VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

SPAZZAPOLTRONE

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Data apertura

31 agosto 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

56

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La politica non è una carriera, ma un servizio al bene comune. Questa proposta di legge costituzionale vuole riportare trasparenza, etica e partecipazione al centro della vita democratica italiana. Prevede un limite di due mandati per tutte le cariche, lo stop al cumulo di incarichi e ai “salti di poltrona” durante il mandato, il divieto di candidarsi per chi ha condanne penali e norme chiare contro i legami economici con governi o poteri esteri. Nessuno potrà più usare le istituzioni come trampolino di carriera personale: chi è eletto deve rispettare fino in fondo la fiducia ricevuta. La riforma rafforza anche il diritto di voto, introducendo il voto disgiunto per garantire libertà di scelta, la parità di genere e la possibilità di votare online o per posta, così da includere anche studenti e lavoratori fuori sede. Stop ai governi che manipolano le leggi elettorali a proprio vantaggio: d’ora in poi dovranno seguire l’iter delle leggi costituzionali, stabile e condiviso. Le proposte di legge popolare dovranno essere discusse obbligatoriamente e, se respinte, sottoposte a referendum. Non più iniziative ignorate, ma strumenti reali di partecipazione diretta. Infine, taglio agli sprechi: tetto alle indennità, divieto di cumulo dei compensi e abolizione delle Province. La politica deve essere un servizio sobrio e dignitoso, non un privilegio. Inserire questi principi in Costituzione significa difendere la democrazia, garantendo regole eque e trasparenti che valgano sempre.

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Quesito

Disegno di legge costituzionale recante modifiche alla Parte Seconda della Costituzione in materia di sistema di elezione, cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, indennità di carica e vincolo di mandato relativamente agli uffici di componente delle Camere, del Governo, dei Consigli regionali e comunali, della Giunta regionale e di Sindaco nonché riforma della disciplina dell’iniziativa legislativa popolare e soppressione della previsione dell’ente Provincia RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La politica non è un mestiere di cui vivere, ma è un’etica che tutti i cittadini devono esercitare con imparzialità, trasparenza e integrità al servizio delle comunità. Il limite di due mandati elettivi è una misura che risponde a questo principio: riteniamo che questo debba valere a tutti i livelli nelle Istituzioni, che non possono rischiare di essere asservite in alcun modo a poteri economici e sociali. Vogliamo impedire accentramenti pericolosi di potere politico nelle mani di pochi: stop al cumulo di cariche e stop agli “scatti di carriera” tradendo il mandato dei cittadini. Sei Sindaco? Fai il Sindaco fino alla fine. Le cariche pubbliche sono un servizio, non trampolini di lancio: perciò, proponiamo che chi si candida ad una carica politica non deve averne detenute altre nei sei mesi precedenti. La legge, a partire dal Parlamento fino agli enti locali, deve garantire ai cittadini di poter esprimere le proprie preferenze senza incastrare il voto in logiche non democratiche: basta con persone condannate in Parlamento e al Governo e in ogni istituzione; no a legami non chiari tra parlamentari e Paesi esteri; vogliamo inoltre il voto disgiunto, che sia tra collegi uninominali e plurinominali per le Camere o tra sindaci e consigli comunali o presidenti e consigli regionali, e il rispetto della parità di genere. Troppe e frequenti modifiche al sistema elettorale delle Camere sono sintomo di una democrazia in pericolo: è bene che l’iter di approvazione delle leggi elettorali segua lo stesso iter delle leggi costituzionali, per fermare la psicosi dei governi di turno di cambiare le regole basilari della democrazia a seconda delle proprie utilità del momento. La partecipazione del popolo all’attività legislativa va tutelata e rilanciata: bisogna introdurre l’obbligo di discutere i progetti di legge di iniziativa popolare e di sottoporli a referendum se bocciati dalle Camere. Ed infine prevedere nella Costituzione che il voto telematico o per posta sia sempre garantito nei casi e nei modi previsti dalla legge: i fuori sede devono poter votare. Dobbiamo porre un freno agli sprechi di denaro pubblico nello svolgimento degli incarichi istituzionali, al fine altresì di porre al centro di ogni azione politica solo ed esclusivamente il bene comune, non l’interesse particolare di qualcuno che desidera arricchirsi. Perciò, proponiamo un tetto alle indennità dei politici, nonché che si vietino i cumuli di indennità, e l’abolizione delle Province. Queste disposizioni non possono essere lasciate a se stesse davanti a governi che cambiano e pensano diversamente a seconda del momento e della convenienza. Riteniamo che tali principi e tali misure debbano essere inserite nella Costituzione, quali fondamenti a tutela della democrazia e della integrità delle istituzioni repubblicane. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1 - Criteri per i sistemi di elezione dei membri delle Camere

