VITA POLITICA MESSA A DISPOSIZIONE Referendum abrogativo

ABROGAZIONE DEL VOTO CONGIUNTO TRA CANDIDATI E LISTE PLURINOMINALI

Raccolta terminata

Data apertura

25 luglio 2024

Scadenza

29 settembre 2024

Sostenitori

40.684

Quorum

500.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Abrogazione del voto congiunto obbligatorio. La proposta di referendum interviene sul testo vigente per abrogare le norme che prevedono il cosiddetto “voto congiunto obbligatorio”, vale a dire l'obbligo di votare un candidato uninominale e una lista plurinominale collegata. Questo obbligo determina il trasferimento del voto dato a una lista plurinominale al collegato candidato uninominale che potrebbe anche non essere gradito. Inoltre, questa modifica referendaria abroga il meccanismo della “ripartizione del voto” in base al quale il voto dato esclusivamente al candidato uninominale è ripartito tra le liste collegate in proporzione alle scelte operate dagli altri elettori nel caso di coalizioni ovvero attribuito alla lista collegata, cosicché il voto lungi dall'essere diretto, come prescritto dalla Costituzione, diventa eterodiretto. Queste due modifiche comportano che l'elettore potrà scegliere il candidato uninominale preferito e la lista plurinominale preferita, prescindendo dalle scelte operate dagli apparati di partito.

Quesito

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; limitatamente alle seguenti parti: A) nel Decreto del Presidente Della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361: - l'art. 31, comma 5, primo periodo, limitatamente alle parole: "e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad esso collegato"; - l'art. 31, comma 5, secondo periodo, limitatamente alle parole: "Se e' tracciato", e alle parole "il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio"; - l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 58, comma 3, primo periodo, limitatamente alla parola: "solo", e alle parole: "a favore della lista e"; - l'art. 58, comma 3, secondo periodo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale"; - l'art. 59-bis, comma 1: "Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale."; - l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 59-bis, comma 3: "Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo."; - l'art. 59-bis, comma 6, limitatamente alle parole: "difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e al presente articolo"; - l'art. 68, comma 3, quinto periodo: "Prende altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste"; - l'art. 77, comma 1, lettera c): "determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'art. 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis;"; - l'art. 77, comma 1, lettera d), secondo periodo, limitatamente alle parole: "di collegio uninominale"; B) nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: - l'art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 31"; - l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 14, comma 2, limitatamente alla parola: "solo" posta tra le parole: "tracciato" e "sul nome", e alle parole: "della lista e ai fini" poste tra le parole: "a favore" e "dell'elezione", e al periodo conclusivo: "Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale."; - l'art 16 comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;";