STUDIO SENZA BARRIERE
Data apertura
31 agosto 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
52
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Studiare non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti. Oggi in molti atenei chi non raggiunge la percentuale minima di presenze alle lezioni frontali non può sostenere gli esami. Questo obbligo penalizza studenti-lavoratori, pendolari, fuorisede e chiunque non possa garantire una presenza costante, trasformando l’università in un percorso ad ostacoli. È un’ingiustizia che contrasta con i principi di uguaglianza e di diritto allo studio sanciti dalla Costituzione. Con questa proposta di legge vogliamo abolire l’obbligo di frequenza alle lezioni frontali, restituendo libertà e dignità agli studenti. La presenza resterà necessaria solo nei laboratori e nei tirocini pratici, dove è davvero indispensabile. Gli atenei dovranno garantire materiali didattici online, lezioni a distanza e strumenti alternativi per non lasciare indietro nessuno. Basta con discriminazioni tra frequentanti e non frequentanti: niente carichi di studio extra, niente premi per chi può permettersi di stare in aula ogni giorno. Ognuno deve avere pari opportunità, indipendentemente dalla propria situazione economica, lavorativa o personale. L’università deve diventare inclusiva, moderna e accessibile a tutti, non un privilegio di pochi. Abolire l’obbligo di frequenza significa dare finalmente a ogni studente la possibilità di costruire liberamente il proprio futuro.
Timeline sostenitori
Iniziative correlate
Altre iniziative della categoria "ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:
Quesito
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge recante “disposizioni per l’abolizione dell’obbligo di frequenza nella didattica frontale dei corsi universitari” ha lo scopo di garantire la libertà degli studenti universitari nell’organizzazione del proprio percorso di studi, favorendo un equo accesso all’istruzione, nel rispetto dell’autonomia universitaria. In particolare, si rende necessaria l’abolizione dell’obbligo di frequenza con riferimento alla “didattica frontale” in tutti i corsi di laurea universitari offerti dagli atenei pubblici italiani. L’obbligo, infatti, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini sancito dall’art.2 della Costituzione atteso che molti studenti non riescono a garantire la propria costante presenza ai singoli insegnamenti dei corsi universitari a causa dello svolgimento contestuale di attività lavorativa ovvero per altri motivi di carattere logistico o più strettamente personali. Una delle situazioni più difficili si riscontra all’interno della facoltà di Medicina e Chirurgia laddove i diversi atenei prescrivono una frequenza obbligatoria del 67% delle lezioni di ogni singolo insegnamento e il mancato raggiungimento della predetta percentuale costringe gli studenti a dover affrontare nuovamente l’insegnamento l’anno successivo per poter sostenere il relativo esame finale. Questo vincolo impedisce la piena attuazione dell’art. 34 della Costituzione e non consente agli studenti di approcciarsi allo studio individuale senza pregiudizio alcuno. Per i motivi esposti i promotori auspicano un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Nel rispetto dell’autonomia universitaria, è fatto divieto agli atenei pubblici che hanno sede nel territorio italiano di introdurre nei propri Regolamenti didattici l’obbligo di frequenza con riferimento alla cd. “didattica frontale”. Art. 2
Il divieto di cui all’articolo precedente si estende anche al corso di laurea “LM41- Medicina e Chirurgia” e a quelli di professioni sanitarie. Art. 3
Ciascun ateneo, in esercizio della propria autonomia, potrà emanare Regolamenti didattici per istituire l’obbligo di frequenza dei corsi nelle seguenti fattispecie tassativamente elencate: per lo svolgimento di attività di laboratorio o di tirocinio con carattere prevalentemente pratico la cui presenza fisica dello studente sia imprescindibile; per le esercitazioni didattiche ove sia necessaria la presenza fisica degli studenti per motivi di sicurezza. Art. 4
Gli atenei statali si impegnano a garantire la fruizione delle lezioni con la didattica a distanza (DAD) e si impegnano ad adottare tutte quelle misure alternative che possano garantire l’apprendimento anche a distanza (es. materiale didattico online messo a disposizione, in via esclusiva, agli studenti iscritti ai corsi). Art. 5
È fatto divieto di differenziare il percorso di studi sulla base della frequenza o meno dei singoli insegnamenti da parte degli studenti. In particolare, i professori ordinari e quelli associati non potranno: assegnare un carico di studio extra agli studenti che non frequentano un determinato insegnamento;
prevedere meccanismi premiali che mirino ad aumentare la percentuale di frequenza dei corsi di insegnamento da parte degli studenti. Art. 6
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 7
Le disposizioni introdotte dalla presente legge dovranno essere applicate a partire dall’anno accademico successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.