VITA POLITICA MESSA A DISPOSIZIONE Referendum abrogativo

NIENTE SOGLIE DI ACCESSO PER LISTE AUTONOME E COALIZIONI

Raccolta terminata

Data apertura

25 luglio 2024

Scadenza

29 settembre 2024

Sostenitori

10.584

Quorum

500.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Le soglie di sbarramento in realtà aumentano la frammentazione del Parlamento riducendo il pluralismo. Per ottenere maggior potere, nascono piccole formazioni che entrano in coalizione con i grandi partiti per ottenere seggi sicuri nei collegi uninominali, pur in assenza sostanziale di consenso. Attualmente concorrono alla ripartizione dei seggi nel plurinominale solo le liste che superano a livello nazionale il 3%, o il 10% per le coalizioni a condizione che almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 3%. Le liste che prendono meno dell’1% non concorrono al superamento della soglia di coalizione. Se una lista coalizzata prende più dell’1%, ma meno del 3% allora i voti presi da questa lista sono ripartiti tra le altre liste della coalizione. Ad esempio: Immaginate una coalizione che chiamiamo Z; Z è composta da A, B, C, e D. A prende il 10%; B prende il 2%; C prende il 2,5%; D prende lo 0,9%. La coalizione Z quindi totalizza il 14,5% perché D avendo preso meno dell’1% non partecipa a determinare la quota di coalizione. I seggi andranno solo ad A perché è l’unica lista ad aver superato il 3%. Quindi, A avrà il 14,5% dei seggi pur avendo preso solo il 10% con il risultato che il voto di molti elettori è riversato su una lista che non hanno votato. Cosicché questa legge altera sistematicamente la volontà dell'elettore che non solo non sa chi concorre a eleggere, ma non sa nemmeno a quale partito effettivamente vada il suo voto.

Quesito

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti:

A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

  • l'art. 83, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole: "quanto previsto alla lettera e)";
  • l'art. 83, comma 1, lettera e): "individua quindi:
  1. le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore;
  2. le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore;";
  • l'art. 83, comma 1, lettera f), primo periodo limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e) del presente comma";
  • l'art. 83, comma 1, lettera f), secondo periodo limitatamente alle parole "di cui alla lettera e) del presente comma";
  • l'art. 83, comma 1, lettera g), primo periodo, limitatamente alle parole: "che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 percento dei voti validi espressi"; secondo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; quarto periodo, limitatamente alle parole "ammessa al riparto";
  • l'art. 83, comma 1, lettera h), primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e)"; terzo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto";
  • l'art. 83, comma 1, lettera i), secondo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo"; B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
  • l'art. 16-bis, comma 1, lettera e): "e) individua quindi:
  1. le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;
  2. le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;";
  • l'art. 16-bis, comma 1, lettera f), limitatamente alle parole: "individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)";
  • l'art. 17, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f)";
  • l'art. 17, comma 1, lettera a), primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1", e alle parole: "che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16,";
  • l'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore";
  • l'art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; terzo periodo, limitatamente alle parole: "ammessa al riparto"?»