  1. All’art. 61 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Le leggi in materia di sistema di elezione dei membri delle Camere sono leggi costituzionali. Esse: a) disciplinano il voto di preferenza affinché sia sempre consentita l’indicazione di voto ad uno o più candidati di una sola lista elettorale del collegio di riferimento, nel rispetto della parità di genere;

b) dispongono affinché, in presenza di più collegi nel medesimo territorio in riferimento all’elezione dei componenti della stessa Camera, la preferenza espressa dall’elettore nell’ambito di un collegio possa essere eventualmente espressa per un candidato non collegato alla stessa lista o allo stesso gruppo di liste riconducibili al candidato prescelto relativamente ad un altro collegio.

c) stabiliscono il possesso della residenza o del domicilio fiscale nel territorio del collegio elettorale in cui si avanza una candidatura quale requisito minimo al fine dell’ammissibilità.

Per le elezioni dei membri delle Camere è garantita sempre la possibilità di esercitare il voto per via telematica ovvero a mezzo posta, nei casi e nelle modalità stabilite dalla legge.». 2. Al comma primo dell’art. 138 della Costituzione, dopo le parole «di revisione della Costituzione» sono aggiunte le seguenti: «, le leggi in materia di sistema di elezione dei membri delle Camere». Art. 2 - Requisiti di candidabilità ed eleggibilità alle cariche di deputato e senatore

Il testo dell’art. 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Si è candidabili ed eleggibili all’ufficio di deputato o di senatore esclusivamente se:

a) non si sia ricoperta la carica di deputato, senatore, sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero di un Comune capoluogo di Provincia o di Regione, consigliere Regionale, consigliere di una Provincia o di una Provincia autonoma, Presidente di Giunta Regionale ovvero di Provincia o di Provincia autonoma e di parlamentare europeo per un numero di due mandati complessivi, anche non consecutivi;

b) non si sia detenuta alcuna delle cariche di cui alla precedente lettera nei sei mesi precedenti alla data di indizione delle elezioni dei membri della Camera per cui si intende candidarsi, salvo che questa sia stata portata a termine sino alla scadenza naturale del mandato.

Ai fini del precedente comma, non si computano i mandati che abbiano avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, fatti salvi i casi in cui queste siano state determinate da comprovate ragioni di salute propria ovvero dei propri stretti familiari. I predetti mandati espletati come consigliere o Presidente di Giunta di Provincia si intendono quelli svolti nelle abolite Province antecedentemente al 2014. Non si può appartenere contemporaneamente ad entrambe le Camere ovvero ad una di esse e ricoprire al contempo la carica di membro del Parlamento europeo ovvero della Commissione europea ovvero di un qualunque ufficio presso un Comune, una Regione o una Provincia autonoma del territorio della Repubblica. Sono incandidabili ed ineleggibili alla carica di deputato o senatore ovvero, anche se già eletti, incompatibili con detti uffici coloro i quali abbiano riportato una o più condanne definitive a pene complessivamente superiori ai due anni di reclusione, ovvero condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione seppur non ancora con sentenza irrevocabile e a qualunque pena. Non sono eleggibili alla carica di deputato o senatore coloro i quali, nei due anni precedenti alla proclamazione della propria elezione, hanno ricevuto contributi, prestazioni o altre utilità erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. La legge determina gli ulteriori casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con gli uffici di deputato e senatore, ovvero le modalità di esclusione nei casi di intervenuta incompatibilità.». Art. 3 - Disposizioni in materia di vincolo di mandato dei parlamentari

All’art. 67 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I componenti delle Camere che abbandonano, per propria espressa volontà, il gruppo di appartenenza recante il contrassegno collegato alla lista con cui sono eletti non possono iscriversi ad alcun altro gruppo parlamentare, assumere incarichi nelle Commissioni ed esprimere voto di fiducia o sfiducia al Governo.». Art. 4 - Indennità dei parlamentari

