ABROGAZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO
Data apertura
15 novembre 2025
Scadenza
15 maggio 2026
Sostenitori
68
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Abrogazione del voto congiunto obbligatorio. La proposta di legge iniziativa popolare interviene sul testo vigente per abrogare le norme che prevedono il cosiddetto 'voto congiunto obbligatorio', ossia per cui il voto dato al candidato uninominale vale anche per le liste plurinominali collegate e, viceversa, il voto dato ad una lista plurinominale vale anche per il candidato uninominale e, nel caso si esprima il voto al candidato uninominale e ad una lista plurinominale, il voto debba essere univoco per la stessa coalizione. Inoltre questa proposta abroga il meccanismo della 'ripartizione del voto', in base al quale il voto dato esclusivamente al candidato uninominale e' ripartito tra le liste collegate, in proporzione alle scelte operate dagli altri elettori, nel caso di coalizioni ovvero attribuito alla lista collegata cosicché il voto sia diretto, libero ed eguale, come prescritto dalla Costituzione. Questo comporta che l'elettore potrà scegliere a prescindere dalle decisioni operate dagli apparati di partito.
Timeline sostenitori
Iniziative correlate
Altre iniziative della categoria "VITA POLITICA" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:
Quesito
E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,
n.533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni
e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla
legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51
recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"
limitatamente alle seguenti parti: A) nel Decreto del Presidente
Della Repubblica 30 Marzo 1957,n. 361: - l'art. 31, comma 5, primo
periodo, limitatamente alle parole: "e' espresso per tale lista e per
il candidato uninominale ad esso collegato"; - l'art. 31, comma 5,
secondo periodo, limitatamente alle parole: "Se e' tracciato", e alle
parole "il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e,
nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste
della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio";
- l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 58,
comma 3, primo periodo, limitatamente alla parola: "solo", e alle
parole: "a favore della lista e"; - l'art. 58, comma 3, secondo
periodo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono
ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti
ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale"; - l'art. 59-bis,
comma 1: "Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il
nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei
candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a
favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale."; - l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole:
"e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale";
- l'art. 59-bis, comma 3: "Se l'elettore traccia un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato
nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il
contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto
e' nullo."; - l'art. 59-bis, comma 6, limitatamente alle parole:
"difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e al
presente articolo"; - l'art. 68, comma 3, quinto periodo: "Prende
altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel
collegio uninominale collegato a piu' liste"; - l'art. 77, comma 1,
lettera c): "determina la cifra elettorale di collegio uninominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'art. 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a
seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei
voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel
collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei
soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli
candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in
coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore
della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute
nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature
ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis;"; - l'art. 77, comma 1,
lettera d), secondo periodo, limitatamente alle parole: "di collegio
uninominale"; B) nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
l'art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 31";
l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai fini
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 14,
comma 2, limitatamente alla parola: "solo" posta tra le parole:
"tracciato" e "sul nome", e alle parole: "della lista e ai fini"
poste tra le parole: "a favore" e "dell'elezione", e al periodo
conclusivo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti
sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti
ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale."; - l'art 16 comma 1,
lettera c), limitatamente alle parole: "e dei voti espressi a favore
dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in
coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo,
attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio
divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della
coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a
favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il
quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare
a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente
dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore
dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in
coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore
della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute
nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie
candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361;"