VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

ABROGAZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI UNINOMINALI E LISTE PLURINOMINALI LEGGE ELETTORALE PER CAMERA E SENATO

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Data apertura

15 novembre 2025

Scadenza

15 maggio 2026

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Descrizione

Abrogazione del voto congiunto obbligatorio. La proposta di legge iniziativa popolare interviene sul testo vigente per abrogare le norme che prevedono il cosiddetto 'voto congiunto obbligatorio', ossia per cui il voto dato al candidato uninominale vale anche per le liste plurinominali collegate e, viceversa, il voto dato ad una lista plurinominale vale anche per il candidato uninominale e, nel caso si esprima il voto al candidato uninominale e ad una lista plurinominale, il voto debba essere univoco per la stessa coalizione. Inoltre questa proposta abroga il meccanismo della 'ripartizione del voto', in base al quale il voto dato esclusivamente al candidato uninominale e' ripartito tra le liste collegate, in proporzione alle scelte operate dagli altri elettori, nel caso di coalizioni ovvero attribuito alla lista collegata cosicché il voto sia diretto, libero ed eguale, come prescritto dalla Costituzione. Questo comporta che l'elettore potrà scegliere a prescindere dalle decisioni operate dagli apparati di partito.

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Quesito

E’ abrogato il Testo Unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,

n.533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione

del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni

e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla

legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di

elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51

recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi

elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"

limitatamente alle seguenti parti: A) nel Decreto del Presidente

Della Repubblica 30 Marzo 1957,n. 361: - l'art. 31, comma 5, primo

periodo, limitatamente alle parole: "e' espresso per tale lista e per

il candidato uninominale ad esso collegato"; - l'art. 31, comma 5,

secondo periodo, limitatamente alle parole: "Se e' tracciato", e alle

parole "il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e,

nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste

della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio";

  • l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini

dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 58,

comma 3, primo periodo, limitatamente alla parola: "solo", e alle

parole: "a favore della lista e"; - l'art. 58, comma 3, secondo

periodo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono

ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti

ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale"; - l'art. 59-bis,

comma 1: "Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il

nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul

rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei

candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a

favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio

uninominale."; - l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole:

"e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale";

  • l'art. 59-bis, comma 3: "Se l'elettore traccia un segno, comunque

apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato

nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il

contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto

e' nullo."; - l'art. 59-bis, comma 6, limitatamente alle parole:

"difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e al

presente articolo"; - l'art. 68, comma 3, quinto periodo: "Prende

altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel

collegio uninominale collegato a piu' liste"; - l'art. 77, comma 1,

lettera c): "determina la cifra elettorale di collegio uninominale di

ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi

conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del

collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati

nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui

all'art. 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a

seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei

voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel

collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei

soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di

ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da

ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente

cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna

lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente

assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano

dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti

medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli

candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in

coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore

della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute

nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature

ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis;"; - l'art. 77, comma 1,

lettera d), secondo periodo, limitatamente alle parole: "di collegio

uninominale"; B) nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:

  • l'art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 31";

  • l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai fini

dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 14,

comma 2, limitatamente alla parola: "solo" posta tra le parole:

"tracciato" e "sul nome", e alle parole: "della lista e ai fini"

poste tra le parole: "a favore" e "dell'elezione", e al periodo

conclusivo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti

sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti

ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale."; - l'art 16 comma 1,

lettera c), limitatamente alle parole: "e dei voti espressi a favore

dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in

coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo,

attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio

divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della

coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a

favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il

quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi

conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del

quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare

a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono

rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime

divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente

dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore

dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in

coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore

della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute

nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie

candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361;"