Il dispositivo dell’art. 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento ricevono un'indennità da parte della Camera di appartenenza che viene stabilita dal Presidente della Repubblica con proprio decreto all’inizio di ogni legislatura. L’indennità non può mai superare il doppio del reddito medio pro capite annuale nazionale rilevato nell’anno precedente all’inizio della legislatura di riferimento. Non sono previste indennità aggiuntive per la carica ovvero per le missioni svolte in funzione del proprio ufficio, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e correlate all’espletamento delle proprie funzioni da rendicontare dettagliatamente. L’indennità spettante in qualità di membro del Parlamento non è cumulabile con quella di membro del Governo. I membri del Parlamento non possono accettare, durante il proprio mandato e nei due anni successivi alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Tale divieto non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali si abbia diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.». Art. 5 - Incompatibilità con l’ufficio di componente del Governo

All’art. 96, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«È incompatibile con l’ufficio di componente del Governo ovvero, se già nominato, decade da detto ufficio per intervenuta incompatibilità, colui il quale abbia riportato condanne definitive a pene complessivamente superiori ai due anni di reclusione, ovvero condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione seppur non ancora con sentenza irrevocabile e a qualunque pena.». Art. 6 - Riforma della disciplina dell’iniziativa legislativa popolare

  1. All’art. 71 della Costituzione

a) al secondo comma, dopo le parole «redatto in articoli.» sono aggiunte le seguenti: «La Camera presso la quale la proposta è stata depositata esamina nella competente Commissione e licenzia il testo per il voto dell’Aula entro sei mesi dalla sua presentazione. La proposta è infine discussa e messa ai voti dell'Aula entro e non oltre sei mesi. Se approvato, la Camera alla quale viene poi trasmesso segue il medesimo procedimento.»;

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Quando un progetto di legge è proposto da almeno cinquecentomila elettori e non viene approvato da entrambe le Camere, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione. La proposta eventualmente sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché prenda parte alla votazione almeno un terzo degli elettori. L’esercizio del voto per tale referendum è sempre garantito anche per via telematica ovvero a mezzo posta, nelle modalità stabilite dalla legge.». 2. All’art. 75 della Costituzione:

a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «È indetto referendum popolare per ricevere dal popolo un indirizzo politico vincolante circa un tema o una iniziativa di legge, quando lo richiedano almeno un milione di elettori o non meno di sette Consigli regionali, ovvero un terzo dei componenti complessivi delle Camere.»;

b) al comma quarto, le parole «la maggioranza degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un terzo degli aventi diritto»;

c) al comma quinto, dopo le parole «le modalità di attuazione del referendum», sono aggiunte le seguenti: «, garantendo sempre la possibilità di esercitare il voto per via telematica ovvero a mezzo posta, nei casi e nelle modalità stabilite dalla legge,».

Art. 7 - Sistema di elezione, candidabilità ed eleggibilità e indennità di carica negli organi elettivi della Regione e del Comune

  1. Dopo l’art. 114 della Costituzione, è aggiunto l’art. 115 con il seguente dispositivo:

«La durata degli organi elettivi della Regione e del Comune è fissata in cinque anni.

Il sistema di elezione degli organi elettivi della Regione è disciplinato con legge regionale nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla Costituzione ovvero dalle leggi della Repubblica, fatta salva l’autonomia in materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Il sistema di elezione degli organi elettivi del Comune è disciplinato con legge della Repubblica nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, fatta salva l’autonomia in materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.». 2. All’art. 122 della Costituzione, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le leggi in materia di elezione dei membri dei Consigli regionali disciplinano il voto di preferenza affinché sia sempre consentita l’indicazione di voto ad uno o più candidati di una sola lista elettorale del collegio di riferimento, nel rispetto della parità di genere. Esse prevedono, altresì, che il voto espresso dall’elettore relativamente al Presidente della Giunta regionale deve poter essere eventualmente anche a favore di un candidato non collegato alla lista prescelta per la contestuale elezione dei componenti del Consiglio regionale. Alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di tutte le Regioni è garantita sempre la possibilità di esercitare il voto per via telematica ovvero a mezzo posta, nei casi e nelle modalità stabilite con legge regionale.». 3. Dopo l’art. 123 della Costituzione è aggiunto l’art. 124 con il seguente dispositivo:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo o alla Commissione europea. Si è candidabili ed eleggibili all’ufficio di Presidente della Giunta e di componente del Consiglio regionale esclusivamente se: a) si è residenti ovvero domiciliati nel territorio regionale di riferimento;

b) non si sia ricoperta la carica di deputato, senatore, sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero di un Comune capoluogo di Provincia o di Regione, consigliere Regionale, consigliere di una Provincia o di una Provincia autonoma, Presidente di Giunta Regionale ovvero di Provincia o di Provincia autonoma e di parlamentare europeo per un numero di due mandati complessivi, anche non consecutivi;

c) non si sia detenuta alcuna delle cariche di cui alla precedente lettera nei sei mesi precedenti alla data di indizione delle elezioni degli organi regionali per cui si intende candidarsi, salvo che questa sia stata portata a termine sino alla scadenza naturale del mandato.

