TUTTI I PARTITI, ANCHE QUELLI IN PARLAMENTO, DEVONO RACCOGLIERE LE FIRME PER LE CANDIDATURE
Data apertura
25 luglio 2024
Scadenza
29 settembre 2024
Sostenitori
13.759
Quorum
500.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Abolizione di ogni privilegio nella raccolta delle firme per la presentazione dei candidati: tutte le liste saranno alla partenza in condizione di parità nella competizione elettorale. L'ingiusto privilegio concesso sinora ai partiti già presenti in Parlamento mette in condizioni di svantaggio chi vorrebbe entrare in Parlamento. Attualmente l'unico momento in cui i cittadini possono esprimere un consenso ai candidati è proprio il consenso con la firma alla lista dei candidati. Escludere alcuni partiti dall'obbligo di raccogliere le firme a sostegno dei candidati equivale a dare agli apparati di partito presenti in Parlamento il monopolio della scelta di chi candidare senza che gli elettori possano esprimere alcun consenso. Inoltre, l'esonero dalla raccolta delle firme per chi è già presente in Parlamento comporta un ingiusto vantaggio nei confronti di chi vorrebbe entrare in Parlamento perché queste formazioni hanno meno tempo a disposizione per definire la lista dei candidati.
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Quesito
«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51, recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti:
- l'art. 18-bis, il comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole: "di oltre centoventi giorni";
- l'art. 18-bis, il comma 2, primo periodo: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.";
- l'art. 18-bis, il comma 2, secondo periodo, limitatamente alle parole: "In tali casi";
- l'art. 18-bis, il comma 2, il quarto periodo: "La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.";
- l'art. 18-bis, il comma 2, quinto periodo, limitatamente alla parola: "altresi'"?»