • l'art. 83, comma 1, lettera i), secondo periodo,

limitatamente alle parole: "ammesse alla ripartizione ai sensi della

lettera g), primo periodo";

B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:

  • l'art. 16-bis, comma 1, lettera e): "e) individua quindi:
  1. le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano

nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che

comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano

nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una

lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti

validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata

rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata

esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o

le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di

tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati

eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della

circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con

arrotondamento all'unita' superiore;

  1. le singole liste non collegate, o collegate in

coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero

1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento

dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o

collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di

cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei

voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non

collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la

percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze

linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione

ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di

attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze

linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno

un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai

sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;";

  • l'art. 16-bis, comma 1, lettera f), limitatamente alle

parole: "individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)";

  • l'art. 17, comma 1, primo periodo, limitatamente alle

parole: "ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e

2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1,

lettera f)";

  • l'art. 17, comma 1, lettera a), primo periodo,

limitatamente alle parole: "di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera

e), numero 1", e alle parole: "che abbiano conseguito sul piano

nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che

abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi

nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze

linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione

ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di

attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze

linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno

un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai

sensi dell'articolo 16,";

  • l'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo,

limitatamente alle parole: "ammesse al riparto che abbiano conseguito

sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi,

nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20

per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le

liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche

riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia

speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano

una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui

candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei

collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi

dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore";

  • l'art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo,

limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; terzo periodo,

limitatamente alle parole: "ammessa al riparto".