Ai fini del precedente comma, non si computano i mandati che abbiano avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, fatti salvi i casi in cui queste siano state determinate da comprovate ragioni di salute propria ovvero dei propri stretti familiari. I predetti mandati espletati come consigliere o Presidente di Giunta di Provincia si intendono quelli svolti nelle abolite Province antecedentemente al 2014. È incandidabile ed ineleggibile alla carica di Presidente o di componente della Giunta o del Consiglio regionale ovvero, anche se già eletto, incompatibile con detti uffici colui il quale abbia riportato condanne definitive a pene complessivamente superiori ai due anni di reclusione, ovvero condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione seppur non ancora con sentenza irrevocabile e a qualunque pena. La legge regionale determina gli ulteriori casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del Presidente di Regione, dei membri della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla Costituzione ovvero dalla legge della Repubblica.». Art. 8

Dopo l’art. 127 della Costituzione, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 128 - Le leggi in materia di elezione dei membri dei Consigli comunali devono disciplinare il voto di preferenza ad uno o più candidati di una lista elettorale del collegio di riferimento, nel rispetto della parità di genere. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le leggi in materia di elezione dei membri dei Consigli comunali devono prevedere la possibilità per l’elettore di esprimere, oltre alla preferenza per un candidato Sindaco, altresì una o più preferenze a favore di candidati consiglieri seppur non eventualmente collegati ad una delle liste a sostegno del candidato Sindaco prescelto. Alle elezioni del Sindaco e dei Consigli comunali di tutti i Comuni è garantita sempre la possibilità di esercitare il voto per via telematica ovvero a mezzo posta, nei casi e nelle modalità stabilite dalla legge. Art. 129 - Si è candidabili ed eleggibili all’ufficio di Sindaco esclusivamente se:

a) si è residenti ovvero domiciliati nel territorio comunale di riferimento;

b) non si sia ricoperta la carica di deputato, senatore, sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero di un Comune capoluogo di Provincia o di Regione, consigliere Regionale, consigliere di una Provincia o di una Provincia autonoma, Presidente di Giunta Regionale ovvero di Provincia o di Provincia autonoma e di parlamentare europeo per un numero di due mandati complessivi, anche non consecutivi;

c) non si sia detenuta alcuna delle cariche di cui alla precedente lettera nei sei mesi precedenti alla data di indizione delle elezioni degli organi comunali per cui si intende candidarsi a Sindaco, salvo che questa sia stata portata a termine sino alla scadenza naturale del mandato.

Ai fini del precedente comma, non si computano i mandati che abbiano avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, fatti salvi i casi in cui queste siano determinate da comprovate ragioni di salute propria ovvero dei propri stretti familiari. I predetti mandati espletati come consigliere o Presidente di Giunta di Provincia si intendono quelli svolti nelle abolite Province antecedentemente al 2014. È incandidabile ed ineleggibile alla carica di Sindaco e di componente della Giunta o del Consiglio comunale ovvero, anche se già eletto, incompatibile con detti uffici colui il quale abbia riportato condanne definitive a pene complessivamente superiori ai due anni di reclusione, ovvero condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione seppur non ancora con sentenza irrevocabile e a qualunque pena. Non si può ricoprire l’ufficio di membro del Consiglio comunale per più di due mandati consecutivi, in qualunque Comune essi siano espletati. A tal fine, non si computano i mandati che abbiano avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie, fatti salvi i casi in cui queste siano determinate da comprovate ragioni di salute propria ovvero dei propri stretti familiari. Non si è candidabili né eleggibili come membro del Consiglio e della Giunta comunale di un Comune nel quale non sia fissata la propria residenza ovvero non sia stabilito il proprio domicilio fiscale. Art. 130 - I membri degli organi elettivi delle Regioni e dei Comuni ricevono un’indennità da parte dello Stato che viene stabilita annualmente con legge della Repubblica. L’indennità è fissata in misura proporzionale alla popolazione censita nel territorio in cui si ricopre la carica che dà diritto all’indennità stessa. L’importo delle indennità dei Sindaci, dei Presidenti e dei membri della Giunta delle Regioni e dei Comuni può essere complessivamente determinato in misura doppia rispetto a quelle spettanti ai membri dei Consigli comunali e regionali di appartenenza. Le indennità di cui ai commi precedenti non possono mai superare di una volta e mezza il reddito medio pro capite del territorio regionale di appartenenza rilevato nell’anno precedente. Non sono previste indennità aggiuntive per la carica ovvero per le missioni svolte in funzione del proprio ufficio, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e correlate all’espletamento delle proprie funzioni da rendicontare dettagliatamente.». Art. 9 - Soppressione delle Province

  1. La rubrica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
  2. All’art. 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma le parole «le Province,» sono soppresse.

  1. All’art. 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma le parole «le Province» sono soppresse.

  1. All'art. 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

  1. All'art. 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

  1. Al secondo comma dell'art. 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

  2. Al secondo comma dell'art. 132 della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

  3. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le Camere approvano una legge che conferisca delega al Governo a legiferare entro un anno l’abolizione dell’ente territoriale Provincia e di sopprimere tutte le Province istituite nelle Regioni a statuto ordinario. Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

  4. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta apposito disegno di legge al Senato della Repubblica recante esclusivamente le opportune modifiche alle vigenti leggi in materia di sistema di elezione dei componenti delle Camere, in attuazione del nuovo dettato degli articoli 61 e 65 della Costituzione così come ai sensi della presente legge. Tale disegno dovrà essere esaminato dalla competente Commissione e approvato in Aula entro e non oltre i successivi 120 giorni. La Camera dei deputati approverà il testo in Aula entro e non oltre 180 giorni dopo la trasmissione dello stesso da parte del Senato. Il testo così approvato sarà promulgato dal Presidente della Repubblica, senza che sia necessaria nuova approvazione da parte del Senato in caso di modifiche apportate in seno alla Camera. Tutte le modificazioni successive alle normative di cui al presente comma dovranno essere approvate secondo la procedura prevista all’art. 138.

  5. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta apposito disegno di legge alla Camera dei deputati recante esclusivamente le opportune modifiche alle vigenti leggi in materia di ordinamento degli enti locali, in conformità dei novellati articoli 124 e 128-130 della Costituzione. Tale disegno dovrà essere esaminato dalla competente Commissione e approvato in Aula entro e non oltre i successivi 120 giorni. Il Senato della Repubblica approverà il testo in Aula entro e non oltre 180 giorni dopo la trasmissione dello stesso da parte della Camera. Il testo così approvato sarà promulgato dal Presidente della Repubblica, senza che sia necessaria nuova approvazione da parte della Camera in caso di modifiche apportate in seno al Senato.

  6. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 67 della Costituzione, introdotto dalla presente legge, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Camere, entro 120 giorni da tale data, emendano i propri regolamenti al fine di recepire tale disposto.

  7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 65 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge, si applicano a partire dalle prime elezioni dei membri delle Camere successive all’entrata in vigore della presente legge.

  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 65 e all’art. 69, introdotti dalla presente legge, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Le Camere, entro 180 giorni da tale data, adottano regolamenti e delibere in attuazione di tali nuove norme.

  9. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta apposito disegno di legge alla Camera dei deputati recante esclusivamente norme al fine di adeguare la vigente normativa alle nuove disposizioni introdotte dalla presente legge in materia di iniziativa legislativa popolare. Tale disegno dovrà essere esaminato dalla competente Commissione e approvato in Aula entro e non oltre i successivi 120 giorni. Il Senato della Repubblica approverà il testo in Aula entro e non oltre 120 giorni dopo la trasmissione dello stesso da parte della Camera. Il testo così approvato sarà promulgato dal Presidente della Repubblica, senza che sia necessaria nuova approvazione da parte della Camera in caso di modifiche apportate in seno al Senato. Le previsioni della presente legge trovano applicazione nei confronti dei progetti di legge di iniziativa popolare presentati alla Corte di cassazione ovvero depositati presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge.

  10. I mandati espletati come consigliere provinciale e Presidente di Giunta di Provincia di cui agli articoli 2, 7 comma 3 e 8 della presente legge, relativi rispettivamente agli art. 65, 124 e 129 della Costituzione, si riferiscono alle cariche dell'Ente territoriale Provincia così come disciplinato sino all'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56.